N. 516 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 luglio 1989
N. 516 Ordinanza emessa il 6 luglio 1989 dal pretore di Venezia, sezione distaccata di Dolo, nel procedimento penale a carico di Zanon Domenico ed altro Dogana - Importazione temporanea di veicoli a motore - Inosservanza del limite di sei mesi - Configurabilita' del delitto di contrabbando doganale - Irrilevanza del fatto che si tratti o meno di cittadini comunitari - Violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento comunitario. (Legge 27 ottobre 1957, n. 1163; d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 216). (Cost., art. 11).(GU n.46 del 15-11-1989 )
IL PRETORE Letti gli atti del procedimento penale n. 5532/1987 r.g. di questo ufficio; Letti i motivi di opposizione al decreto penale n. 310/1988 pronunciato in data 23 settembre 1988 nei confronti di Zanon Domenico e Carraro Severino imputati del reato previsto e punito dagli artt. 110 del c.p. e 292 del testo unico delle leggi doganali n. 43/1973 in riferimento al dettato dell'art. 216 del medesimo testo unico nella parte in cui prevede che la violazione della Convenzione di New York del 4 giugno 1954, approvata e resa esecutiva in Italia con legge del 27 ottobre 1957, n. 1163, sia sanzionata penalmente ai sensi delle disposizioni relative al contrabbando doganale; Rilevato che a mente dei principi traibili dal Trattato istitutivo della Comunita' economica europea e, in particolare, dai principi traibili dall'interpretazione dell'art. 95 del detto Trattato, cosi' come sistematicamente dichiarato dalla giurisprudenza comunitaria, e' fatto divieto agli Stati membri di ripristinare dazi doganali o misure d'effetto equivalenti compromettendo cosi' il principio della libera circolazione delle merci in ambito comunitario, e che l'attuazione concreta di detto principio e' assicurata a mezzo dell'eliminazione di ogni forma di protezione di tal che gli Stati membri lederebbero il fondamento della detta liberta' di transito qualora applicassero alle merci provenienti da paesi membri verso il proprio territorio diritti di transito o altre imposizioni relative al transito che non fossero dirette a compensare gli oneri relativi alle sole spese di trasporto (Corte di giustizia, sentenza 16 marzo 1983, ma anche sentenza 3 ottobre 1985); Rilevato ancora che la stessa suprema Corte di cassazione ha testualmente pronunciato che ove si tratti di merce comunitaria in temporanea importazione, l'importazione definitiva conseguente alla immissione al consumo della stessa merce nel territorio doganale non determina anche la sottrazione al pagamento dei diritti di confine, dato che tali diritti non sono affatto dovuti, appunto per il carattere comunitario dei beni, con cio' negando la sussistenza del delitto di contrabbando doganale alla luce del concetto di unione doganale comunitaria (Cass. 26 giugno 1988, n. 1363); Rilevato altresi' che il delitto di contrabbando doganale si perfeziona nei confronti di chiunque violi il disposto della citata Convenzione di New York rammentata dall'art. 216 del t.u.l.d., ovverosia nei confronti di chiunque, avendo la residenza normale in Stato diverso da quello verso cui effettui l'importazione, immetta al consumo il veicolo importato attraverso la cessione dello stesso oppure lo usi oltre il termine semestrale entro cui e' concessa la franchigia dai diritti doganali, indipendentemente dal fatto che l'autore di tale condotta sia o meno cittadino comunitario; Considerato che Zanon Domenico e' cittadino italiano immigrato definitivamente dalla Francia il 13 febbraio 1987 e, a suo favore, reclama l'attuazione dei su detti principi il cui apprezzamento ed applicazione sono competenza esclusiva della Corte costituzionale alla quale spetta la valutazione di conformita' all'art. 11 della Carta fondamentale di tutte le disposizioni di legge statale che si assumano costituzionalmente illegittime in quanto pregiudichino la perdurante osservanza di principi fondamentali dell'ordinamento comunitario direttamente desumibili dal Trattato di Roma (25 marzo 1957) istitutivo della C.E.E. (Corte costituzionale, sentenza 23 dicembre 1986, n. 286, e sentenza n. 170/1984 nonche' ordd. nn. 47, 48 e 81 del 1985); Considerato ancora che per le conseguenze che potrebbero derivare da una pronuncia di accoglimento da parte del giudice delle leggi la questione si presenta rilevante rispetto al giudizio in cui viene sollevata e, per quanto in motivazione della presente ordinanza, non manifestamente infondata;
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in relazione all'art. 11 della Carta, della legge di approvazione ed esecuzione della Convenzione di New York 27 ottobre 1957, n. 1163, e dell'art. 216 del testo unico delle leggi doganali n. 43/1973 nella parte in cui prevedono che la inosservanza dei limiti posti alla importazione temporanea di veicoli a motore integri il delitto di contrabbando doganale, indipendentemente dal fatto che trattasi o meno di cittadini comunitari; Sospende il presente giudizio; Manda la cancelleria perche' la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento e trasmessa, con gli atti del procedimento, alla cancelleria della Corte costituzionale in Roma. Dolo, addi' 6 luglio 1989 (Seguono le firme) 89C1093