N. 518 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 aprile 1989

                                 N. 518
       Ordinanza emessa il 15 aprile 1989 dal pretore di Aragona
           nel procedimento penale a carico di Rizzo Giuseppe
 Regione Sicilia - Elezioni dei consigli comunali - Reati elettorali -
 Esclusione  dell'applicabilita'  dei   benefici   della   sospensione
 condizionale  della  pena,  della  conseguente estinzione del reato e
 della non menzione della condanna nel certificato  del  casellario  -
 Ingiustificata   disparita'   di   trattamento   rispetto   ai  reati
 elettorali, relativi alle elezioni dei consigli comunali del restante
 territorio  dello  Stato,  ai  quali per effetto della sentenza della
 Corte  costituzionale  n.  121/1980  sono  applicabili   i   predetti
 benefici.
 (D.P.R.S. 20 agosto 1960, n. 3, art. 79, ultimo comma).
 (Cost., artt. 3 e 25).
(GU n.46 del 15-11-1989 )
                               IL PRETORE
    Letti  gli  atti del procedimento penale n. 139/1988 r.g. a carico
 di Rizzo Giuseppe;
    Esaminata  l'eccezione  di  legittimita'  costituzionale sollevata
 dalla difesa dell'imputato che assume l'incostituzionalita' dell'art.
 79,  ultimo  comma, del t.u. delle leggi per le elezioni dei consigli
 comunali nella regione siciliana approvato con decreto del presidente
 della regione siciliana del 20 agosto 1963;
    Ritenuto  che  la disposizione denunciata esclude l'applicabilita'
 dei benefici di cui agli artt. 163, 167, 175 del  c.p.,  e  487,  del
 c.p.p. ai reati elettorali;
    Considerato,   che   in   relazione   agli  artt.  3  e  25  della
 Costituzione, l'incostituzionalita' della indicata esclusione  appare
 non  manifestamente  infondata  anche  alla luce della sentenza della
 Corte  costituzionale   17-20   luglio   1980,   n.   121   (dichiara
 l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  102, ultimo comma, della
 legge 16 maggio 1960, n. 560) da cui trae efficacia  la  disposizione
 regionale;
    Considerato  che  il  procedimento penale non puo' essere definito
 indipendentemente  dalla  soluzione  del   problema   sollevato   con
 l'eccezione proposta dalla difesa;
                                P. Q. M.
    Dichiara non manifestamente infondata la eccezione di legittimita'
 costituzionale posta dalla difesa;
    Sospende, pertanto, il presente procedimento;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Manda  alla  cancelleria  per  gli  adempimenti di cui all'art. 23
 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
      Aragona, addi' 15 aprile 1989
                    Il v. pretore reggente: LO DICO

 89C1095