N. 518 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 aprile 1989
N. 518 Ordinanza emessa il 15 aprile 1989 dal pretore di Aragona nel procedimento penale a carico di Rizzo Giuseppe Regione Sicilia - Elezioni dei consigli comunali - Reati elettorali - Esclusione dell'applicabilita' dei benefici della sospensione condizionale della pena, della conseguente estinzione del reato e della non menzione della condanna nel certificato del casellario - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ai reati elettorali, relativi alle elezioni dei consigli comunali del restante territorio dello Stato, ai quali per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 121/1980 sono applicabili i predetti benefici. (D.P.R.S. 20 agosto 1960, n. 3, art. 79, ultimo comma). (Cost., artt. 3 e 25).(GU n.46 del 15-11-1989 )
IL PRETORE Letti gli atti del procedimento penale n. 139/1988 r.g. a carico di Rizzo Giuseppe; Esaminata l'eccezione di legittimita' costituzionale sollevata dalla difesa dell'imputato che assume l'incostituzionalita' dell'art. 79, ultimo comma, del t.u. delle leggi per le elezioni dei consigli comunali nella regione siciliana approvato con decreto del presidente della regione siciliana del 20 agosto 1963; Ritenuto che la disposizione denunciata esclude l'applicabilita' dei benefici di cui agli artt. 163, 167, 175 del c.p., e 487, del c.p.p. ai reati elettorali; Considerato, che in relazione agli artt. 3 e 25 della Costituzione, l'incostituzionalita' della indicata esclusione appare non manifestamente infondata anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale 17-20 luglio 1980, n. 121 (dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 102, ultimo comma, della legge 16 maggio 1960, n. 560) da cui trae efficacia la disposizione regionale; Considerato che il procedimento penale non puo' essere definito indipendentemente dalla soluzione del problema sollevato con l'eccezione proposta dalla difesa;
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la eccezione di legittimita' costituzionale posta dalla difesa; Sospende, pertanto, il presente procedimento; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Aragona, addi' 15 aprile 1989 Il v. pretore reggente: LO DICO 89C1095