N. 521 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 dicembre 1988- 23 ottobre 1989
N. 521 Ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 ottobre 1989) dal tribunale di Gorizia nei procedimenti penali riuniti a carico di Zanier Augusto Imposta - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassativita' della fattispecie penale. (Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, primo comma, n. 7). (Cost., artt. 3 e 25).(GU n.46 del 15-11-1989 )
IL TRIBUNALE A seguito di verifica fiscale di carattere generale compiuta dal comando compagnia di Gorizia della Guardia di finanza nei confronti della ditta "Zanier Augusto", corrente in Gorizia esercente un pubblico esercizio (bar), il titolare della ditta predetta, Zanier Augusto veniva denunciato all'a.g., con rapporto penale dd. 21 settembre 1984, per le seguenti violazioni: omissione di annotazione sul registro previsto dall'art. 24 del d.P.R. n. 633/1972, tenuto anche ai fini delle imposte dirette, di corrispettivi per importo superiore a L. 25.000.000, relativi all'anno 1983; omessa presentazione della dichiarazione annuale i.v.a. relativa all'anno 1983, essendo i corrispettivi conseguiti nel corso dell'anno superiori a L. 25.000.000; irregolare tenuta delle scritture obbligatorie indicate dall'art. 14, lett. b), del d.P.R. n. 600/1973. Con successivi rapporti penali dd. 19 settembre 1986, il titolare dell'ufficio distrettuale delle ii.dd. di Gorizia riferiva alla a.g. che era stato accertato che il predetto Zanier Augusto aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi mod. 740 relativa all'anno 1982, essendo stato accertato dall'ufficio un reddito imponibile ai fini Irpef ed ai fini dell'Ilor pari a L. 43.258.000; e che invece nella presentata dichiarazione dei redditi relativi al 1983 era stato dichiarato un reddito imponibile ai fini Irpef pari a L. 6.026.000, a fronte di un reddito accertato di L. 43.446.000; mentre nessun reddito era stato dichiarato ai fini dell'Ilor, a fronte di un reddito accertato dall'ufficio di L. 43.466.000. Sulla base di tali rapporti penali e relativa documentazione allegata, il p.m., nell'ambito di due distinti procedimenti penali, contestava all'imputato le contravvenzioni p. e p. dall'art. 1, primo comma, della legge n. 516/1982; dall'art. 1, secondo comma, nn. 1 e 2 della legge n. 516/1982; dall'art. 1, ultimo comma, stessa legge; nonche' il delitto di "frode fiscale" p. e p. dall'art. 4, primo comma, n. 7, della legge n. 516/1982 in relazione alla dissimulazione di componenti positivi nelle scritture contabili e nella dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1983. All'esito delle espletate istruttorie sommarie il p.m. richiedeva la citazione a giudizio dello Zanier per rispondere di tutti i reati allo stesso ascritti. All'odierna udienza dibattimentale, riuniti tra loro i due proc. penali per evidente connessione soggettiva e probatoria, esaurita l'istruttoria e la discussione tra le parti, il collegio sollevava d'ufficio la questione di costituzionalita' per violazione degli artt. 25 e 3 della Costituzione, dell'art. 4, primo comma, n. 7, della legge n. 516/1982, nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione, sospendendo il giudizio e rimettendo gli atti alla Corte costituzionale, alla luce delle sottoesposte motivazioni. Rilavanza della questione di costituzionalita'. La relativa questione e' certamente rilevante, non essendovi dubbio che la norma contestata debba trovare concreta applicazione sul giudizio de quo. Ne' si ritiene che tale rilevanza possa essere in qualche modo esclusa, argomentandosi dalla presenza di un'imponente divergenza percentuale tra il reddito imponibile dichiarato e quello invece accertato nel corso del procedimento penale. Come osservato anche dalla Corte di cassazione, sezione terza, nell'ordinanza dd. 12 febbraio 1988, n. 374/1 infatti "l'accertamento della rilevanza della questione e' pregiudiziale all'esame della sua fondatezza" e d'altro canto, e' evidente, che "l'eventuale dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma, farebbe venire meno l'ipotizzabilita' del reato, per difetto di uno dei suoi elementi costitutivi". Non manifesta infondatezza della questione.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 520/1989). 89C1098