N. 488 SENTENZA 25 ottobre - 7 novembre 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza sociale- Pensione diretta d'invalidita' a
 carico della gestione speciale artigiani- Pensione di riversibilita'
 a carico del Fondo speciale per coltivatori diretti, mezzadri e
 coloni- Cumulo- Integrazione al minimo- Esclusione- Analoghe
 preclusioni gia' dichiarate illegittime (sentenze nn. 373/1989,
 1144/1988, 184/1988, 102/1982)- Peculiarita' solo
 contabile-finanziaria delle gestioni speciali comunque afferenti
 all'ordinamento previdenziale generale- Illegittimita' costituzionale
 
 (Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.46 del 15-11-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 1, secondo
 comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione  dei  trattamenti
 minimi  di  pensione  e  riordinamento  delle  norme  in  materia  di
 previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso
 con  ordinanza  emessa  il  20  aprile 1989 dal Pretore di Torino nel
 procedimento  civile  vertente  tra  Giorda  Domenico  e  l'I.N.P.S.,
 iscritta  al  n.  303  del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  25,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1989;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 4 ottobre 1989 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
                           Ritenuto in fatto
    Nel  corso  di  un  giudizio  in  cui  il  ricorrente, titolare di
 pensione d'invalidita' a carico della  Gestione  speciale  artigiani,
 aveva   richiesto   l'integrazione   al   minimo  della  pensione  di
 riversibilita' erogata dal Fondo speciale  per  coltivatori  diretti,
 mezzadri  e  coloni, il Pretore di Torino, con ordinanza emessa il 20
 aprile  1989,  ha  sollevato,   in   relazione   all'art.   3   della
 Costituzione,  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 1,
 secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte  in  cui
 preclude l'integrazione al minimo del trattamento superstiti a carico
 del Fondo predetto in caso di cumulo con la pensione  diretta  avanti
 citata.
    Rileva il giudice a quo che la disposizione impugnata, pur essendo
 stata oggetto di numerose decisioni d'illegittimita'  costituzionale,
 dovrebbe ritenersi nella fattispecie tuttora in vigore.
                         Considerato in diritto
    1.   -   Il   Pretore   rimettente   dubita   della   legittimita'
 costituzionale dell'art. 2, secondo  comma,  della  legge  9  gennaio
 1963,   n.  9  (Elevazione  dei  trattamenti  minimi  di  pensione  e
 riordinamento delle norme in materia di  previdenza  dei  coltivatori
 diretti  e  dei  coloni  e mezzadri), nella parte in cui non consente
 l'integrazione al minimo del  trattamento  superstiti  a  carico  del
 Fondo speciale per i coltivatori diretti in caso di contitolarita' di
 pensione erogata dalla Gestione speciale artigiana.
    2. - La questione e' fondata.
    Il divieto di cui alla presente questione, seppure assimilabile ad
 una ratio identica a quella sottesa  ad  analoghe  preclusioni,  gia'
 dichiarate  illegittime  (cfr.  sentenze n. 373 del 1989; n. 1144 del
 1988; n. 184 del 1988; n. 102 del 1982), risulta  tuttora  vigente  e
 non riconducibile ad alcuna delle menzionate declaratorie.
    Con  la  propria,  copiosa  giurisprudenza  sul punto, la Corte ha
 conferito generale portata al principio che consente la cumulabilita'
 di piu' integrazioni, sottolineando altresi' che le Gestioni speciali
 "afferiscono pur sempre all'ordinamento previdenziale generale"  onde
 "la  loro  peculiarita' risiede solo in aspetti contabili-finanziari"
 (cfr. sentenza n. 355 del 1989).
    Anche  in  parte qua la norma impugnata contrasta con il principio
 d'eguaglianza  e  va  quindi  dichiarata   illegittima,   ribadendosi
 l'auspicio,  gia'  formulato nella sentenza n. 373 del 1989, circa un
 sollecito adeguamento da parte dell'I.N.P.S. alle  ormai  consolidate
 affermazioni in materia.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  secondo
 comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione  dei  trattamenti
 minimi  di  pensione  e  riordinamento  delle  norme  in  materia  di
 previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni  e  mezzadri),  nella
 parte  in  cui  esclude  l'integrazione  al  minimo della pensione di
 riversibilita' erogata dal Fondo speciale per i coltivatori  diretti,
 mezzadri  e  coloni,  in  caso di cumulo con pensione d'invalidita' a
 carico della Gestione speciale artigiani, qualora,  per  effetto  del
 cumulo,  il  trattamento  complessivo  risulti  superiore  al  minimo
 anzidetto.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1989.
                          Il Presidente: CONSO
                         Il redattore: CASAVOLA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 7 novembre 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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