N. 489 SENTENZA 25 ottobre - 7 novembre 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Avvocato e procuratore - Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori - Crediti contributivi Ingiustificato prolungamento del termine prescrizionale oltre i dieci anni - Esigenza di omogenizzazione della disciplina della fase transitoria con quella della fase a regime relativa agli anni successivi al 1980 - Ragionevolezza - Richiamo alla ordinanza n. 367/1987 - Discrezionalita' legislativa - Non fondatezza. (Legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 19, secondo comma). (Cost., art. 3).(GU n.46 del 15-11-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 ("Riforma del sistema previdenziale forense") promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1989 dal Pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Napolitani Corrado e la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Avvocati e Procuratori, iscritta al n. 264 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di costituzione della Cassa Nazionale Previdenza ed Assistenza Avvocati e Procuratori nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Uditi l'avv. Maurizio Cinelli per la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri; Ritenuto in fatto 1. - Nel corso di un giudizio promosso dall'avv. Corrado Napolitani contro la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali per sentire dichiarare parzialmente prescritti i contributi dovuti in relazione agli anni 1975-1979, il Pretore di Napoli, con ordinanza del 2 marzo 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, nella parte in cui fa decorrere la prescrizione dei crediti contributivi della Cassa relativi al periodo suddetto dalla data di trasmissione all'Ente della dichiarazione dell'ammontare dei redditi prodotti e dei contributi dovuti prevista dall'art. 23 della legge citata. Secondo il giudice remittente la norma impugnata deroga, senza alcuna giustificazione razionale, a due principi in tema di prescrizione, il principio di decorrenza dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere (art. 2935 cod. civ.) e il principio che fissa in dieci anni il termine della prescrizione ordinaria (art. 2946). La deroga al primo principio e il conseguente allungamento del termine prescrizionale oltre i dieci anni sarebbero ingiustificati perche' la comunicazione dei redditi prodotti e l'autoliquidazione dei contributi dovuti, a norma dell'art. 23 della legge n. 576 del 1980, non sono una condizione di esigibilita' del credito della Cassa. Oltre che irrazionale in se', la norma denunciata sarebbe anche fonte di ingiustificata disparita' di trattamento fra gli iscritti alla Cassa debitori di contributi per gli anni compresi tra il 1975 e il 1979 (soggetti a termini prescrizionali superiori ai dieci anni) e i debitori di contributi relativi agli anni successivi (soggetti a prescrizione decennale), nonche', e ancor piu', i debitori di contributi relativi ad anni precedenti, ai quali, secondo costante giurisprudenza, si applica la prescrizione quinquennale. 2. - Nel giudizio davanti alla Corte si e' costituita la Cassa di previdenza degli avvocati concludendo per l'inammissibilita' o, in subordine, per l'infondatezza della questione. La questione sarebbe inammissibile perche' mancante del necessario carattere di pregiudizialita' rispetto alla decisione di merito. Ammesso (ma non concesso, secondo la difesa della Cassa) che il titolo dell'obbligazione contributiva, cui si riferisce l'art. 23, quarto comma, sia sempre quello originario costituito dalla legge n. 319 del 1975, la dichiarazione prevista nel primo comma, in quanto implica riconoscimento del diritto da parte del soggetto passivo ai sensi dell'art. 2944 cod.civ., ne avrebbe interrotto la prescrizione determinando l'inizio di un nuovo periodo a partire dal 29 giugno 1981. Quanto all'infondatezza, la Cassa sostiene in principalita' che - allo scopo di rendere possibile l'applicazione del nuovo sistema di finanziamento della previdenza forense anche ai redditi prodotti nei cinque anni precedenti, per i quali gli obblighi contributivi non erano ancora prescritti - la norma transitoria dell'art. 23 ha sostituito tali obblighi con una nuova obbligazione avente titolo nella legge del 1980. Percio' l'art. 19 di questa legge, nella parte in cui applica il nuovo dies a quo della prescrizione decennale anche alle obbligazioni contributive di cui all'art. 23, non comporta alcuna deroga alla regola dell'art. 2935 cod. civ. Comunque, pur se si dovesse escludere tale effetto novativo, l'allungamento del termine di prescrizione sarebbe giustificato da esigenze eccezionali e transitorie inerenti alla fase di prima applicazione della nuova disciplina. Si osserva infine che le differenze di trattamento rilevate dal giudice a quo fra le posizioni debitorie relative ai contributi per gli anni 1975-1979 e le posizioni debitorie relative agli altri periodi dipendono dal diverso riferimento temporale, trovando giustificazione nelle accennate ragioni attinenti alla fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema. 3. - E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione, sul riflesso che la determinazione del dies a quo della prescrizione rientra nella discrezionalita' del legislatore, il quale ben puo' discostarsi dalla regola del codice civile; e tanto maggiore e' tale discrezionalita' quando si tratti di disciplina transitoria, volta a coordinare col nuovo regime situazioni pregresse non ancora definite. Considerato in diritto 1. - Il Pretore di Napoli mette in dubbio la conformita' all'art. 3 Cost. dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 576 del 1980 sulla riforma della previdenza forense, nella parte in cui fa decorrere la prescrizione dei crediti della Cassa per i contributi relativi al periodo 1975-1979 dalla data di trasmissione alla medesima, da parte dell'obbligato, della dichiarazione dell'ammontare dei redditi e dei contributi dovuti prevista dall'art. 23. L'eccezione di inammissibilita' per difetto di rilevanza, preliminarmente opposta dalla Cassa sul riflesso che la nuova decorrenza della prescrizione disposta dalla norma impugnata non sarebbe che un'applicazione dell'art. 2944 cod.civ., non puo' essere accolta. Alla detta dichiarazione del debitore, in quanto atto dovuto, non e' attribuibile il valore di riconoscimento del diritto ai fini dell'interruzione della prescrizione disposta dal codice civile. Nemmeno si puo' sostenere che la disposizione transitoria dell'art. 23 ha determinato una novazione ex lege degli obblighi di contribuzione afferenti al quinquennio precedente. Tale interpretazione e' contraddetta dall'art. 24, secondo comma, a mente del quale "relativamente ai redditi prodotti nell'anno anteriore all'entrata in vigore della presente legge e in quelli precedenti, restano dovuti i contributi previsti dalla legislazione rispettivamente vigente", salva la riduzione nei limiti del 10% dei contributi previsti dalla legge n. 319 del 1975 sui redditi superiori a sei milioni. La retroattivita' della legge n. 576 del 1980 non investe la disciplina sostanziale dell'obbligazione contributiva, ma e' limitata ai modi di accertamento dei redditi prodotti e di liquidazione dei contributi, in ordine ai quali l'art. 19, secondo comma, rafforza la norma dell'art. 23 disponendo l'interruzione della prescrizione in guisa che il termine previsto dal primo comma non si applichi alla prescrizione in corso, ma abbia decorrenza ex novo. 2. - La questione non e' fondata. Questa Corte ha gia' avuto occasione di osservare (cfr. ordinanza n. 367 del 1987) che nessuna norma costituzionale impedisce al legislatore di protrarre i termini di prescrizione disponendone la sospensione, come nel caso dell'art. 2, comma 22, del d.l. n. 463 del 1983, convertito in legge n. 638 del 1983, o anche l'interruzione, come nel caso in esame, salvo soltanto il vincolo del principio di razionalita' e di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. La retroattivita' del nuovo sistema di finanziamento della previdenza forense (fondato sui principi dell'autodenuncia dei redditi prodotti e dell'autoliquidazione dei contributi dovuti), in funzione della quale l'art. 23 della legge del 1980 prevede una fase di "prima applicazione" relativa ai contributi dovuti per gli anni precedenti e non ancora prescritti, si giustifica in considerazione dei gravi difetti della disciplina anteriore, i quali impedivano di fatto alla Cassa di esercitare tempestivamente i propri diritti nei confronti degli inadempienti. Conseguentemente si e' posta l'esigenza di omogeneizzare la disciplina della fase transitoria con quella della fase a regime, relativa agli anni successivi al 1980, anche per quanto riguarda la prescrizione dei contributi, in guisa da assicurare che, ai fini del controllo delle dichiarazioni di cui all'art. 23, la Cassa potesse disporre di tutto il tempo assegnato dal nuovo termine prescrizionale stabilito dall'art. 19, primo comma, che prevede la prescrizione ordinaria di dieci anni in luogo della precedente prescrizione breve quinquennale. A tale esigenza ha congruamente risposto il secondo comma, il quale pertanto non merita censure sotto il profilo della razionalita'. 3. - La norma e' ineccepibile anche dal punto di vista del principio di eguaglianza. Le differenze di durata della prescrizione dei contributi dovuti per gli anni 1975-1979 comportate dalla detta operazione omogeneizzatrice (e rilevate sia dal raffronto reciproco sia dal raffronto con i contributi dovuti per gli anni successivi) si giustificano in ragione del riferimento del nuovo dies a quo a crediti della Cassa insorti in momenti diversi del tempo, il fluire del quale costituisce per se stesso un elemento differenziatore (cfr. sentenze n. 159 del 1987, n. 238 del 1984, nn. 138 e 65 del 1979).
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 ("Riforma del sistema previdenziale forense"), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1989. Il Presidente: CONSO Il redattore: MENGONI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 7 novembre 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C1100