N. 489 SENTENZA 25 ottobre - 7 novembre 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Avvocato e procuratore - Cassa nazionale di previdenza e assistenza
 avvocati e procuratori - Crediti contributivi Ingiustificato
 prolungamento del termine prescrizionale oltre i dieci anni -
 Esigenza di omogenizzazione della disciplina della fase transitoria
 con quella della fase a regime relativa agli anni successivi al 1980
 - Ragionevolezza - Richiamo alla ordinanza n. 367/1987 -
 Discrezionalita' legislativa - Non fondatezza.
 
 (Legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 19, secondo comma).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.46 del 15-11-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 19, secondo
 comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576  ("Riforma  del  sistema
 previdenziale forense") promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1989
 dal Pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Napolitani
 Corrado  e  la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Avvocati e
 Procuratori, iscritta  al  n.  264  del  registro  ordinanze  1989  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 21, prima
 serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di costituzione della Cassa Nazionale Previdenza ed
 Assistenza Avvocati e Procuratori nonche' l'atto  di  intervento  del
 Presidente del Consiglio dei Ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1989 il Giudice relatore
 Luigi Mengoni;
    Uditi l'avv. Maurizio Cinelli per la Cassa Nazionale di Previdenza
 e Assistenza Avvocati e Procuratori e l'Avvocato dello Stato  Giorgio
 D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.   -  Nel  corso  di  un  giudizio  promosso  dall'avv.  Corrado
 Napolitani contro la Cassa nazionale di  previdenza  e  assistenza  a
 favore degli avvocati e dei procuratori legali per sentire dichiarare
 parzialmente prescritti i contributi dovuti in  relazione  agli  anni
 1975-1979,  il  Pretore di Napoli, con ordinanza del 2 marzo 1989, ha
 sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge
 20 settembre 1980, n.  576,  nella  parte  in  cui  fa  decorrere  la
 prescrizione dei crediti contributivi della Cassa relativi al periodo
 suddetto dalla data  di  trasmissione  all'Ente  della  dichiarazione
 dell'ammontare  dei redditi prodotti e dei contributi dovuti prevista
 dall'art. 23 della legge citata.
    Secondo  il  giudice  remittente  la norma impugnata deroga, senza
 alcuna  giustificazione  razionale,  a  due  principi  in   tema   di
 prescrizione, il principio di decorrenza dal giorno in cui il diritto
 puo' essere fatto valere (art. 2935 cod. civ.)  e  il  principio  che
 fissa  in  dieci  anni  il termine della prescrizione ordinaria (art.
 2946). La deroga al primo principio e il conseguente allungamento del
 termine  prescrizionale  oltre  i dieci anni sarebbero ingiustificati
 perche' la comunicazione dei redditi  prodotti  e  l'autoliquidazione
 dei  contributi  dovuti,  a norma dell'art. 23 della legge n. 576 del
 1980, non sono una  condizione  di  esigibilita'  del  credito  della
 Cassa.
    Oltre  che  irrazionale  in se', la norma denunciata sarebbe anche
 fonte di ingiustificata disparita' di trattamento  fra  gli  iscritti
 alla Cassa debitori di contributi per gli anni compresi tra il 1975 e
 il 1979 (soggetti a termini prescrizionali superiori ai dieci anni) e
 i  debitori  di  contributi relativi agli anni successivi (soggetti a
 prescrizione  decennale),  nonche',  e  ancor  piu',  i  debitori  di
 contributi  relativi  ad  anni precedenti, ai quali, secondo costante
 giurisprudenza, si applica la prescrizione quinquennale.
    2.  - Nel giudizio davanti alla Corte si e' costituita la Cassa di
 previdenza degli avvocati concludendo per  l'inammissibilita'  o,  in
 subordine, per l'infondatezza della questione.
    La questione sarebbe inammissibile perche' mancante del necessario
 carattere di pregiudizialita'  rispetto  alla  decisione  di  merito.
 Ammesso  (ma  non  concesso,  secondo  la  difesa della Cassa) che il
 titolo dell'obbligazione contributiva, cui si  riferisce  l'art.  23,
 quarto  comma, sia sempre quello originario costituito dalla legge n.
 319 del 1975, la dichiarazione prevista nel primo  comma,  in  quanto
 implica  riconoscimento  del diritto da parte del soggetto passivo ai
 sensi dell'art. 2944 cod.civ., ne avrebbe interrotto la  prescrizione
 determinando  l'inizio  di  un  nuovo periodo a partire dal 29 giugno
 1981.
    Quanto  all'infondatezza, la Cassa sostiene in principalita' che -
 allo scopo di rendere possibile l'applicazione del nuovo  sistema  di
 finanziamento  della previdenza forense anche ai redditi prodotti nei
 cinque anni precedenti, per i quali  gli  obblighi  contributivi  non
 erano  ancora  prescritti  -  la  norma  transitoria  dell'art. 23 ha
 sostituito tali obblighi con una  nuova  obbligazione  avente  titolo
 nella  legge del 1980. Percio' l'art. 19 di questa legge, nella parte
 in cui applica il nuovo dies a quo della prescrizione decennale anche
 alle  obbligazioni  contributive  di  cui  all'art.  23, non comporta
 alcuna deroga alla regola dell'art. 2935 cod. civ. Comunque,  pur  se
 si  dovesse  escludere  tale  effetto  novativo,  l'allungamento  del
 termine di prescrizione sarebbe giustificato da esigenze  eccezionali
 e  transitorie  inerenti  alla fase di prima applicazione della nuova
 disciplina.
    Si  osserva  infine  che le differenze di trattamento rilevate dal
 giudice a quo fra le posizioni debitorie relative ai  contributi  per
 gli  anni  1975-1979  e  le  posizioni  debitorie relative agli altri
 periodi  dipendono  dal  diverso  riferimento   temporale,   trovando
 giustificazione  nelle  accennate  ragioni  attinenti  alla  fase  di
 transizione dal vecchio al nuovo sistema.
    3.  -  E'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato  dall'Avvocatura  dello  Stato,  concludendo   per   la
 manifesta   infondatezza   della   questione,  sul  riflesso  che  la
 determinazione del  dies  a  quo  della  prescrizione  rientra  nella
 discrezionalita' del legislatore, il quale ben puo' discostarsi dalla
 regola del codice civile; e tanto maggiore e'  tale  discrezionalita'
 quando  si  tratti  di disciplina transitoria, volta a coordinare col
 nuovo regime situazioni pregresse non ancora definite.
                         Considerato in diritto
    1.  - Il Pretore di Napoli mette in dubbio la conformita' all'art.
 3 Cost. dell'art. 19, secondo comma, della  legge  n.  576  del  1980
 sulla  riforma  della  previdenza  forense,  nella  parte  in  cui fa
 decorrere la prescrizione dei crediti della Cassa  per  i  contributi
 relativi  al  periodo  1975-1979  dalla  data  di  trasmissione  alla
 medesima, da parte dell'obbligato, della dichiarazione dell'ammontare
 dei redditi e dei contributi dovuti prevista dall'art. 23.
    L'eccezione   di   inammissibilita'   per  difetto  di  rilevanza,
 preliminarmente  opposta  dalla  Cassa  sul  riflesso  che  la  nuova
 decorrenza  della  prescrizione  disposta  dalla  norma impugnata non
 sarebbe che un'applicazione dell'art. 2944 cod.civ., non puo'  essere
 accolta.  Alla  detta  dichiarazione  del  debitore,  in  quanto atto
 dovuto, non e' attribuibile il valore di riconoscimento  del  diritto
 ai  fini  dell'interruzione  della  prescrizione  disposta dal codice
 civile.
    Nemmeno   si   puo'  sostenere  che  la  disposizione  transitoria
 dell'art. 23 ha determinato una novazione ex lege degli  obblighi  di
 contribuzione    afferenti    al    quinquennio    precedente.   Tale
 interpretazione e' contraddetta dall'art. 24, secondo comma, a  mente
 del  quale  "relativamente  ai  redditi  prodotti nell'anno anteriore
 all'entrata in vigore della presente legge e  in  quelli  precedenti,
 restano    dovuti    i   contributi   previsti   dalla   legislazione
 rispettivamente vigente", salva la riduzione nei limiti del  10%  dei
 contributi previsti dalla legge n. 319 del 1975 sui redditi superiori
 a sei milioni. La retroattivita' della legge  n.  576  del  1980  non
 investe  la disciplina sostanziale dell'obbligazione contributiva, ma
 e' limitata ai  modi  di  accertamento  dei  redditi  prodotti  e  di
 liquidazione  dei  contributi,  in ordine ai quali l'art. 19, secondo
 comma, rafforza la norma dell'art. 23 disponendo l'interruzione della
 prescrizione  in guisa che il termine previsto dal primo comma non si
 applichi alla prescrizione in corso, ma abbia decorrenza ex novo.
    2. - La questione non e' fondata.
    Questa  Corte ha gia' avuto occasione di osservare (cfr. ordinanza
 n. 367 del  1987)  che  nessuna  norma  costituzionale  impedisce  al
 legislatore  di  protrarre  i termini di prescrizione disponendone la
 sospensione, come nel caso dell'art. 2, comma 22, del d.l. n. 463 del
 1983,  convertito  in  legge n. 638 del 1983, o anche l'interruzione,
 come nel caso in esame, salvo soltanto il vincolo  del  principio  di
 razionalita' e di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.
    La   retroattivita'  del  nuovo  sistema  di  finanziamento  della
 previdenza  forense  (fondato  sui  principi  dell'autodenuncia   dei
 redditi  prodotti  e dell'autoliquidazione dei contributi dovuti), in
 funzione della quale l'art. 23 della legge del 1980 prevede una  fase
 di  "prima  applicazione"  relativa ai contributi dovuti per gli anni
 precedenti e non ancora prescritti, si giustifica  in  considerazione
 dei  gravi  difetti della disciplina anteriore, i quali impedivano di
 fatto alla Cassa di esercitare tempestivamente i propri  diritti  nei
 confronti degli inadempienti.
    Conseguentemente  si  e'  posta  l'esigenza  di  omogeneizzare  la
 disciplina della fase transitoria con quella  della  fase  a  regime,
 relativa  agli  anni successivi al 1980, anche per quanto riguarda la
 prescrizione dei contributi, in guisa da assicurare che, ai fini  del
 controllo  delle  dichiarazioni  di cui all'art. 23, la Cassa potesse
 disporre di tutto il tempo assegnato dal nuovo termine prescrizionale
 stabilito  dall'art.  19,  primo  comma,  che prevede la prescrizione
 ordinaria di dieci anni in luogo della precedente prescrizione  breve
 quinquennale.  A  tale  esigenza  ha congruamente risposto il secondo
 comma, il quale pertanto non merita censure sotto  il  profilo  della
 razionalita'.
    3.  -  La  norma  e'  ineccepibile  anche  dal  punto di vista del
 principio di eguaglianza. Le differenze di durata della  prescrizione
 dei  contributi  dovuti per gli anni 1975-1979 comportate dalla detta
 operazione omogeneizzatrice (e rilevate sia dal  raffronto  reciproco
 sia dal raffronto con i contributi dovuti per gli anni successivi) si
 giustificano in ragione del  riferimento  del  nuovo  dies  a  quo  a
 crediti  della  Cassa insorti in momenti diversi del tempo, il fluire
 del quale costituisce per se stesso un elemento differenziatore (cfr.
 sentenze n. 159 del 1987, n. 238 del 1984, nn. 138 e 65 del 1979).
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 19, secondo comma, della legge 20 settembre  1980,  n.  576
 ("Riforma   del   sistema   previdenziale  forense"),  sollevata,  in
 riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Napoli  con
 l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1989.
                          Il Presidente: CONSO
                         Il redattore: MENGONI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 7 novembre 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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