N. 492 ORDINANZA 25 ottobre - 7 novembre 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Pena - Beneficio della non menzione della condanna - Concessione subordinata al limite della pena pecuniaria non superiore a un milione - Norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 304/1988) - Manifesta inammissibilita'. (C.P., art. 175, primo comma). (Cost., artt. 3 e 27).(GU n.46 del 15-11-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 175, comma primo, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1988 dal Pretore di Verona nel procedimento penale a carico di Colombrita Mario, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1989; Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che il Pretore di Verona con ordinanza emessa il 19 dicembre 1988 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 175, primo comma, codice penale, nella parte in cui determina nella somma di lire un milione il limite della pena pecuniaria entro cui puo' essere concesso il beneficio della non menzione della condanna, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione; Considerato che la questione e' manifestamente inammissibile poiche' l'art. 175 codice penale e' gia' stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, in parte qua, con sentenza n. 304 del 1988, e proprio per le ragioni addotte dal rimettente; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 175, primo comma, codice penale - nella parte in cui determina nella somma di lire un milione il limite della pena pecuniaria entro cui puo' essere concesso il beneficio della non menzione della condanna - promossa dal Pretore di Verona con ordinanza emessa il 19 dicembre 1988, perche' gia' dichiarato illegittimo con sentenza 10-17 marzo 1988 n. 304. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1989. Il Presidente: CONSO Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 7 novembre 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C1103