N. 492 ORDINANZA 25 ottobre - 7 novembre 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Pena - Beneficio della non menzione della condanna - Concessione
 subordinata al limite della pena pecuniaria non superiore a un
 milione - Norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima
 (sentenza n. 304/1988) - Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P., art. 175, primo comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 27).
(GU n.46 del 15-11-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 175, comma
 primo, del  codice  penale,  promosso  con  ordinanza  emessa  il  19
 dicembre  1988 dal Pretore di Verona nel procedimento penale a carico
 di Colombrita Mario, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 1989 e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 18, prima
 serie speciale, dell'anno 1989;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 4 ottobre 1989 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Verona  con ordinanza emessa il 19
 dicembre 1988 ha sollevato questione di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  175,  primo  comma,  codice  penale,  nella  parte  in cui
 determina nella somma  di  lire  un  milione  il  limite  della  pena
 pecuniaria  entro  cui  puo'  essere  concesso il beneficio della non
 menzione della condanna, in riferimento  agli  artt.  3  e  27  della
 Costituzione;
    Considerato  che  la  questione  e'  manifestamente  inammissibile
 poiche'  l'art.  175  codice  penale   e'   gia'   stato   dichiarato
 costituzionalmente illegittimo, in parte qua, con sentenza n. 304 del
 1988, e proprio per le ragioni addotte dal rimettente;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte Costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 175, primo comma, codice penale
 -  nella  parte  in  cui  determina nella somma di lire un milione il
 limite della pena  pecuniaria  entro  cui  puo'  essere  concesso  il
 beneficio della non menzione della condanna - promossa dal Pretore di
 Verona con  ordinanza  emessa  il  19  dicembre  1988,  perche'  gia'
 dichiarato illegittimo con sentenza 10-17 marzo 1988 n. 304.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1989.
                          Il Presidente: CONSO
                          Il redattore: GALLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 7 novembre 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C1103