N. 493 ORDINANZA 25 ottobre - 7 novembre 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposte in genere - Ilor - Redditi degli agenti di assicurazione  -
 Natura di reddito di impresa oppure di lavoro autonomo Problema
 interpretativo non sottoponibile al sindacato della Corte - Richiamo
 alle ordinanze nn. 120/1987 e 161 e 253 del 1986 e alla sentenza n.
 87/1986 - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 4, n. 1; d.P.R. 29 settembre
 1973, n. 599, art. 1).
 
 (Cost., artt. 3 e 53).
(GU n.46 del 15-11-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, n. 1, della
 legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega  legislativa  al  Governo  della
 Repubblica  per  la  riforma  tributaria) e dell'art. 1 del d.P.R. 29
 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta  locale
 sui  redditi), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1985 dalla
 Commissione tributaria di 2› grado di Milano sul ricorso proposto  da
 Volpi Gian Battista contro il 1› Ufficio Distrettuale II. DD. di Rho,
 iscritta al n. 247 del registro ordinanze  1989  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  20, prima serie speciale,
 dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 4 ottobre 1989 il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Milano,
 nel  giudizio  promosso   da   Volpi   Gianbattista   nei   confronti
 dell'Ufficio  distrettuale  Imposte dirette di Rho, ha sollevato, con
 ordinanza emessa  il  3  dicembre  1985,  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825,
 e dell'art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599,  nella  parte  in
 cui  dette  disposizioni  non  escludono  dall'ILOR  il reddito degli
 agenti di assicurazione che - assimilato dal legislatore  al  reddito
 d'impresa  - e' da collegare in misura assai trascurabile all'impiego
 di  capitale  ed  in  misura  invece  assai  rilevante  all'attivita'
 lavorativa   del   contribuente,   apparendo   cosi'  sostanzialmente
 assimilabile ai redditi di lavoro autonomo; ne deriverebbe, ad avviso
 del  giudice  a  quo,  la  violazione  del  princi'pio di eguaglianza
 tributaria e contributiva, tenuto conto che  e'  il  requisito  della
 patrimonialita'  -  cioe' il fatto che il reddito derivi totalmente o
 almeno prevalentemente da investimenti di capitale - a costituire  la
 ratio giustificatrice dell'ILOR;
      che  e'  intervenuto, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato,
 il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la  questione
 sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata;
    Considerato  che, con le ordinanze n. 120 del 1987 e nn. 161 e 253
 del 1986, questa Corte  ha  dichiarato  manifestamente  inammissibile
 analoga  questione,  richiamandosi  alla  precedente  declaratoria di
 inammissibilita' adottata con la sentenza n. 87 del 1986, fondata sul
 duplice  rilievo  che  la  Corte  costituzionale "non e' abilitata ad
 introdurre in materia - mediante pronunce di accoglimento parziale  -
 nuove  classificazioni dei tipi di reddito, interne rispetto a quelle
 operate o, comunque, considerate dalla  legislazione  tributaria";  e
 che "la proposta impugnativa non raggiunge il livello delle questioni
 di legittimita' costituzionale, sottoposte al sindacato della  Corte,
 per  la semplice ragione che trattasi di un problema interpretativo",
 spettando ai giudici tributari apprezzare caso per caso se i  redditi
 in  contestazione  siano qualificabili come redditi di impresa oppure
 come redditi di lavoro autonomo;
      che,  non  essendo stati prospettati nuovi elementi di giudizio,
 questa  Corte  ritiene  di  non  doversi  discostare  dalle   proprie
 precedenti pronunce;
    Visti  gli  artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  manifestamente inammissibile la questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971 n. 825
 (Delega  legislativa  al  Governo  della  Repubblica  per  la riforma
 tributaria) e 1 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.  599  (Istituzione  e
 disciplina  dell'imposta locale sui redditi) sollevata in riferimento
 agli artt. 3 e 53 della  Costituzione  dalla  ordinanza  indicata  in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1989.
                          Il Presidente: CONSO
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 7 novembre 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C1104