N. 494 ORDINANZA 25 ottobre - 7 novembre 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico regione Campania - Personale sanitario Inquadramento nel posto di infermiere professionale anche dell'infermiere generico o psichiatrico - Esclusione Apprezzamento discrezionale del legislatore - Manifesta inammissibilita'. (Legge regione Campania 3 gennaio 1983, n. 3, art. 1, primo comma). (Cost., art. 3).(GU n.46 del 15-11-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge Regione Campania 3 gennaio 1983, n. 3 (Norme concernenti la trasformazione di posti di infermiere generico e psichiatrico in posti di infermiere professionale), promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1988 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione di Salerno, sul ricorso proposto da Scuoppo Matteo contro la Regione Campania ed altro, iscritta al n. 182 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1989; Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sez. di Salerno, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge Regione Campania 3 gennaio 1983, n. 3, nella parte in cui non prevede che il beneficio dell'inquadramento nel posto di infermiere professionale spetti, oltre che a chi abbia ottenuto il diploma a seguito della frequenza dei corsi di straordinaria riqualificazione previsti dalla legge 3 giugno 1980, n. 243, nonche' a seguito della frequenza del corso previsto dal d.P.R. 13 ottobre 1975, n. 867, anche all'infermiere generico o psichiatrico di ruolo in possesso del diploma conseguente al corso biennale disciplinato dal d.m. 30 settembre 1938; che il giudice a quo ritiene violato l'art. 3 Cost., giacche' con la previsione impugnata la legge avrebbe determinato una ingiustificata disparita' di trattamento fra soggetti che si trovano in una condizione sostanzialmente identica; Considerato che - come si osserva nella stessa ordinanza di rimessione - il diploma di infermiere professionale secondo la disciplina del d.m. 30 settembre 1938 prevedeva una durata biennale, anziche' triennale, del corso di studi, con un programma di insegnamento diverso e comunque piu' contenuto; che, inoltre - come sempre l'ordinanza sottolinea - la norma impugnata e' diretta ad incentivare la qualificazione del personale infermieristico delle unita' sanitarie della Regione, mediante il riconoscimento della qualifica superiore ai dipendenti che abbiano superato gli speciali corsi abilitanti previsti dalla legge n. 243 del 1980 o il normale corso di studi per infermieri professionali disciplinato dal d.P.R. n. 867 del 1975; che la previsione dei titoli e delle modalita' concernenti l'inquadramento giuridico ed economico del personale, previsione diretta a promuoverne il perfezionamento professionale, rientra nell'apprezzamento discrezionale del legislatore e non si presta di per se' ad essere sindacata dal giudice delle leggi, tranne che nella sua formulazione non si incorra in palesi irrazionalita' o nella violazione di altre regole costituzionali; che cio' non puo' certo ravvisarsi nel caso di specie, dato che la stessa ordinanza di rimessione, pur invocando soltanto il principio di eguaglianza, da' conto della diversita' delle situazioni considerate dalla legge;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge Regione Campania 3 gennaio 1983, n. 3 (Norme concernenti la trasformazione di posti di infermiere generico e psichiatrico in posti di infermiere professionale), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione di Salerno, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1989. Il Presidente: CONSO Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 7 novembre 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C1105