N. 524 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 giugno 1987- 24 ottobre 1989
N. 524 Ordinanza emessa il 26 giugno 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 ottobre 1989) dal tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Sciuto Agatino ed altra e Nicotra Alfio ed altri Imposta di registro - Nullita' dei patti che incidono sull'obbligazione tributaria e sulla responsabilita' solidale dei contraenti nei confronti dello Stato e dei patti volti a regolare il carico dell'imposta di registro in modo diverso dalla regola fissata in tema di solidarieta' passiva - Ingiustificata incidenza sull'autonomia privata delle parti - Eccesso dai limiti della delega legislativa. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 60). (Cost., art. 76).(GU n.46 del 15-11-1989 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza collegiale nella causa civile iscritta al n. 1620/84 del r.g. promossa da Sciuto Agatino, nato a Catania il 18 settembre 1942 e Russo Maria, nata a Catania il 14 agosto 1951, residenti in Catania, via Sapri n. 49, ed ivi elettivamente domiciliati in piazza Lanza n. 14, presso lo studio dell'avv. Gaetano Mustica che li rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione, attori, contro Nicotra Alfio e Saggese Olga, domiciliati e residenti in Catania ed ivi elettivamente domiciliati in viale Jonio n. 87, presso lo studio dell'avv. Salvatore Ciavola Consiglio che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, convenuti, contro Nicotra Angelo, Nicotra Antonino, Nicotra Santa e Nicotra Grazia, tutti residenti in Catania ed ivi elettivamente domiciliati in viale Jonio, 87, presso lo studio dell'avv. Salvatore Ciavola Consiglio che li rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione dell'8 maggio 1984, convenuti, e contro Nicotra Giuseppa, convenuta contumace; rimessa la causa all'udienza collegiale del 29 maggio 1987; Premesso che A. Sciuto e M. Russo hanno chiesto la condanna dei convenuti al rimborso delle spese di registrazione della scrittura privata del 24 gennaio 1976, alla cui stregua dette spese dovevano gravare sulla parte inadempiente, e che con sentenza definitiva di pari data questo giudice ha acclarato l'inadempimento dei convenuti e disposto il trasferimento coattivo dell'immobile in favore degli attori; Considerato che: a) secondo questo giudice l'art. 60 del d.p. n. 634/1972, deve interpretarsi, specialmente con riferimento all'inciso "anche tra le parti", nel senso che sono nulli non solo i patti che incidono sull'obbligazione tributaria, e sulla responsabilita' solidale dei contraenti nei confronti dello Stato, ma anche quei patti che, pur nell'ambito del rapporto interno tra di condebitori solidali, valgono a porre a carico dell'una o dell'altra parte il carico dell'imposta di registro in modo diverso dalla regola fissata in tema di solidarieta' passiva (art. 1298 del c.c.), secondo cui "nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori..." e "le parti di ciascuno si presumono uguali se non risulta diversamente"; con la conseguenza che, nulli i patti che pongono a carico dell'inadempiente le spese di registrazione (come il patto che viene in rilievo nella fattispecie in esame), dette spese devono ripartirsi a meta' tra parte venditrice e parte compratrice, non potendosi neppure applicare l'art. 1475 del c.c., che pone a carico del compratore (se non pattuito diversamente) le spese del contratto e quelle accessorie (tra cui si fanno rientrare anche quelle di registrazione); b) a conclusione siffatta il Collegio perviene, dopo meditata indagine, sulla base del rilievo che altrimenti opinando la disposizione in esame non avrebbe alcun significato, mentre la sua ratio va individuata nella volonta' di impedire che il carico fiscale possa essere trasferito a piacimento dei contraenti (e di fronte a tale ratio cederebbe anche il principio dettato dall'art. 1475 del c.c.); c) ne discende che nella specie, adottandosi tale interpretazione parte attrice potrebbe ottenere la restituzione della sola meta' delle spese di registrazione, laddove, in mancanza del divieto di cui al cit. art. 60, essa avrebbe diritto al rimborso dell'intera somma pagata a titolo di imposta di registro; d) sulla scia d'autorevole dottrina, ritiene, altresi', questo giudice che nella legge (n. 825/1971) concernente la delega legislativa per la riforma tributaria non fu inserito alcun inciso dal quale il Governo potesse comunque argomentare di aver ricevuto l'autorizzazione ad emanare norme diverse da quelle d'indole tributaria, ed a riformare sia pure parzialmente il codice civile; ne' puo' seriamente dubitarsi che, mentre e' del tutto irrilevante per il Fisco il patto tra i condebitori solidali inteso a regolare l'onere tributario nei loro rapporti (e si vede al riguardo la problematica generale affrontata in tema dalla Corte costituzionale), il divieto del patto incide sull'autonomia privata dei pasciscenti, e quindi in un campo che neppure indirettamente puo' dirsi collegato con l'obbligazione tributaria; e) ne discende che l'ultimo inciso del cit. art. 60 e' costituzionalmente illegittimo essendo il Governo incorso nel vizio di eccesso di delega (art. 76 della Costituzione); e si e' gia' rimarcata la rilevanza di detta questione nel presente giudizio (v. retro, lett. c);
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 76 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60 del d.p. 26 ottobre 1972, n. 634, limitatamente all'inciso "anche tra le parti"; Dispone la tramissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al p.m. in sede, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Catania, il 26 giugno 1987, nella camera di consiglio della prima sezione civile del tribunale. Il presidente: (firma illeggibile) 89C1109