N. 525 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 1988- 24 ottobre 1989
N. 525 Ordinanza emessa il 19 ottobre 1988 (pervenuta alla Corte cost. il 24 ottobre 1989) dal tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Bossutto Luisa ed altre Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Gestione speciale commercianti - Esclusione della integrazione al minimo della pensione di riversibilita' per i titolari di pensioni diretta a carico dello Stato e della Cassa di previdenza degli enti locali (c.p.d.e.l.) - Altra questione - Esclusione dall'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico della gestione speciale artigiani, per i titolari di pensioni di vecchiaia dell'a.g.o. - Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni analoghe. (Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma; legge 12 agosto 1962, n. 1339, art. 1, secondo comma). (Cost., art. 3).(GU n.46 del 15-11-1989 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 202 del ruolo generale dell'anno 1988, promossa da: I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente pro-tempore, avv. Angelo Acquaviva, contro: Bossutto Luisa, Calzolari Orsolina e Monti Maria, avv. Elena Passanti. Con sentenza 2-23 febbraio 1988 il pretore del lavoro di Bologna ha condannato l'I.N.P.S. a integrare al minimo le pensioni di riversibilita' erogate dalla gestione speciale commercianti dell'istituto alle signore Luisa Bossutto e Maria Monti, rispettivamente dal 1º agosto 1979 e dal 1º agosto 1980; la Bossutto e' titolare anche di pensione diretta dello Stato e la Monti di altra pensione diretta della C.P.D.E.L. Con la medesima sentenza l'I.N.P.S. e' stato condannato a integrare al minimo la pensione di riversibilita' erogata dal 1º agosto 1980 dalla gestione speciale artigiani alla signora Orsolina Calzolari, titolare anche di pensione di vecchiaia dell'assicurazione generale obbligatoria. L'I.N.P.S. propone appello, eccependo che la sentenza n. 314/1985 non puo' essere estesa alle disposizioni speciali degli artt. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, sugli artigiani e 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, sui commercianti, avendo dichiarata l'illegittimita' costituzionale delle diverse disposizioni dell'art. 2, secondo comma, lett. a) della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nella parte specificamente indicata nella sentenza, e dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nelle parti non dichiarate costituzionalmente illegittime dalle sentenze n. 230/1974 e n. 263/1976. La illegittimita' costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 613/1966 e' stata dichiarata dalla Corte costituzionale, con le sentenze n. 102/1982 e n. 184/1988, nelle parti che negano l'integrazione al minimo della pensione di invalidita' erogata dalla gestione speciale commercianti dell'I.N.P.S., per i titolari di pensione diretta statale, e della pensione di vecchiaia erogata dalla stessa gestione per i titolari di pensione diretta a carico dello Stato, delle Ferrovie dello Stato, della C.P.D.E.L. e di altri trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, allorche', per effetto del cumulo, sia superato il minimo garantito dalla legge. Con le sentenze n. 34/1981 e n. 184/1988, la Corte costituzionale ha dichiarato inoltre la illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1 della legge n. 1339/1962 nelle parti che escludono l'integrazione al minimo delle pensioni dirette e di riversibilita' a carico della gestione speciale artigiani dell'I.N.P.S., nei confronti dei titolari di pensione diretta a carico dello Stato; con la sentenza n. 314/1985 la Corte ha rilevato che non e' giustificato il divieto di integrare al minimo le pensioni di riversibilita' concorrenti con le pensioni dirette, qualora entrambe siano poste a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Non appare dunque giustificato neppure il divieto della integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico della gestione speciale commercianti per i titolari di pensione diretta dello Stato o della C.P.D.E.L. (Bossutto e Monti) e della pensione di riversibilita' a carico della gestione artigiani per i titolari di pensione diretta dell'assicurazione generale dell'I.N.P.S. (Calzolari), dal momento che gli art. 19, secondo comma, della legge n. 613/1966 e 1, secondo comma, della legge n. 1339/1962 riproducono per le gestioni speciali norme identiche a quella dettata dall'art. 2, lett. a) della legge n. 1338/1962 e che l'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 "appare come semplice elemento di raffronto" (sent. n. 34/1981 e n. 314/1985): con le sentenze n. 34/1981 e n. 184/1988 la Corte costituzionale ha segnalato, infatti, che non esiste alcuna ragione economica o sociale che valga a spiegare una discriminazione tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi nei settori dell'artigianato e del commercio in ordine al minimo vitale e che, una volta riconosciuta ai lavoratori dipendenti l'integrazione al minimo della pensione dell'I.N.P.S., non vi e' alcun motivo perche' tale integrazione debba essere negata solo perche' la pensione inferiore al minimo sia erogata dalla gestione speciale artigiani o da quella per i commercianti anziche' dalla gestione ordinaria dell'I.N.P.S., dato che la pensione assolve, per le particolari categorie, la medesima funzione svolta per gli altri lavoratori dalla pensione a carico dell'assicurazione ordinaria. Con la sentenza n. 184/1988, infine, la Corte costituzionale ha segnalato la irrazionalita' della discriminazione del trattamento di riversibilita' rispetto alla pensione diretta (di invalidita' e di vecchiaia), essendo esclusa "una differenza di tutela fra titolari di pensioni dirette e percettori di trattamenti di riversibilita', la quale non troverebbe rispondenza in sostanziali differenze di condizioni economiche e sociali tra le due categorie di titolari, caratterizzate entrambe dal fatto che il trattamento loro dovuto e' comunque corrispettivo, differito nel tempo, di una prolungata prestazione lavorativa svolta durante il cessato rapporto di lavoro" (sent. n. 34/1981): la Corte ha ripetuto l'argomento adottato nella sentenza n. 102/19882, riguardante il cumulo di pensione diretta statale e di riversibilita' dell'I.N.P.S., nel senso che "non si ravvisa... alcuna giustificazione economia o sociale che valga a spiegare la disparita' lamentata, in quanto, una volta riconosciuta al titolare di pensione diretta dello Stato il diritto ad integrare al minimo la pensione diretta dell'I.N.P.S. (sent. n. 102/1982), non si vede come si possa negare al titolare della medesima pensione statale il diritto ad integrare la pensione di riversibilita' dell'I.N.P.S., che e' strutturalmente di importo inferiore alla pensione diretta". Le sentenze che hanno dichiarato la parziale illegittimita' costituzionale degli artt. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, e 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, fanno riferimento a situazioni giuridiche diverse da quelle dedotte in giudizio; la sentenza n. 314/1985 non riguarda le norme speciali in esame. Pertanto le questioni di legittimita' costituzionale non appaiono manifestamente infondate: esse sono rilevanti ai fini del giudizio, poiche' dalla loro soluzione dipende il diritto delle signore Bossutto, Monti e Calzolari alla integrazione al minimo delle pensioni di riversibilita' per i periodi preceduti al 1º ottobre 1983; la questione riferita al cumulo della pensione di riversibilita' della gestione artigiani con le pensione diretta ordinaria dell'I.N.P.S. e' stata gia' sollevata dal pretore di Milano con ordinanza del 15 marzo 1988 (Gazzetta Ufficiale - prima serie speciale n. 31/1988).
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate, in relazione all'art. 3 della Costituzione, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo legale della pensione di riversibilita' a carico della gestione speciale commercianti dell'I.N.P.S., per i titolari di pensione diretta a carico dello Stato e della Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.), dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico della gestione speciale artigiani dell'I.N.P.S., per i titolari di pensione di vecchiaia dell'assicurazione generale obbligatoria, allorche', per effetto del cumulo, sia superato il minimo garantito dalla legge; Ordina la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente delle due Camere del Parlamento. Bologna, addi' 19 ottobre 1988 Il presidente: BAGNULO 89C1110