N. 86 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 ottobre 1989

                                 N. 86
          Ricorso depositato in cancelleria il 27 ottobre 1989
                  (della provincia autonoma di Trento)
 Provincia  autonoma di Trento - Riforma nazionale degli enti pubblici
 di informazione statistica - Pretesa  attribuzione  mediante  decreto
 legislativo  del  potere  di  istituire  uffici  di  statistica nella
 provincia, potere, peraltro, gia' esercitato (l.p.a.T. n.  6/1981)  e
 statutariamente   riconosciuto   -   Costituzione  del  "Comitato  di
 indirizzo  e  coordinamento  dell'informazione   statistica"   presso
 l'Istat  per  l'esercizio di funzioni direttive vincolanti in materia
 di criteri  organizzativi  e  di  funzionalita'  degli  uffici  anche
 periferici   -  Lesione  della  sfera  di  competenza  legislativa  e
 amministrativa  della  provincia  -  Attribuzione  di  un  potere  di
 indirizzo  e  coordinamento  ad un organo (Comitato. . .) diverso dal
 Governo - Eccesso di delega, dovendo i  poteri  attribuiti  all'Istat
 essere limitati al coordinamento tecnico - Richiamo ai principi della
 sentenza n. 242/1989.
 (D.  Lgs.  6  settembre 1989, n. 322, artt. 5, primo comma, 21, primo
 comma, lett. c).
 (Cost.,  art.  76;  d.P.R.  31  agosto  1972, n. 670, artt. 8, 9 e 16
 (stat. spec. T.-A.A.); d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017;
    d.P.R.  24  marzo 1981, n. 228; legge 11 marzo 1972, n. 118, artt.
 da 13 a 16).)
(GU n.46 del 15-11-1989 )
   Ricorso   della  provincia  autonoma  di  Trento,  in  persona  del
 presidente della giunta  pro-tempore  sig.  Mario  Malossini,  giusta
 deliberazione  della giunta provinciale n. 12231 del 13 ottobre 1989,
 rappresentata e difesa - in virtu' di procura speciale del 16 ottobre
 1989,  per notaio Pier Luigi Mott in Trento (rep. n. 54258) dall'avv.
 prof. Sergio Pannunzio e presso di esso elettivamente domiciliata  in
 Roma,  piazza  Borghese  n.  3  (studio  legale  Guarino),  contro la
 Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente  del
 Consiglio  in  carica,  per  la  dichiarazione di incostituzionalita'
 dell'art. 5, primo comma, e dell'art. 21, primo comma, lettera c) del
 decreto  legislativo  6  settembre 1989, n. 322; per violazione degli
 artt. 8, 9 e  16  dello  statuto  speciale  del  Trentino-Alto  Adige
 (d.P.R.  31  agosto 1972, n. 670) e delle relative norme d'attuazione
 (in particolare stabilite dal d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017,  e  dal
 d.P.R.   24 marzo 1981, n. 228), in relazione altresi' alle norme del
 titolo terzo (artt. 13 e 16) della  legge  11  marzo  1972,  n.  118;
 nonche' dell'art. 76 della Costituzione.
                               F A T T O
    1.  -  E' noto che l'art. 24 della legge n. 400/1988 ha attribuito
 al  Governo  una  delega  per  la  riforma  degli  enti  pubblici  di
 informazione   statistica   e   per  la  istituzione  di  un  sistema
 interconnesso di  uffici  statistici  composto  da  "tutte  le  fonti
 pubbliche  preposte  alla  raccolta  e  alla  elaborazione  dei  dati
 statistici a livello  centrale  e  locale"  (art.  24,  primo  comma,
 lettera  a).  Come rilevato da codesta ecc.ma Corte nella sentenza n.
 242/1989  (che  ebbe  ad  occuparsi   anche   di   tale   argomento).
 "L'istituzione  di  un  sistema  formato  da  una pluralita' di fonti
 statistiche   e'   direttamente   consequenziale   alla    previsione
 costituzionale  di  una  pluralita' di centri di indirizzo politico e
 amministrativo - connaturata all'articolazione regionale o,  piu'  in
 generale,   autonomistica   del  nostro  ordinamento  (art.  5  della
 Costituzione)  -,   dal   momento   che   l'informazione   statistica
 costituisce  un  potere implicito nelle competenze materiali affidate
 ai vari soggetti e organi pubblici".
    E'  chiaro, dunque, come spetti alla provincia autonoma ricorrente
 una potesta' legislativa (ed amministrativa) di livello  primario  in
 materia  di attivita' statistiche, che e' implicita in quella ad essa
 attribuita - per tutte le varie materie di specifica  competenza  (ma
 in   particolare  in  materia  di  artigianato,  di  industria  e  di
 commercio) - degli artt. 8,  9  e  16,  primo  comma,  dello  statuto
 speciale di autonomia.
    Non  solo.  Dovendo poi l'attivita' statistica di competenza della
 provincia essere svolta  da  appositi  uffici  od  enti  provinciali,
 spetta  dunque  alla provincia autonoma ricorrente anche una potesta'
 legislativa (ed amministrativa) esclusiva ( ex art. 8,  n.  1,  dello
 statuto)  in ordine all'ordinamento degli uffici provinciali preposti
 alla attivita' statistica e del personale ad essi addetto.
    Le   disposizioni  statutarie,  su  cui  si  fondano  le  potesta'
 provinciali in materia statistica, hanno trovato  anche  integrazione
 ed  attuazione  dapprima  con la legge 11 marzo 1972, n. 118, recante
 "Provvedimenti a favore delle popolazioni  alto-atesine"  (una  legge
 che  -  com'e'  noto  -  costituisce  specifica  attuazione  del c.d.
 "Pacchetto" del novembre 1969, che  sta  alla  base  della  revisione
 dello  statuto  speciale di autonomia del 1972), che nel titolo terzo
 (artt. 13 e segg.) espressamente  riconosce  il  "potere  statistico"
 autonomo della regione Trentino-Alto Adige e delle province di Trento
 e di Bolzano. Successivamente e'  intervenuto  il  d.P.R.  31  luglio
 1978,  n.  1017 (recante norme di attuazione dello statuto in materia
 di artigianato,  incremento  della  produzione  industriale,  cave  e
 torbiere, commercio, fiere e mercati) che, fra l'altro, ha trasferito
 alla regione Trentino-Alto Adige le attribuzioni statali  in  materia
 di  ordinamento delle camere di commercio, ed alle province di Trento
 e  Bolzano  le  funzioni  amministrative  -  comprese  dunque  quelle
 statistiche  -  gia'  esercitate  dalle stesse camere (artt. 2, primo
 comma, e 3, terzo  comma);  inoltre  ha  nuovamente  riconosciuto  il
 potere  autonomo  della provincia ricorrente per cio' che concerne le
 attivita' statistiche riservate alla  sua  competenza,  ivi  compreso
 quello di istituire con proprie leggi gli appositi uffici provinciali
 (art. 10, secondo comma); ed ha pure delegato alla medesima provincia
 (art.  10,  primo  comma)  le  residue funzioni statali in materia di
 statistica "attribuite agli uffici  provinciali  dell'industria,  del
 commercio  e  dell'artigianato e agli uffici di corrispondenza per il
 territorio provinciale previsti dalla legge 6 agosto  1966,  n.  628"
 (un   chiaro   esempio,   questo,   di  delega  "necessaria"  per  la
 integrazione  delle  competenze  "proprie"  delle  province,  secondo
 l'insegnamento  di  codesta  ecc.ma  Corte:  sentenza  n.  559/1988).
 Infine,  l'autonomia  della  provincia  in   materia   di   attivita'
 statistica ha trovato ulteriore riconoscimento nell'art. 1 del d.P.R.
 24 marzo 1981, n.  228, che ha integrato  le  norme  d'attuazione  in
 materia, gia' stabilite dal d.P.R. n. 1017/1978.
    Da  ultimo,  va  anche  ricordato  come, sulla base delle suddette
 competenze  costituzionalmente  garantite,  la   provincia   autonoma
 ricorrente  abbia  provveduto con la legge 13 aprile 1981, n. 6, alla
 istituzione dello "Ufficio di statistica della provincia di  Trento",
 mediante  il  quale  essa  esercita  le  sue  funzioni  in materia di
 statistica.
    2.  -  Cio'  premesso  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  222  del 22
 settembre  1989,  e'  stato  pubblicato  il  decreto  legislativo   6
 settembre  1989,  n.  322,  recante  "Norme  sul  sistema  statistico
 nazionale  e  sulla  riorganizzazione  dell'Istituto   nazionale   di
 statistica,  ai  sensi  dell'art.  24  della legge 23 agosto 1988, n.
 400".
    Tale  decreto  legislativo contiene delle disposizioni che apaiono
 lesive delle competenze costituzionalmente attribuite alla  provincia
 autonoma,  onde  essa  e'  costretta  ad impugnarlo innanzi a codesta
 ecc.ma Corte, chiedendone la dichiarazione di incostituzionalita' per
 i seguenti motivi.
                             D I R I T T O
    1.  -  Violazione  da  parte dell'art. 5, primo comma, del decreto
 legislativo impugnato, delle competenze provinciali di cui agli artt.
 8,  9  e  16  dello  statuto  speciale T.-A.A. e delle relative norme
 d'attuazione (in particolare d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017, e d.P.R.
 24  marzo  1981,  n. 228), in relazine altresi' agli artt. da 13 a 16
 della legge 11 marzo 1972, n. 118.
    Dopo  avere  stabilito  all'art.  2  che  fanno  parte del sistema
 statistico nazionale anche gli uffici di statistica delle  regioni  e
 delle   province   autonome,   il  decreto  legislativo  n.  322/1989
 stabilisce poi al primo comma dell'art.  5  che  "Spetta  a  ciascuna
 regione  ed  alle province autonome di Trento e Bolzano istituire con
 propria legge uffici di statistica".
    Come  si  e'  gia'  visto in precedenza, il potere della provincia
 ricorrente di istituire e disciplinare con proprie leggi  gli  uffici
 di  statistica  provinciali  le  spetta  in  via  autonoma, in quanto
 fondato  sulle  norme  costituzionali   gia'   richiamate,   che   le
 attribuiscono  il  potere  di  svolgere  attivita'  statistica  nelle
 materie di propria competenza, e quello di istituire ed organizzare i
 propri uffici.
    La  legge ordinaria, dunque, non puo' ne' attribuire, ne' togliere
 alla  provincia  tale  potere   (oltretutto   gia'   esercitato   con
 l'approvazione  della  citata  legge  provinciale  n.  6/1981, che ha
 istituito l'ufficio statistico  provinciale),  essendo  esso  fondato
 direttamente su norme costituzionali.
    Viceversa  la  disposizione legislativa impugnata pretenderebbe di
 attribuire essa stessa alla provincia il potere di istituire i propri
 uffici  di  statistica,  cosi'  misconoscendo l'autonomia che anche a
 questo riguardo e' ad essa costituzionalmente riconosciuta. Di qui la
 sua palese incostituzionalita'.
    2. - Violazione, da parte dell'art. 21, primo comma, lett. c), del
 decreto legislativo impugnato, delle medesime competenze  provinciali
 gia'   precedentemente  indicate,  anche  in  relazione  ai  principi
 relativi alla funzione  statale  di  indirizzo  e  coordinamento,  ed
 all'art. 76 della Costituzione.
    L'art.   17   del  decreto  legislativo  n.  322/1989  prevede  la
 costituzione  di  un   "Comitato   di   indirizzo   e   coordinamento
 dell'informazione   statistica"   per   l'esercizio   delle  funzioni
 direttive dell'Istat. In particolare  il  sesto  comma  dell'art.  17
 stabilisce  che "Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti
 degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell'art.  3,  nonche'
 atti  di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del
 sistema statistico nazionale di cui all'art.  2"  (di  questi  ultimi
 uffici  -  come si visto in precedenza - fanno parte anche gli uffici
 statistici delle regioni e delle province autonome).
    Occorre  a questo punto ricordare (a noi stessi ed alla Presidenza
 del  Consiglio)  come  i  poteri   di   indirizzo   e   coordinamento
 esercitabili  dall'Istat  nei  confronti  delle  regioni  e  province
 autonome siano gia' stati oggetto dell'esame  di  codesta  Corte,  in
 relazione  a  quanto  previsto dall'art. 24, primo comma, lettera c),
 della legge n. 400/1988. Al  riguardo,  nella  sentenza  n.  242/1989
 codesta  ecc.ma  Corte,  ebbe  infatti a precisare che tali poteri di
 indirizzo e coordinamento dell'Istat "non  rientrano  concettualmente
 nella  funzione di indirizzo e di coordinamento che lo Stato esercita
 nei confronti delle regioni al  fine  di  salvaguardare  l'essenziale
 unitarieta'    della    pluralita'   degli   indirizzi   politici   e
 amministrativi  connaturata  a  un  ordinamento   autonomistico,   ma
 rappresentano,  piuttosto, una forma di coordinamento tecnico, che ha
 il solo scopo di unificare  o  di  rendere  omogenee  le  metodologie
 statistiche  utilizzate  dai  vari  centri  pubblici  di informazione
 statistica e che, come tale, non incide sul potere -  spettante  alle
 regioni  e  alle  province  di  Trento e di Bolzano entro i limiti di
 autonomia  loro  imposti  -  di  programmare,  dirigere   e   gestire
 l'attivita' dei propri uffici statistici secondo i propri bisogni".
    Cio'  premesso,  viene  a  questo  punto  in  rilievo  ai fini del
 presente ricorso l'art. 21 del decreto legislativo impugnato. Questo,
 infatti, nel suo primo ed unico comma, stabilisce che "Le direttive e
 gli atti di indirizzo del comitato previsti dal sesto comma dell'art.
 17  hanno  ad  oggetto:.  .  .  .  .  .  .  .  .  . . .; c) i criteri
 organizzativi e la funzionalita' degli  uffici  di  statistica  delle
 amministrazioni  dello  Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonche'
 degli enti e  degli  uffici  facenti  parte  del  sistema  statistico
 nazionale".
    Dunque,   quest'ultima   disposizione   legislativa  riconosce  al
 comitato di cui all'art. 17 (cioe' ad una autorita' pubblica  diversa
 dal   Governo)  un  potere  di  indirizzo  e  coordinamento  (se  non
 addirittura di direttiva) nei riguardi della provincia ricorrente per
 cio'  che riguarda i criteri organizzativi e la funzionalita' del suo
 ufficio provinciale di statistica.
    E'   palese   come   tale   disciplina   legislativa   sia  lesiva
 del'autonomia provinciale. Diversamente da quanto era stato affermato
 dalla   sentenza   n.   242/1989   (per   rendere  costituzionalmente
 giustificato il riconoscimento del potere di indirizzo dell'Istat) il
 decreto  delegato n. 322/1989 non ha affatto configurato il potere di
 indirizzo  e  coordinamento  in   questione   come   un   potere   di
 coordinamento  meramente  "tecnico",  come tale avente per oggetto le
 sole "metodologie statistiche", ma invece come una espressione  della
 vera  e  propria  funzione  di  indirizzo e coordinamento statale nei
 confronti delle attivita'  amministrative  regionali  e  provinciali,
 onde  si  prevede  appunto che esso puo' incidere addirittura proprio
 sulla organizzazione e sul funzionamento, in generale,  degli  uffici
 (statistici)  regionali  e  provinciali:  cioe'  su aspetti del tutto
 estranei al coordinamento tecnico delle metodologie statistiche.
    Ne  risulta  dunque  violata,  in primo luogo, la competenza della
 provincia a disporre autonomamente in ordine alla  organizzazione  ed
 al  funzionamento dei propri uffici, ed a svolgere attraverso di essi
 in modo autonomo l'attivita' statistica  di  propria  competenza.  Al
 tempo   stesso   risultano   violati   i   principi   che  presiedono
 all'esercizio della funzione statale di indirizzo e di  coordinamento
 ed  in  particolare  quello  secondo  cui  la funzione di indirizzo e
 coordinamento nei confronti delle regioni e delle  province  autonome
 non  puo'  essere  esercitato  da  autorita'  dello Stato diverse dal
 Governo (cfr. da ultimo sentt. nn. 242 e 338 del 1989).
    Infine, l'impugnata disposizione dell'art. 21 del decreto delegato
 n. 322/1989 e' altresi' viziata per eccesso  di  delega,  essendo  in
 contrasto  col  principio  o  criterio  direttivo dell'art. 24, primo
 comma, lettera c), della legge n. 400/1989, secondo cui i  poteri  di
 indirizzo  e  coordinamento  dell'Istat nei confronti della provincia
 ricorrente debbono essere limitati al solo  "coordinamento  tecnico".
 Sotto  questo  profilo,  si  denuncia  la  incostituzionalita'  della
 disciplina impugnata perche' adottata  in  violazione  del  combinato
 disposto  delle  gia'  richiamate norme statutarie, attributive delle
 competenze provinciali  in  materia  di  attivita'  statistica  e  di
 organizzazione   dei   relativi   uffici,   e   dell'art.   76  della
 Costituzione.
                                P. Q. M.
    Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente
 ricorso,   dichiarare   la   incostituzionalita'   delle    impugnate
 disposizioni  del  decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come
 meglio specificato in epigrafe. Con ogni conseguenza di legge.
      Roma, addi' 18 ottobre 1989
                       Prof. avv. Sergio PANUNZIO

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