N. 86 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 ottobre 1989
N. 86 Ricorso depositato in cancelleria il 27 ottobre 1989 (della provincia autonoma di Trento) Provincia autonoma di Trento - Riforma nazionale degli enti pubblici di informazione statistica - Pretesa attribuzione mediante decreto legislativo del potere di istituire uffici di statistica nella provincia, potere, peraltro, gia' esercitato (l.p.a.T. n. 6/1981) e statutariamente riconosciuto - Costituzione del "Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica" presso l'Istat per l'esercizio di funzioni direttive vincolanti in materia di criteri organizzativi e di funzionalita' degli uffici anche periferici - Lesione della sfera di competenza legislativa e amministrativa della provincia - Attribuzione di un potere di indirizzo e coordinamento ad un organo (Comitato. . .) diverso dal Governo - Eccesso di delega, dovendo i poteri attribuiti all'Istat essere limitati al coordinamento tecnico - Richiamo ai principi della sentenza n. 242/1989. (D. Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, artt. 5, primo comma, 21, primo comma, lett. c). (Cost., art. 76; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8, 9 e 16 (stat. spec. T.-A.A.); d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017; d.P.R. 24 marzo 1981, n. 228; legge 11 marzo 1972, n. 118, artt. da 13 a 16).)(GU n.46 del 15-11-1989 )
Ricorso della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta pro-tempore sig. Mario Malossini, giusta deliberazione della giunta provinciale n. 12231 del 13 ottobre 1989, rappresentata e difesa - in virtu' di procura speciale del 16 ottobre 1989, per notaio Pier Luigi Mott in Trento (rep. n. 54258) dall'avv. prof. Sergio Pannunzio e presso di esso elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3 (studio legale Guarino), contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 5, primo comma, e dell'art. 21, primo comma, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; per violazione degli artt. 8, 9 e 16 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative norme d'attuazione (in particolare stabilite dal d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017, e dal d.P.R. 24 marzo 1981, n. 228), in relazione altresi' alle norme del titolo terzo (artt. 13 e 16) della legge 11 marzo 1972, n. 118; nonche' dell'art. 76 della Costituzione. F A T T O 1. - E' noto che l'art. 24 della legge n. 400/1988 ha attribuito al Governo una delega per la riforma degli enti pubblici di informazione statistica e per la istituzione di un sistema interconnesso di uffici statistici composto da "tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici a livello centrale e locale" (art. 24, primo comma, lettera a). Come rilevato da codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 242/1989 (che ebbe ad occuparsi anche di tale argomento). "L'istituzione di un sistema formato da una pluralita' di fonti statistiche e' direttamente consequenziale alla previsione costituzionale di una pluralita' di centri di indirizzo politico e amministrativo - connaturata all'articolazione regionale o, piu' in generale, autonomistica del nostro ordinamento (art. 5 della Costituzione) -, dal momento che l'informazione statistica costituisce un potere implicito nelle competenze materiali affidate ai vari soggetti e organi pubblici". E' chiaro, dunque, come spetti alla provincia autonoma ricorrente una potesta' legislativa (ed amministrativa) di livello primario in materia di attivita' statistiche, che e' implicita in quella ad essa attribuita - per tutte le varie materie di specifica competenza (ma in particolare in materia di artigianato, di industria e di commercio) - degli artt. 8, 9 e 16, primo comma, dello statuto speciale di autonomia. Non solo. Dovendo poi l'attivita' statistica di competenza della provincia essere svolta da appositi uffici od enti provinciali, spetta dunque alla provincia autonoma ricorrente anche una potesta' legislativa (ed amministrativa) esclusiva ( ex art. 8, n. 1, dello statuto) in ordine all'ordinamento degli uffici provinciali preposti alla attivita' statistica e del personale ad essi addetto. Le disposizioni statutarie, su cui si fondano le potesta' provinciali in materia statistica, hanno trovato anche integrazione ed attuazione dapprima con la legge 11 marzo 1972, n. 118, recante "Provvedimenti a favore delle popolazioni alto-atesine" (una legge che - com'e' noto - costituisce specifica attuazione del c.d. "Pacchetto" del novembre 1969, che sta alla base della revisione dello statuto speciale di autonomia del 1972), che nel titolo terzo (artt. 13 e segg.) espressamente riconosce il "potere statistico" autonomo della regione Trentino-Alto Adige e delle province di Trento e di Bolzano. Successivamente e' intervenuto il d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 (recante norme di attuazione dello statuto in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati) che, fra l'altro, ha trasferito alla regione Trentino-Alto Adige le attribuzioni statali in materia di ordinamento delle camere di commercio, ed alle province di Trento e Bolzano le funzioni amministrative - comprese dunque quelle statistiche - gia' esercitate dalle stesse camere (artt. 2, primo comma, e 3, terzo comma); inoltre ha nuovamente riconosciuto il potere autonomo della provincia ricorrente per cio' che concerne le attivita' statistiche riservate alla sua competenza, ivi compreso quello di istituire con proprie leggi gli appositi uffici provinciali (art. 10, secondo comma); ed ha pure delegato alla medesima provincia (art. 10, primo comma) le residue funzioni statali in materia di statistica "attribuite agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e agli uffici di corrispondenza per il territorio provinciale previsti dalla legge 6 agosto 1966, n. 628" (un chiaro esempio, questo, di delega "necessaria" per la integrazione delle competenze "proprie" delle province, secondo l'insegnamento di codesta ecc.ma Corte: sentenza n. 559/1988). Infine, l'autonomia della provincia in materia di attivita' statistica ha trovato ulteriore riconoscimento nell'art. 1 del d.P.R. 24 marzo 1981, n. 228, che ha integrato le norme d'attuazione in materia, gia' stabilite dal d.P.R. n. 1017/1978. Da ultimo, va anche ricordato come, sulla base delle suddette competenze costituzionalmente garantite, la provincia autonoma ricorrente abbia provveduto con la legge 13 aprile 1981, n. 6, alla istituzione dello "Ufficio di statistica della provincia di Trento", mediante il quale essa esercita le sue funzioni in materia di statistica. 2. - Cio' premesso nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 1989, e' stato pubblicato il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante "Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400". Tale decreto legislativo contiene delle disposizioni che apaiono lesive delle competenze costituzionalmente attribuite alla provincia autonoma, onde essa e' costretta ad impugnarlo innanzi a codesta ecc.ma Corte, chiedendone la dichiarazione di incostituzionalita' per i seguenti motivi. D I R I T T O 1. - Violazione da parte dell'art. 5, primo comma, del decreto legislativo impugnato, delle competenze provinciali di cui agli artt. 8, 9 e 16 dello statuto speciale T.-A.A. e delle relative norme d'attuazione (in particolare d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017, e d.P.R. 24 marzo 1981, n. 228), in relazine altresi' agli artt. da 13 a 16 della legge 11 marzo 1972, n. 118. Dopo avere stabilito all'art. 2 che fanno parte del sistema statistico nazionale anche gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome, il decreto legislativo n. 322/1989 stabilisce poi al primo comma dell'art. 5 che "Spetta a ciascuna regione ed alle province autonome di Trento e Bolzano istituire con propria legge uffici di statistica". Come si e' gia' visto in precedenza, il potere della provincia ricorrente di istituire e disciplinare con proprie leggi gli uffici di statistica provinciali le spetta in via autonoma, in quanto fondato sulle norme costituzionali gia' richiamate, che le attribuiscono il potere di svolgere attivita' statistica nelle materie di propria competenza, e quello di istituire ed organizzare i propri uffici. La legge ordinaria, dunque, non puo' ne' attribuire, ne' togliere alla provincia tale potere (oltretutto gia' esercitato con l'approvazione della citata legge provinciale n. 6/1981, che ha istituito l'ufficio statistico provinciale), essendo esso fondato direttamente su norme costituzionali. Viceversa la disposizione legislativa impugnata pretenderebbe di attribuire essa stessa alla provincia il potere di istituire i propri uffici di statistica, cosi' misconoscendo l'autonomia che anche a questo riguardo e' ad essa costituzionalmente riconosciuta. Di qui la sua palese incostituzionalita'. 2. - Violazione, da parte dell'art. 21, primo comma, lett. c), del decreto legislativo impugnato, delle medesime competenze provinciali gia' precedentemente indicate, anche in relazione ai principi relativi alla funzione statale di indirizzo e coordinamento, ed all'art. 76 della Costituzione. L'art. 17 del decreto legislativo n. 322/1989 prevede la costituzione di un "Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica" per l'esercizio delle funzioni direttive dell'Istat. In particolare il sesto comma dell'art. 17 stabilisce che "Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell'art. 3, nonche' atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del sistema statistico nazionale di cui all'art. 2" (di questi ultimi uffici - come si visto in precedenza - fanno parte anche gli uffici statistici delle regioni e delle province autonome). Occorre a questo punto ricordare (a noi stessi ed alla Presidenza del Consiglio) come i poteri di indirizzo e coordinamento esercitabili dall'Istat nei confronti delle regioni e province autonome siano gia' stati oggetto dell'esame di codesta Corte, in relazione a quanto previsto dall'art. 24, primo comma, lettera c), della legge n. 400/1988. Al riguardo, nella sentenza n. 242/1989 codesta ecc.ma Corte, ebbe infatti a precisare che tali poteri di indirizzo e coordinamento dell'Istat "non rientrano concettualmente nella funzione di indirizzo e di coordinamento che lo Stato esercita nei confronti delle regioni al fine di salvaguardare l'essenziale unitarieta' della pluralita' degli indirizzi politici e amministrativi connaturata a un ordinamento autonomistico, ma rappresentano, piuttosto, una forma di coordinamento tecnico, che ha il solo scopo di unificare o di rendere omogenee le metodologie statistiche utilizzate dai vari centri pubblici di informazione statistica e che, come tale, non incide sul potere - spettante alle regioni e alle province di Trento e di Bolzano entro i limiti di autonomia loro imposti - di programmare, dirigere e gestire l'attivita' dei propri uffici statistici secondo i propri bisogni". Cio' premesso, viene a questo punto in rilievo ai fini del presente ricorso l'art. 21 del decreto legislativo impugnato. Questo, infatti, nel suo primo ed unico comma, stabilisce che "Le direttive e gli atti di indirizzo del comitato previsti dal sesto comma dell'art. 17 hanno ad oggetto:. . . . . . . . . . . .; c) i criteri organizzativi e la funzionalita' degli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonche' degli enti e degli uffici facenti parte del sistema statistico nazionale". Dunque, quest'ultima disposizione legislativa riconosce al comitato di cui all'art. 17 (cioe' ad una autorita' pubblica diversa dal Governo) un potere di indirizzo e coordinamento (se non addirittura di direttiva) nei riguardi della provincia ricorrente per cio' che riguarda i criteri organizzativi e la funzionalita' del suo ufficio provinciale di statistica. E' palese come tale disciplina legislativa sia lesiva del'autonomia provinciale. Diversamente da quanto era stato affermato dalla sentenza n. 242/1989 (per rendere costituzionalmente giustificato il riconoscimento del potere di indirizzo dell'Istat) il decreto delegato n. 322/1989 non ha affatto configurato il potere di indirizzo e coordinamento in questione come un potere di coordinamento meramente "tecnico", come tale avente per oggetto le sole "metodologie statistiche", ma invece come una espressione della vera e propria funzione di indirizzo e coordinamento statale nei confronti delle attivita' amministrative regionali e provinciali, onde si prevede appunto che esso puo' incidere addirittura proprio sulla organizzazione e sul funzionamento, in generale, degli uffici (statistici) regionali e provinciali: cioe' su aspetti del tutto estranei al coordinamento tecnico delle metodologie statistiche. Ne risulta dunque violata, in primo luogo, la competenza della provincia a disporre autonomamente in ordine alla organizzazione ed al funzionamento dei propri uffici, ed a svolgere attraverso di essi in modo autonomo l'attivita' statistica di propria competenza. Al tempo stesso risultano violati i principi che presiedono all'esercizio della funzione statale di indirizzo e di coordinamento ed in particolare quello secondo cui la funzione di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni e delle province autonome non puo' essere esercitato da autorita' dello Stato diverse dal Governo (cfr. da ultimo sentt. nn. 242 e 338 del 1989). Infine, l'impugnata disposizione dell'art. 21 del decreto delegato n. 322/1989 e' altresi' viziata per eccesso di delega, essendo in contrasto col principio o criterio direttivo dell'art. 24, primo comma, lettera c), della legge n. 400/1989, secondo cui i poteri di indirizzo e coordinamento dell'Istat nei confronti della provincia ricorrente debbono essere limitati al solo "coordinamento tecnico". Sotto questo profilo, si denuncia la incostituzionalita' della disciplina impugnata perche' adottata in violazione del combinato disposto delle gia' richiamate norme statutarie, attributive delle competenze provinciali in materia di attivita' statistica e di organizzazione dei relativi uffici, e dell'art. 76 della Costituzione.
P. Q. M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare la incostituzionalita' delle impugnate disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come meglio specificato in epigrafe. Con ogni conseguenza di legge. Roma, addi' 18 ottobre 1989 Prof. avv. Sergio PANUNZIO 89C1117