N. 87 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 ottobre 1989
N. 87 Ricorso depositato in cancelleria il 23 ottobre 1989 (della regione autonoma Trentino-Alto Adige) Regione Trentino-Alto Adige - Riforma nazionale degli enti pubblici di informazione statistica - Pretesa attribuzione mediante norme statali del potere di istituire uffici di statistica nella regione, potere, peraltro, gia' esercitato (ll.reg. T.-A.A. nn. 15/1983 e 5/1987) e statutariamente riconosciuto - Costituzione del "Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica" presso l'Istat per l'esercizio di funzioni direttive vincolanti in materia di criteri organizzativi e di funzionalita' degli uffici anche periferici - Sottoposizione degli enti regionali di statistica (tra cui sono da ricomprendere quelli delle uu.ss.ll., delle camere di commercio e dei comuni) alle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla riorganizzazione e istituzione di tali uffici - Lesione della sfera di competenza legislativa e amministrativa della regione Attribuzione di un potere di indirizzo e coordinamento ad un organo (Comitato. . .) diverso dal Governo - Eccesso di delega, dovendo i poteri attribuiti all'Istat essere limitati al solo coordinamento tecnico - Richiamo ai principi della sentenza n. 242/1989. (D. Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, artt. 3, terzo e quinto comma, 5, primo comma, 17, sesto comma, 21, primo comma, lett. c), e 26, primo comma). (Cost., art. 76; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 4, nn. 1, 7 e 8; 5, n. 1 e 16; d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017, artt. 2 e 10; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, art. 2, anche in relazione alla legge 11 marzo 1972, n. 118, artt. da 13 a 16).(GU n.46 del 15-11-1989 )
Ricorso della regione autonoma Trentino-Alto Adige, in persona del vice-presidente della giunta pro-tempore cav. gran croce Aldo Balzarini, giusta deliberazione della giunta regionale 12 ottobre 1989 n. 1658, rappresentata e difesa - in virtu' di procura speciale del 16 ottobre 1989 (rep. n. 2736), rogata dall'avv. Franco Visetti, segretario della giunta ed ufficiale rogante - dall'avv. prof. Sergio Panunzio e presso di esso elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3 (studio legale Guarino), contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 3, terzo e quinto comma, dell'art. 5, primo comma, dell'art. 17, sesto comma, dell'art. 21, primo comma, lett. c), e dell'art. 26, primo comma, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; per violazione dell'art. 4 (spec. nn. 1, 7 ed 8), dell'art. 5 (spec. n. 1) e dell'art. 16 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative norme d'attuazione (in particolare stabilite dagli artt. 2 e 10 del d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017, e dall'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474), in relazione altresi' alle norme del titolo terzo (artt. 13 e 16) della legge 11 marzo 1972, n. 118; nonche' dei principi relativi alla funzione statale di indirizzo e di coordinamento dell'art. 76 della Costituzione. F A T T O 1. - E' noto che l'art. 24 della legge n. 400/1988 ha attribuito al Governo una delega per la riforma degli enti pubblici di informazione statistica e per la istituzione di un sistema interconnesso di uffici statistici composto da "tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici a livello centrale e locale" (art. 24, primo comma, lett. a)). Come rilevato da codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 242/1989 (che ebbe ad occuparsi anche di tale argomento) "L'istituzione di un sistema formato da una pluralita' di fonti statistiche e' direttamente consequenziale alla previsione costituzionale di una pluralita' di centri di indirizzo politico e amministrativo - connaturata all'articolazione regionale o, piu' in generale, autonomistica del nostro ordinamento (art. 5 della Costituzione -, dal momento che l'informazione statistica costituisce un potere implicito nelle competenze materiali affidate ai vari soggetti e organi pubblici". E' chiaro, dunque, come spetti alla regione autonoma ricorrente una potesta' legislativa (ed amministrativa) di livello primario in materia di attivita' statistiche, che e' implicita in quella ad essa attribuita - per tutte le varie materie di specifica competenza dagli artt. 4, 5 e 16, primo comma, dello statuto speciale di autonomia. Non solo. Dovendo poi l'attivita' statistica di competenza della regione essere svolta da appositi uffici od enti regionali, spetta dunque alla regione autonoma ricorrente anche una potesta' legislativa (ed amministrativa) esclusiva ( ex art. 4, n. 1, dello statuto) in ordine all'ordinamento degli uffici regionali preposti alla attivita' statistica e del personale ad essi addetto. Infine si deve considerare che fra gli enti i cui uffici statistici sono inseriti nel sistema statistico nazionale, e che quindi soggiacciono per vari aspetti alla disciplina del decreto legislativo n. 322/1989, ve ne sono alcuni - quali i comuni, le unita' sanitarie locali e le camere di commercio (art. 2, primo comma, lettere e) ed f) del d.-l. n. 322/1989) i cui ordinamenti costituiscono oggetto della competenza legislativa (ed amministrativa) riservata dallo statuto alla regione ricorrente: v. infatti art. 4, n. 7, e n. 9, dello statuto, che attribuisce alla regione una competenza esclusiva nell'ordinamento delle uu.ss.ll. e delle camere di commercio; ed art. 5, n. 1, dello statuto, che le attribuisce una competenza concorrente per l'ordinamento dei comuni. Tutti enti, questi, in relazione ai quali la istituzione ed organizzazione dei relativi uffici statistici, costituisce, dunque, specifico oggetto della competenza riservata alla regione per cio' che concerne tutto il loro "ordinamento" ed il relativo personale. Le suddette disposizioni statutarie, su cui si fondano le potesta' regionali in materia di statistica, hanno trovato anche integrazione ed attuazione dapprima con la legge 11 marzo 1972, n. 118, recante "Provvedimenti a favore delle popolazioni alto-atesine" (una legge che - com'e' noto - costituisce specifica attuazione del c.d. "Pacchetto" del novembre 1969, che sta alla base della revisione dello statuto speciale di autonomia del 1972), che nel titolo terzo (artt. 13 e segg.) espressamente riconosce il "potere statistico" autonomo della regione Trentino-Alto Adige e delle province di Trento e di Bolzano. Successivamente e' intervenuto il d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 (recante norme di attuazione dello statuto in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati) che, fra l'altro, ha trasferito alla regione Trentino-Alto Adige le attribuzioni statali in materia di ordinamento delle camere di commercio, (art. 2, primo comma), ed ha nuovamente riconosciuto il potere autonomo della regione ricorrente per cio' che concerne le attivita' statistiche di sua competenza (art. 10, quinto comma). Va infine ricordato come, sulla base delle suddette competenze costituzionalmente garantite (ed in particolare su quella di cui all'art. 4, n. 1, dello statuto), la regione ricorrente abbia provveduto a costituire un proprio ufficio statistico, nell'ambito del "Servizio studi e relazioni linguistiche" (art. 8 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'art. 3, della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5): ad esso, infatti, la legge regionale attribuisce il compito di provvedere "alle indagini e rilevazioni statistiche nelle materie di competenza legislativa ed amministrativa della regione in conformita' al disposto degli artt. 13, 14 e 15 della legge 11 marzo 1972, n. 118" (cosi' l'allegato A alla legge regionale n. 15/1983, come sostituito dalla legge regionale n. 5/1987). Inoltre la stessa regione ha esercitato piu' volte la propria competenza legislativa per cio' che concerne la disciplina dell'ordinamento degli enti subregionali, i cui eventuali uffici statistici entrano a far parte, secondo l'art. 2 del decreto legislativo impugnato, del sistema statistico nazionale. In particolare si ricorda che l'ordinamento delle uu.ss.ll. e' stato disciplinato dalla legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, e poi anche dalla legge regionale 11 gennaio 1981, n. 1; l'ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento e di Bolzano e' stato disciplinato dalla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 (che ne prevede anche le attivita' di rilevazione statistica), successivamente modificata dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 14; infine l'ordinamento dei comuni del Trentino-Alto Adige e' stato disciplinato dalla legge regionale 21 ottobre 1963, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. - Cio' premesso, nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 1989, e' stato pubblicato il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante "Norme sul sistema statistico nazinale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400". Tale decreto legislativo contiene delle disposizioni che appaiono lesive delle competenze costituzionalmente attribuite alla regione Trentino-Alto Adige, onde essa e' costretta ad impugnarlo innanzi a codesta ecc.ma Corte, chiedendone la dichiarazione di incostituzionalita' per i seguenti motivi. D I R I T T O 1. - Violazione, da parte dell'art. 3, terzo comma, del decreto legislativo impugnato, delle competenze regionali di cui agli artt. 4, n. 7, e n. 8, 5, n. 1, e 16, dello statuto speciale T.-A.A. e delle relative norme d'attuazione (in particolare art. 2 del d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017, ed art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474). Dopo avere stabilito all'art. 2 (rispettivamente, lettere e) ed f)) che fanno parte del sistema statistico nazionale "gli uffici di statistica dei comuni singoli o associati e delle unita' sanitarie locali", e "gli uffici di statistica delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura", il decreto legislativo impugnato stabilisce poi, al terzo comma dell'art. 3, che "Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli enti locali, ivi comprese le unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto, istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale". Il successivo quinto comma dello stesso art. 3 stabilisce inoltre che "Gli uffici di statistica di cui al secondo, terzo e quarto comma esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e gli atti di indirizzo del comitato di cui all'art. 17", ma quest'ultima disposizione dell'art. 3 sara' specificamente esaminata e censurata in seguito, unitamente all'art. 17. Si e' visto come sia riservata alla regione ricorrente la competenza legislativa a disciplinare l'ordinamento delle uu.ss.ll. delle camere di commercio e dei comuni, e quindi anche la eventuale istituzione presso tali enti di appositi uffici di statistica. Non spessa pertanto alla legge dello Stato di disporre la istituzione dei suddetti uffici statistici, come invece e' stabilito dal terzo comma dell'art. 3 del decreto legislativo impugnato che e', pertanto, palesemente lesivo della competenza regionale. Si osservi anche che la disposizione impugnata ha un contenuto assolutamente puntuale. Essa e' priva di quei caratteri che sono necessariamente propri delle norme statali di principio: le sole che la legge statale possa validamente porre nelle materie di competenza regionale concorrente. In ogni caso solo la competenza reginale relativa all'ordinamento dei comuni e' di grado concorrente, mentre quella relativa all'ordinamento delle uu.ss.ll. e' di grado primario o esclusivo: onde essa non puo' essere limitata neppure dai principi stabiliti dalla legge dello Stato (ma solo dai principi dell'ordinamento giuridico), e quindi tanto piu' evidente ne risulta la violazione della competenza regionale. La incostituzionalita' della disciplina in questione rileva poi anche sotto un ulteriore profilo, consistente nel fatto che il terzo comma dell'art. 3 stabilisce che le "attivita' e le funzioni" degli uffici statistici dei comuni e delle camere di commercio "sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme d'attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte applicabile". Viceversa anche l'attivita' di tali uffici - ove siano stati istituiti dalla legge regionale - e' riservata alla competenza legislativa della regione. 2. - Violazione, da parte dell'art. 5, primo comma, del decreto legislativo impugnato, delle competenze regionali di cui agli artt. 4 (n. 1 e segg.), 5 e 16 dello statuto speciale T.-A.A. e delle relative norme d'attuazione, in relazione altresi' agli articoli da 13 a 16 della legge 11 marzo 1972, n. 118. Dopo aver stabilito all'art. 2 che fanno parte del sistema statistico nazionale anche gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome, il decreto legislativo n. 322/1989 stabilisca poi al primo comma dell'art. 5 che "Spetta a ciascuna regione ed alle province autonome di Trento e Bolzano istituire con propria legge uffici di statistica". Come si e' gia' visto in precedenza, il potere della regione ricorrente di istituire e disciplinare con proprie leggi gli uffici di statistica regionali le spetta in via autonoma, in quanto fondato sulle norme costituzionali gia' richiamate, che le attribuiscono il potere di svolgere attivita' statistica nelle materie di propria competenza, e quello di istituire ed organizzare i propri uffici. La legge ordinaria, dunque, non puo' ne' attribuire, ne' togliere alla regione tale potere (oltretutto gia' esercitato con l'approvazione soprattutto della citata legge regionale n. 5/1987, art. 3 ed allegato A), essendo esso fondato direttamente su norme costituzionali. Viceversa la disposizione legislativa impugnata pretenderebbe di attribuire essa stessa alla regione il potere di istituire i propri uffici di statistica, cosi' misconoscendo l'autonomia che anche a questo riguardo e' ad essa costituzionalmente riconosciuta. Di qui la sua palese incostituzionalita'. 3. - Violazione, da parte degli artt. 17, sesto comma, e 21, primo comma, lett. c), del decreto legislativo impugnato delle competenze regionali di cui agli artt. 4 (spec. nn. 1, 7 ed 8), 5 (spec. n. 1) e 16 dello statuto speciale T.-A.A. e delle relative norme d'attuazione (spec. art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, ed art. 2 del d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017), in relazione altresi' agli articoli da 13 a 16 della legge 11 marzo 1972, n. 118. Violazione delle medesime competenze regionali anche in relazione ai principi relativi alla funzione statale di indirizzo e coordinamento, ed all'art. 76 della Costituzione. 3.1. - L'art. 17 del decreto legislativo n. 322/1989 prevede la costituzione di un "Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica" per l'esercizio delle funzioni direttive dell'Istat. In particolare il sesto comma dell'art. 17 stabilisce che "Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell'art. 3, nonche' atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2" (di questi ultimi uffici - come si e' visto in precedenza - fanno parte anche gli uffici statistici delle regioni e delle province autonome). Occorre a questo punto ricordare (a noi stessi ed alla Presidenza del Consiglio) come i poteri di indirizzo e coordinamento esercitabili dall'Istat nei confronti delle regioni e province autonome siano gia' stati oggetto dell'esame di codesta Corte, in relazione a quanto previsto dall'art. 24, primo comma, lett. c), della legge n. 400/1988. Al riguardo, nella sentenza n. 242/1989 codesta ecc.ma Corte, ebbe infatti a precisare che tali poteri di indirizzo e coordinamento dell'Istat "non rientrano concettualmente nella funzione di indirizzo e di coordinamento che lo Stato esercita nei confronti delle regioni al fine di salvaguardare l'essenziale unitarieta' della pluralita' degli indirizzi politici e amministrativi connaturata a un ordinamento autonomistico, ma rappresentano, piuttosto, una forma di coordinamento tecnico, che ha il solo scopo di unificare o di rendere omogenee le metodologie statistiche utilizzate dai vari centri pubblici di informazione statistica e che, come tale, non incide sul potere - spettante alle regioni e alle province di Trento e di Bolzano entro i limiti di autonomia loro imposti - di programmare, dirigere e gestire l'attivita' dei propri uffici statistici secondo i propri bisogni". Cio' premesso, viene a questo punto in rilievo ai fini del presente ricorso anche l'art. 21 del decreto legislativo impugnato. Questo, infatti, nel suo primo ed unico comma, stabilisce che "Le direttive e gli atti di indirizzo del comitato previsti dal sesto comma dell'art. 17 hanno ad oggetto:.........................; c)i criteri organizzativi e la funzionalita' degli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonche' degli enti e degli uffici facenti parte del sistema statistico nazionale". Dunque, quest'ultima disposizione legislativa riconosce al comitato di cui all'art. 17 (cioe' ad una autorita' pubblica diversa dal Governo) un potere di indirizzo e coordinamento (se non addirittura di direttiva) nei confronti della regione ricorrente per cio' che riguarda i criteri organizzativi e la funzionalita' dei suoi uffici statistici. E' palese come tale disciplina legislativa (artt. 17, sesto comma, e 21) sia lesiva dell'autonomia regionale. Diversamente da quanto era stato affermato dalla sentenza n. 242/1989 (per rendere costituzionalmente giustificato il riconoscimento del potere di indirizzo dell'Istat) il decreto delegato n. 322/1989 non ha affatto configurato il potere di indirizzo e coordinamento in questione come un potere di coordinamento meramente "tecnico", come tale avente per oggetto le sole "metodologie statistiche", ma invece come espressione della vera e propria funzione di indirizzo e coordinamento statale nei confronti delle attivita' amministrative regionali e provinciali, onde si prevede appunto che esso puo' incidere addirittura propria sulla organizzazione e sul funzionamento, in generale, degli uffici (statistici) regionali e provinciali: cioe' su aspetti del tutto estranei al coordinamento tecnico delle metodologie statistiche. Ne risulta dunque violata, in primo luogo, la competenza della regione a disporre autonomamente in ordine alla organizzazione ed al funzionamento dei propri uffici, ed a svolgere attraverso di essi in modo autonomo l'attivita' statistica di propria competenza. Al tempo stesso risultano violati i principi che presiedono all'esercizio della funzione statale di indirizzo e di coordinamento ed in particolare quello secondo cui la funzione di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni e delle province autonome non puo' essere esercitato da autorita' dello Stato diverse dal Governo (cfr. da ultimo sentenze nn. 242 e 338/1989). Infine, la impugnata disciplina degli artt. 17, sesto comma, e 21 del decreto delegato n. 322/1989 e' altresi' viziata per eccesso di delega, essendo in contrasto col principio o criterio direttivo dell'art. 24, primo comma, lett. c), della legge n. 400/1989, secondo cui i poteri di indirizzo e coordinamento dell'Istat nei confronti della regione ricorrente debbono essere limitati al solo "coordinamento tecnico". Sotto questo profilo, si denuncia la incostituzionalita' della disciplina impugnata perche' adottata in violazione del combinato disposto delle gia' richiamate norme statutarie, attributive delle competenze regionali in materia di attivita' statistica e di organizzazione dei relativi uffici, e dell'art. 76 della Costituzione. 3.2. - Si e' visto come l'art. 17 del decreto legislativo impugnato stabilisca al sesto comma che il comitato di indirizzo e coordinamento di cui sopra "emana direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell'art. 3": cioe', fra gli altri, nei confronti degli uffici di statistica delle uu.ss.ll., delle Camere di commercio e dei comuni della regione Trentino-Alto Adige. Anche sotto questo profilo la disciplina impugnata e' incostituzionale e lesiva dell'autonomia regionale. Ancora una volta dobbiamo ricordare quanto affermato da codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 242/1988. Essa, da un lato, ha rilevato la necessita' (perche' il sistema statistico nazionale sia efficiente) che esista una istituzione statistica centrale che abbia la funzione di armonizzare le definizioni, le classificazioni, i metodi di analisi e gli altri aspetti tecnici della attivita' statistica; dall'altro aveva pure osservato come, in base all'art. 24 della legge n. 400/1988, questa funzione "volta a stabilire gli indirizzi tecnici e le misure di coordinamento che si rendano necessari al fine di omogeneizzare le metodologie statistiche, e' attribuita all'Istat, che la esercita in un duplice modo. Nei confronti degli uffici statistici incardinati nell'amministrazione centrale dello Stato e nelle aziende autonome, l'Istat svolge il predetto ruolo mediante l'esercizio dei poteri di direzione conseguenti alla posizione di quegli uffici alle proprie dipendenze funzionali (art. 24, primo comma, lett. b). Nei confronti degli uffici statistici regionali e, in genere, di quelli inseriti in enti dotati di autonomia costituzionale, l'Istat esercita la medesima funzione grazie all'attribuzione allo stesso dei "compiti di indirizzo e di coordinamento", stabilita, per l'appunto, dalla norma impugnata (art. 24, primo comma, lett. c). Dunque, come chiarito dalla citata sentenza, il Comitato di cui all'art. 17 del decreto impugnato, puo' adottare direttive vincolanti solo nei confronti degli uffici statistici statali, non anche di quelli regionali o degli enti sub regionali il cui ordinamento - come quello delle uu.ss.ll., delle Camere di commercio e dei comuni - e' riservato alla competenza legislativa ed amministrativa della regione ai sensi degli artt. 4, n. 7 e n. 8, 5, n. 1, e 16 dello statuto. Ne' si tratta, nel caso in questione, di direttive nei confronti di competenze "delegate" dallo Stato (nel qual caso occorrerebbe comunque che le direttive siano adottate dal Governo e non dall'Istat). L'autonomia della regione risulta dunque lesa sotto un duplice profilo: a) perche' trattandosi di uffici statistici di enti la disciplina del cui ordinamento e' riservata alla regione spettava dunque alla legge regionale, e non a quella statale. disciplinare il potere di direttiva in questione; b) perche' tale potere di direttiva puo' essere esercitato dalla regione, ma non dallo Stato (non trattandosi di competenze da questo delegate) e meno che mai da un organo di un ente ausiliario dello Stato. Infine, la impugnata disciplina dell'art. 17, sesto comma, del decreto legislativo n. 322/1989 e' altresi' viziata per eccesso di delega, essendo in contrasto col principio o criterio direttivo dell'art. 24, primo comma, lettere b ) e c), della legge n. 400/1988, secondo cui le direttive dell'Istat possono rivolgersi solo agli uffici statistici dello Stato posti alle sue dipendenze funzionali, mentre nei confronti degli uffici statistici come quelli delle camere di commercio, delle uu.ss.ll. e dei comuni, i poteri dell'Istat sono limitati al semplice "coordinamento tecnico". Sotto questo aspetto, si denuncia la incostituzionalita' della disciplina impugnata perche' adottata in violazione delle gia' richiamate norme statutarie, e dell'art. 76 della Costituzione. 4. - Violazione, da parte dell'art. 26, primo comma, del decreto legislativo impugnato, delle stesse competenze regionali gia' precedentemente indicate, in relazione ai medesimi parametri di costituzionalita'. Il primo comma dell'art. 26 del decreto legislativo impugnato stabilisce che "Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni e gli enti di cui agli artt. 3 e 4 inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sulla situazione degli uffici di statistica esistenti e sui provvedimenti necessari per il loro adeguamento alle norme del presente decreto. Entro i successivi tre mesi, le amministrazioni e gli enti provvedono, anche sulla base delle eventuali direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla riorganizzazione o istituzione degli uffici di statistica, secondo le norme del presente decreto". Fra le "amministrazioni e gli enti" cui si riferisce l'art. 26 sono ricompresi (in base al terzo comma dell'art. 3) i comuni, le Camere di commercio, le uu.ss.ll. e gli altri enti locali. Ne risulta che, dunque, anche tali enti sono sottoposti alle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri relative alla riorganizzazione o istituzione dei loro uffici di statistica. Tale disciplina stabilita dall'art. 26 e' certamente incostituzionale e lesiva della autonomia regionale proprio per il fatto che essa, stabilisce che le direttive in questione della Presidenza del Consiglio abbiano per oggetto la riorganizzazione o istituzione anche degli uffici di statistica delle uu.ss.ll., delle Camere di commercio e dei comuni della regione Trentino-Alto Adige. In tal caso, infatti, ne risulta lesa la competenza della regione ad organizzare i suddetti enti anche per quanto concerne l'esercizio di attivita' statistiche, ed eventualmente ad istituire appositi uffici di statistica presso i medesimi. Competenza che e' riservata alla regione in base agli artt. 4, n. 7 e n. 8, 5, n. 1, e 16 dello statuto. Al riguardo osserviamo fin d'ora che sarebbe vano cercare di giustificare la disposizione legislativa in questione sostenendo che il potere da essa previsto sia espressione del generale potere di indirizzo e coordinamento governativo sulle attivita' di competenza propria della regione. L'art. 26 prevede infatti un potere di "direttiva" vincolante e puntuale, non un potere di indirizzo coordinamento. In ogni caso, se anche si trattasse di quest'ultimo, esso non sarebbe conforme ai principi che - secondo l'insegnamento di codesta ecc.ma Corte - presiedono all'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento in via amministrativa (fra l'altro non e' previsto l'intervento del Consiglio dei Ministri, ne' vi e' predisposizione di criteri vincolanti; ma su cio' ci si riserva di tornare, ove occorra, in successivi atti difensivi).
P. Q. M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare la incostituzionalita' delle impugnate disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come meglio specificato in epigrafe; Con ogni conseguenza di legge. Roma, addi' 23 ottobre 1989 Prof. avv. Sergio PANUNZIO 89C1118