N. 89 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 novembre 1989

                                 N. 89
          Ricorso depositato in cancelleria il 2 novembre 1989
              (del Presidente del Consiglio dei Ministri)
 Regione  Liguria  -  Personale  dipendente  dai  gruppi  consiliari -
 Conferimento di incarico di lavoro a seguito di richiesta  nominativa
 del  capo-gruppo  -  Possibilita'  di inquadramento, a domanda, nella
 corrispondente  qualifica  funzionale  del  ruolo  regionale,  previo
 superamento  di  apposito concorso riservato Violazione del principio
 del  concorso  pubblico  -  Possibilita'  di  creare  situazioni   di
 sperequazione  nei  confronti  del personale di ruolo - Incidenza sul
 buon andamento dei pubblici uffici.
 (Legge regione Liguria riapprovata il 4 ottobre 1989, art. 4).
 (Cost., artt. 3, 51 e 97).
(GU n.47 del 22-11-1989 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
 difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui  uffici  in
 Roma,  via  dei  Portoghesi  12, e' domiciliato, contro il presidente
 della  giunta   della   regione   Liguria,   per   la   dichiarazione
 dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge regionale,
 riapprovata  il  4  ottobre  1989,  recante  "Modifiche  alla   legge
 regionale   30  ottobre  1984,  n.  49  -  Funzionamento  dei  gruppi
 consiliari e assegnazione di personale", (in relazione agli artt.  3,
 51 e 97 della Costituzione).
    1.  -  Con legge approvata l'8 febbraio 1989 la regione Liguria si
 e' prefissa, come da relazione illustrativa della relativa  proposta,
 di  razionalizzare la disciplina del rapporto di lavoro del personale
 dipendente dai gruppi consiliari secondo il criterio - valido in  via
 di  principio  -  di assegnare a tali gruppi esclusivamente personale
 dipendente dalla regione  o  da  altri  enti  pubblici,  a  tal  fine
 comandato presso la regione.
    Tale  legge, con la quale sono state introdotte alcune modifiche a
 quella n. 49 del 30 ottobre 1984, ha tra l'altro  previsto  (all'art.
 4) che il personale in servizio presso i gruppi consiliari in base ad
 incarico susseguente a richieta nominativa del capo-gruppo,  a  sensi
 dell'art.  3  della  citata  legge  n.  49/1984,  venga - a domanda -
 inquadrato  nelle  corrispondenti  qualifiche  funzionali  del  ruolo
 regionale previo superamento di apposito concorso riservato.
    2.  -  Con  provvedimento  13 marzo 1989 il Governo ha rinviato la
 legge a nuovo esame del consiglio, avendo rilevato  che  la  riferita
 disposizione  di  cui  all'art.  4, col prevedere l'inquadramento nei
 ruoli regionali mediante apposito concorso riservato al personale  "a
 contratto",  si  ponesse  in contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della
 Costituzione oltre che con le disposizioni del vigente accordo per il
 personale regionale, gia' recepito dalla stessa regione.
    Poiche'   in  data  9  ottobre  1989  e'  pervenuta  comunicazione
 dell'avvenuta  riapprovazione,  nella  seduta  del  4  ottobre  1989,
 dell'identico  testo normativo fatto oggetto del rinvio, il deducente
 presidente, giusta delibera del  Consiglio  dei  Ministri  che  sara'
 depositata  con  gli altri atti, propone ricorso per la dichiarazione
 dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge.
    Come si desume dal terzo comma dell'art. 97 della Costituzione, in
 relazione ai principi fissati dal primo comma dello stesso  articolo,
 il  concorso  e'  lo  strumento  tipicamente  ordinato a garantire la
 selezione  dei  piu'  meritevoli  e,  percio',   ad   assicurare   il
 reclutamento  di chi - per vagliate capacita' e preparazione - meglio
 possa  contribuire  alla  realizzazione,  in  particolare,  del  buon
 andamento dei pubblici uffici.
    A  tali  principi  e'  uniformato l'art. 20 della legge-quadro sul
 pubblico impiego 29 marzo 1983,  n.  93,  le  cui  disposizioni  sono
 espressamente  assunte  a  regole  vincolanti  per gli effetti di cui
 all'art. 117 della Costituzione.
    La  norma impugnata, che prevedendo un concorso "riservato" ad una
 circoscritta categoria di soggetti (mai  impegnata  nell'espletamento
 di mansioni negli uffici della regione) gia' si pone in contrasto con
 l'essenziale  contenuto  precettivo  delle  richiamate  disposizioni,
 palesemente    confligge   -   altresi'   -   col   principio   della
 omogeneizzazione delle posizioni  giuridiche  (stabilito  all'art.  4
 della  citata  legge-quadro)  consentendo,  ad  esito della procedura
 concorsuale, l'inquadramento nel ruolo regionale  secondo  qualifiche
 funzionali  corrispondenti a quelle per le quali sia stato assunto il
 personale "a contratto" dei gruppi consiliari.  L'accesso  (a  quanto
 pare,  non  in  "soprannumero") nel ruolo del personale regionale non
 e',  dunque,  limitato  alle  qualifiche  funzionali  iniziali,   con
 l'effetto  che,  alla  sola  condizione  di  aver maturato un anno di
 effettivo servizio, i destinatari della disposizione in esame (a  suo
 tempo  assunti  tra  estranei  all'amministrazione  regionale,  senza
 "concorsuale" verifica della capacita' e del livello di  preparazione
 posseduti   bensi'  in  base  a  semplice  richiesta  nominativa  del
 capo-gruppo per l'espletamento di mansioni proprie - in ipotesi  -  a
 qualifiche  funzionali  superiori)  potrebbero  godere di eccezionali
 benefici,  di  per  se'  sperequativi  nei  confronti  del   restante
 personale   regonale   (posto   che  il  conseguimento  di  identiche
 qualifiche funzionali piu' elevate verrebbe a  dipendere  da  diversi
 presupposti).
    Non  solo,  quindi, va riconosciuta in contrasto col principio del
 concorso pubblico la previsione di un concorso riservato (non gia'  a
 coloro  che  - pur senza occupare una posizione di ruolo - gia' siano
 alle dipendenze dell'amministrazione pubblica, bensi')  ad  estranei,
 ma  deve pure convenirsi che coi precetti di cui agli artt. 3, 51, 97
 e 117 della Costituzione finisce col confliggere anche la norma  come
 quella  impugnata  -  la  quale  induca all'instaurarsi di situazioni
 sperequate  nell'ambito  del  personale  di  ruolo  e,  di  per  se',
 suscettibili  di  innescare  condizioni  di lavoro non certo propizie
 alla realizzazione del buon andamento dei pubblici uffici.
                                P. Q. M.
    Per  i  motivi  esposti  il  ricorrente  chiede che sia dichiarata
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge regionale  in
 epigrafe.
      Roma, addi' 19 ottobre 1989
                  Sergio LAPORTA, avvocato dello Stato

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