N. 496 SENTENZA 26 ottobre - 10 novembre 1989

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 Regione - Regione Abruzzo - Determinazione dell'ordine di precedenza
 tra le varie cariche pubbliche nelle pubbliche manifestazioni,
 indette nell'ambito della regione - Tradizionale prerogativa dello
 Stato - Mancanza di attribuzione alle regioni della competenza in
 materia - Spettanza allo Stato Annullamento degli atti della regione
 Abruzzo impugnati.
 
 (Deliber. 29 dicembre 1988, n. 846 dell'uff. pres. cons. reg.; delib.
 9 febbraio 1989 cons. reg.; lett. 9 marzo 1989, n. 1972 e lett. 9
 marzo 1989, n. 1973).
(GU n.46 del 15-11-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  promosso  con ricorso del Presidente del Consiglio dei
 ministri, notificato il 5 maggio 1989, depositato in  Cancelleria  il
 15  maggio  1989  ed  iscritto  al n.7 del registro ricorsi 1989, per
 conflitto di attribuzione sorto  a  seguito  della  deliberazione  29
 dicembre  1988,  n.  846,  dell'Ufficio  di  Presidenza del Consiglio
 regionale  della  Regione   Abruzzi,   contenente   approvazione   di
 risoluzione  interna  in  tema  di  "ordine  delle  precedenze  nelle
 pubbliche funzioni in occasione di manifestazioni indette nell'ambito
 delle  Regioni";  della  deliberazione  9 febbraio 1989 del Consiglio
 regionale della Regione  Abruzzi,  contenente  "presa  d'atto"  della
 predetta  deliberazione; della lettera circolare 9 marzo 1989, n.1972
 inviata ai Sindaci dei comuni abruzzesi e della lettera 9 marzo 1989,
 n.1973,  indirizzata  al  Commissario  di  Governo  nella  menzionata
 Regione;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;
    Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1989 il Giudice relatore
 Ettore Gallo;
    Udito  l'Avvocato  dello Stato Franco Favara per il Presidente del
 Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    Con  ricorso  24  aprile  1989  il  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  dall'Avvocatura   Generale   dello   Stato,
 sollevava  conflitto  di  attribuzione  nei  confronti  della Regione
 Abruzzi in relazione alla  Deliberazione  29  dicembre  1988  n.  846
 dell'Ufficio   di   Presidenza  del  Consiglio  regionale  che  aveva
 approvata la proposta di  risoluzione  interna  concernente  l'Ordine
 delle   precedenze   nelle   pubbliche   funzioni,  in  occasione  di
 manifestazioni indette nell'ambito della Regione:  proposta  avanzata
 dal Dirigente del Servizio Informazione, Stampa e Pubbliche relazioni
 del Consiglio Regionale.
    Il  ricorso  si  estendeva  altresi' alla Deliberazione 9 febbraio
 1989 del Consiglio Regionale, che aveva  "preso  atto"  del  predetto
 provvedimento   dell'Ufficio  di  Presidenza,  nonche'  alla  lettera
 circolare 9 marzo 1989 n.1972 diretta, in argomento, ai  Sindaci  dei
 Comuni  abruzzesi,  e  della  lettera pari data n.1973 diretta, sullo
 stesso oggetto, al Commissario del Governo per la Regione stessa.
    Dalle  predette  lettere  risulta  effettivamente che l'Ufficio di
 Presidenza del Consiglio (e il Consiglio stesso nel  prenderne  atto)
 ha  ritenuto  di approvare la proposta del citato Servizio consiliare
 nell'intento di sopperire - in attesa di  auspicata  riforma  -  alle
 carenze  della  Circolare  26  dicembre  1950, n. 92019/12840/6 della
 Presidenza del Consiglio dei Ministri che, pur aggiornando il r.d. 16
 dicembre  1927  n.  2210,  non  teneva  conto della istituzione delle
 Regioni a Statuto ordinario ne' di alcune nuove  alte  cariche  dello
 Stato, come il Presidente della Corte Costituzionale.
    Rilevava,  in  proposito,  il  ricorrente  che  la  determinazione
 dell'ordine di precedenza tra le varie cariche pubbliche, e in genere
 nelle  pubbliche  manifestazioni,  costituisce una delle piu' antiche
 prerogative del potere centrale dello Stato (art.1 n.9  del  r.d.  14
 novembre  1901  n.  466).  Attualmente la materia e' disciplinata dal
 r.d. 16 dicembre 1927 n.  2210  e  dalla  Circolare  del  1950  della
 Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  sopra richiamata (peraltro
 aggiornata da quella del 1959).
    Quanto  all'ulteriore  aggiornamento  di  tale  atto, e' all'opera
 presso la Presidenza stessa del Consiglio dei Ministri un  gruppo  di
 lavoro cui partecipano i rappresentanti degli organi costituzionali e
 di vertice della Repubblica.
    Va  anche  aggiunto  che  il  cosidetto "cerimoniale diplomatico",
 inteso come insieme  di  regole  di  comportamento  per  il  corretto
 svolgimento  dei  rapporti  tra  gli  Stati  e  tra le persone che li
 rappresentano, e' disciplinato con precisione  da  fonti  di  diritto
 internazionale.
    Ne  consegue  che,  in  un  cosi'  complesso quadro di riferimento
 normativo, anche internazionale, soltanto lo Stato  e'  in  grado  di
 disciplinare   l'ordine   di   precedenza   fra   i   partecipanti  a
 manifestazioni pubbliche, quando si consideri che essi  esprimono  la
 presenza  di molteplici Istituzioni della Repubblica di vario livello
 (costituzionale e non) e di  vario  ambito  territoriale,  oltre  che
 eventualmente  di  Stati  esteri  e  di  organizzazioni comunitarie e
 internazionali.
    E' per questo che un siffatto potere non e' compreso nelle materie
 di competenza regionale elencate  nell'art.117,  primo  comma,  della
 Costituzione,  ed  e' percio' che i citati atti della Regione Abruzzo
 sono in contrasto tanto con il predetto art. 7 quanto  con  l'art.  5
 Cost. e con i principi fondamentali desumibili dalle altre menzionate
 disposizioni   legislative:   sicche'   devono   essere   considerati
 illegittimi ed invasivi dei poteri attribuiti allo Stato.
    Chiede,  percio',  conclusivamente  il  ricorrente  che  la  Corte
 Costituzionale   dichiari   spettare   esclusivamente   allo   Stato,
 nell'ordinamento  interno  della  Repubblica,  il potere di stabilire
 l'ordine di precedenza di cui si e' detto, annullando di  conseguenza
 gli  atti  della  Regione  Abruzzo,  in  relazione  ai quali e' stato
 sollevato il conflitto.
    Innanzi  alla  Corte  e'  intervenuto  soltanto  il Presidente del
 Consiglio dei Ministri, sempre tramite  l'Avvocatura  generale  dello
 Stato, che all'udienza si e' riportata alle dette conclusioni.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha sollevato
 conflitto  di  attribuzione  nei  confronti  della  Regione  Abruzzi,
 investendo nel ricorso piu' di un provvedimento.
    Innanzitutto   la   Deliberazione   29   dicembre   1988  n.  846,
 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che approvava una
 proposta   di   risoluzione   interna   concernente  l'"Ordine  delle
 precedenze nelle pubbliche funzioni, in occasione  di  manifestazioni
 indette  nell'ambito  della  Regione": proposta presentata da un Capo
 Servizio del Consiglio stesso.
    In  secondo  luogo  la Deliberazione 9 febbraio 1989 del Consiglio
 Regionale, che -  senza  alcun  rilievo  -  aveva  "preso  atto"  del
 predetto provvedimento dell'Ufficio di Presidenza.
    Ed  infine,  due  lettere  del Presidente del Consiglio Regionale:
 l'una, datata 9 marzo 1989 n. 1972, a carattere "circolare",  diretta
 a  tutti  i  Sindaci  dei  Comuni abruzzesi, e l'altra, di pari data,
 n.1973, diretta al Commissario del Governo per la Regione stessa.  In
 tali lettere il Presidente, parafrasando sostanzialmente il contenuto
 della relazione del  Capo  servizio  che  accompagnava  la  proposta,
 rilevava  che la Circolare 26 dicembre 1950, n. 92019/12840/16, della
 Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  che  regola  l'Ordine  delle
 precedenze   nelle  pubbliche  cerimonie,  necessitava  ormai  di  un
 aggiornamento in quanto l'esperienza l'ha dimostrata  manchevole.  In
 particolare,  le  lettere  -  come,  del  resto,  la  relazione  e il
 contenuto  della  "risoluzione"  dell'Ufficio  di  Presidenza  -   si
 riferiscono  ad un'asserita grave lacuna, come quella di avere omesso
 un'alta carica dello Stato, qual'e' sicuramente il  Presidente  della
 Corte Costituzionale, nonche' alcune rilevanti Autorita' locali.
    Le   lettere  concludevano,  percio',  alludendo  ad  un  apposito
 Comitato che stava elaborando,  per  conto  dei  Consigli  Regionali,
 proposte di modifiche, e comunicando che "nel frattempo" l'Ufficio di
 Presidenza del Consiglio regionale, con la presa d'atto del Consiglio
 stesso,  aveva provveduto a fare chiarezza elaborando un Ordine delle
 precedenze da valere in occasione di manifestazioni indette in ambito
 regionale.
    Il  ricorrente,  rilevato  che  la  determinazione  dell'ordine di
 precedenza tra  le  varie  cariche  pubbliche  di  qualunque  livello
 rappresenta  una  delle  piu'  antiche prerogative dello Stato, e che
 comunque la Costituzione non prevede  alcuna  competenza  in  materia
 delle   Regioni,   sicche'   gli   atti   impugnati   sono   invasivi
 dell'esclusiva competenza statale, chiede che questa  Corte  dichiari
 formalmente la spettanza allo Stato di tale competenza, annullando di
 conseguenza gli atti impugnati.
    2. - Il ricorso e' fondato.
    Pur  essendo  esatto  quanto  affermato  nel  ricorso, secondo cui
 effettivamente  quella  qui  in  contestazione  e'  una  delle   piu'
 tradizionali  prerogative  dello Stato, ciononostante l'argomento non
 potrebbe essere di per se'  risolutivo.  Infatti,  con  la  scomparsa
 dello  Stato  a  struttura  centralizzata,  e  l'avvento di una Legge
 fondamentale che riconosce, ed anzi promuove,  le  autonomie  locali,
 adeguando alle esigenze dell'autonomia e del decentramento i principi
 ed i metodi della sua legislazione  (art.  5  Cost.),  molte  antiche
 prerogative  statali sono state, in realta', trasferite alle Regioni.
    Ma  sta  di fatto che, proprio sul piano normativo costituzionale,
 non esiste alcuna disposizione  che  abbia  attribuito  alle  Regioni
 siffatta competenza ne' legislativa ne' amministrativa. Non sul piano
 legislativo, perche' esso e' espressamente e tassativamente contenuto
 nei  limiti  delle  materie elencate nell'art.117 Cost.; ne' esistono
 altre leggi costituzionali che, a' sensi dell'ultimo inciso del primo
 comma  del detto articolo, attribuiscano questa materia alle Regioni.
    Non   sul  piano  amministrativo,  perche'  queste  funzioni  sono
 correlative a quelle normative, ne' risulta che lo  Stato  abbia  con
 legge  delegato  alla  Regione  l'esercizio  di siffatta funzione, a'
 sensi del secondo comma dell'art. 118 Cost.
    Ed  e'  conforme  a  logica che questo e non altro possa essere in
 materia lo stato dell'ordinamento della Repubblica.
    Soltanto   lo   Stato,   infatti,  come  correttamente  assume  il
 ricorrente, e' effettivamente in grado di  disciplinare  l'ordine  di
 precedenza  fra  le  alte cariche e fra queste e le altre Istituzioni
 della Repubblica di vario livello, anche  non  costituzionale.  Cosi'
 come  soltanto  allo  Stato  spetta  di  precisare  e  coordinare  le
 precedenze dei vari organi  statali  localmente  decentrati,  tenendo
 conto  anche  delle  corrispettive  competenze territoriali a livello
 interregionale, regionale, provinciale o locale.
    Ma  anche  per  cio'  che  concerne  le varie Autorita' degli Enti
 territoriali autonomi,  soltanto  lo  Stato  ha  la  possibilita'  di
 inserirle   adeguatamente   fra   le   altre   cariche  dello  Stato,
 opportunamente apprezzando e dosando precedenze  che,  in  tal  caso,
 vengono  necessariamente a confronto con poteri statali istituzionali
 e persino  costituzionali.  Situazione  che  diventa  delicata,  poi,
 quando  interferiscano  alti  rappresentanti  di  Stato  esteri  e di
 organizzazioni comunitarie e internazionali.
    Si  spiega,  dunque, perche' il difficile e delicato coordinamento
 di cosi' varie e complesse situazioni non possa e non debba competere
 ad  altri  che  allo  Stato.  Del  resto,  la riprova di una siffatta
 necessita' e' rappresentata proprio  dal  documento  elaborato  dalla
 Regione  Abruzzi  che  si  dimostra  erroneo  e nemmeno adeguatamente
 informato.
    Infatti,  l'intervento  dell'Ufficio  di  Presidenza del Consiglio
 Regionale abruzzese viene giustificato, nella lettera ai Sindaci e al
 Commissario  del  Governo,  dalla  necessita' di aggiornare la citata
 Circolare della Presidenza del Consiglio del 1950 che,  fra  l'altro,
 avrebbe dimenticato un'alta carica dello Stato.
    Dimostra cosi' la Regione di non essere nemmeno aggiornata con gli
 atti della Presidenza  del  Consiglio:  non  e'  vero,  infatti,  che
 quell'alta  Autorita' non figuri nell'Ordine delle precedenze perche'
 la richiamata Circolare del 1950 e' stata integrata con  la  nota  10
 dicembre   1959   del  Presidente  del  Consiglio  che  ha  collocato
 quell'alta Autorita' al livello che le compete.
    3.  -  Accertata  cosi' la spettanza dell'attribuzione allo Stato,
 non sembra possa sorgere dubbio  sulla  effettiva  invasivita'  degli
 atti denunziati.
    Benche'   si   definisca   "risoluzione   interna"  l'approvazione
 dell'"Ordine delle precedenze" deliberata dall'Ufficio di Presidenza,
 sta  di  fatto  che  il  Consiglio  Regionale ne ha preso atto, senza
 muovere alcuna obbiezione ne' sulla competenza ne' sul merito,  e  il
 Presidente  del  Consiglio  Regionale  l'ha  poi  trasmessa a tutti i
 Sindaci della Regione con manifesto  intento  di  aggiornamento,  sia
 pure transitorio, della Circolare 26 dicembre 1950 del Presidente del
 Consiglio dei Ministri.
    Per  tal  modo si e' interferito nella competenza dello Stato, che
 fra l'altro aveva gia' provveduto ad un parziale aggiornamento con la
 citata  Circolare  10  dicembre 1959 e con la successiva Disposizione
 del 30 novembre 1988, e che, fin dal 1985, ha costituito,  presso  la
 Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, un Gruppo di lavoro composto
 da rappresentanti della Presidenza della Repubblica, delle due Camere
 e  della  Corte  Costituzionale,  nonche' dei Ministri degli Esteri e
 della Difesa, per un  definitivo  aggiornamento  e  riordinamento  di
 tutta la materia.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   che  spetta  esclusivamente  allo  Stato  il  potere  di
 stabilire l'ordine di precedenza  fra  le  varie  cariche  pubbliche,
 anche con riferimento alle pubbliche cerimonie e manifestazioni;
    Conseguentemente annulla i seguenti atti della Regione Abruzzi: 1)
 La Deliberazione 29 dicembre 1988 n. 846 dell'Ufficio  di  Presidenza
 del  Consiglio  Regionale;  2)  La  Deliberazione 9 febbraio 1989 del
 Consiglio Regionale che "prende atto"  della  predetta  Deliberazione
 dell'Ufficio di Presidenza consiliare; 3) La lettera 9 marzo 1989, n.
 1972 prot., diretta a tutti i Sindaci della Regione  Abruzzi;  4)  La
 lettera  9  marzo  1989,  n.  1973  prot., diretta al Commissario del
 Governo per la Regione Abruzzi.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.
                          Il Presidente: CONSO
                          Il redattore: GALLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 10 novembre 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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