N. 499 ORDINANZA 26 ottobre - 10 novembre 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Radiocomunicazioni - Mancata ricezione di programmi televisivi Canone di abbonamento comunque dovuto per la sua valenza di obbligo tributario - Identica questione gia' dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 219/1989) e non fondata (sentenza n. 535/1988) - Manifesta infondatezza. (R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, artt. 1, 10 e 25, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880; legge 14 aprile 1975, n. 103, art. 15, secondo comma). (Cost., art. 53).(GU n.46 del 15-11-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 10 e 25 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina del canone di abbonamento televisivo) e dell'art. 15, comma secondo, della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di radio diffusione e televisione), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Ronchini Diego ed altri e l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta al n. 239 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1988; 2) ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Aschbacher-Berger Cecilia e l'Amministrazione delle Finanze dello Stato (URAR), iscritta al n. 240 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che il Tribunale di Torino con due identiche ordinanze pronunziate il 9 dicembre 1988 ha sollevato, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 10 e 25 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina del canone di abbonamento televisivo) e dell'art. 15, secondo comma, della legge 14 aprile 1975, n.103 (Nuove norme in materia di radio diffusione e televisione). Considerato che identica questione e' stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 219 del 1989, seguita alla sentenza n. 535 del 1988 che gia' l'aveva dichiarata non fondata;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 10 e 25 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina del canone di abbonamento televisivo) e dell'art. 15, secondo comma, della legge 14 aprile 1975 n. 103 (Nuove norme in materia di radio diffusione e televisione) promossa, con due identiche ordinanze del 9 dicembre 1988, dal Tribunale di Torino in riferimento all'art. 53 della Costituzione. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989. Il Presidente: CONSO Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 10 novembre 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C1127