N. 499 ORDINANZA 26 ottobre - 10 novembre 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Radiocomunicazioni - Mancata ricezione di programmi televisivi Canone
 di abbonamento comunque dovuto per la sua valenza di obbligo
 tributario - Identica questione gia' dichiarata manifestamente
 infondata (ordinanza n. 219/1989) e non fondata (sentenza n.
 535/1988) - Manifesta infondatezza.
 
 (R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, artt. 1, 10 e 25, convertito nella
 legge 4 giugno 1938, n. 880; legge 14 aprile 1975, n. 103,  art. 15,
 secondo comma).
 
 (Cost., art. 53).
(GU n.46 del 15-11-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 10 e 25 del
 regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella  legge
 4   giugno  1938,  n.  880  (Disciplina  del  canone  di  abbonamento
 televisivo) e dell'art. 15, comma  secondo,  della  legge  14  aprile
 1975,   n.  103  (Nuove  norme  in  materia  di  radio  diffusione  e
 televisione), promossi con le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza  emessa il 9 dicembre 1988 dal Tribunale di Torino
 nel procedimento civile  vertente  tra  Ronchini  Diego  ed  altri  e
 l'Amministrazione  delle  Finanze dello Stato, iscritta al n. 239 del
 registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1988;
      2)  ordinanza  emessa il 9 dicembre 1988 dal Tribunale di Torino
 nel procedimento civile  vertente  tra  Aschbacher-Berger  Cecilia  e
 l'Amministrazione  delle  Finanze  dello Stato (URAR), iscritta al n.
 240 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 4 ottobre 1989 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto  che  il  Tribunale di Torino con due identiche ordinanze
 pronunziate il 9 dicembre 1988 ha sollevato, in riferimento  all'art.
 53 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli
 artt. 1, 10 e 25 del regio decreto-legge 21 febbraio  1938,  n.  246,
 convertito  nella  legge 4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina del canone
 di abbonamento televisivo) e dell'art. 15, secondo comma, della legge
 14  aprile  1975, n.103 (Nuove norme in materia di radio diffusione e
 televisione).
    Considerato   che   identica   questione   e'   stata   dichiarata
 manifestamente infondata con ordinanza n. 219 del 1989, seguita  alla
 sentenza n. 535 del 1988 che gia' l'aveva dichiarata non fondata;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 1, 10 e  25  del  regio  decreto-legge  21
 febbraio  1938,  n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880
 (Disciplina del canone di abbonamento  televisivo)  e  dell'art.  15,
 secondo  comma,  della  legge  14  aprile 1975 n. 103 (Nuove norme in
 materia  di  radio  diffusione  e  televisione)  promossa,  con   due
 identiche  ordinanze  del 9 dicembre 1988, dal Tribunale di Torino in
 riferimento all'art. 53 della Costituzione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.
                          Il Presidente: CONSO
                          Il redattore: GALLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 10 novembre 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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