N. 501 ORDINANZA 26 ottobre - 10 novembre 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Personale statale - Stipendi, salari e retribuzioni - Crediti valutati dallo Stato - Pignorabilita' e sequestrabilita' fino alla concorrenza di un quinto - Esclusione - Questione gia' decisa (Sentenza n. 878/1988) con declaratoria di illegittimita' costituzionale - Manifesta inammissibilita'. (D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 1). (Cost., art. 3).(GU n.46 del 15-11-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, dei salari e delle pensioni dei dipendenti delle P.P. A.A.), promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1987 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Fioravanti Umberto, nella qualita' di esercente la patria potesta' sulla figlia minore Fioravanti Silvia e Meli Adriano, iscritta al n. 210 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1989; Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri; Ritenuto che il Tribunale di Firenze, con ordinanza in data 16 novembre 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, nella parte in cui non consente la pignorabilita' e la sequestrabilita', fino alla concorrenza di un quinto, degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti dallo Stato per ogni credito vantato nei confronti del personale; Considerato che questa Corte, con sentenza n. 878 del 1988, ha gia' deciso la questione, con riferimento all'art. 2, primo comma, n. 3 del predetto d.P.R., (sede in cui va piu' esattamente collocata), dichiarandone l'illegittimita' costituzionale: "nella parte in cui non prevede la pignorabilita' e la sequestrabilita' degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti dallo Stato, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale"; che quindi tale decisione assorbe ogni riferimento all'art. 1 della medesima legge effettuato dal giudice remittente, come gia' ritenuto nella ordinanza n. 131 del 1989 con la quale questa Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilita' della questione anche in riferimento al citato art. 1; che conseguentemente la questione ora sollevata va dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, dei salari e delle pensioni dei dipendenti delle P.P. A.A.), sollevata dal Tribunale di Firenze, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989. Il Presidente: CONSO Il redattore: FERRI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 10 novembre 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C1129