N. 97 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 novembre 1989

                                 N. 97
         Ricorso depositato in cancelleria il 15 novembre 1989
              (del Presidente del Consiglio dei Ministri)
 Impiego  pubblico  -  Impiegati della regione - Fissazione di un'eta'
 massima per il collocamento a riposo superiore a quella fissata dalle
 leggi statali per le corrispondenti categorie di dipendenti - Mancata
 applicazione del  principio  fissato  con  la  sentenza  della  Corte
 costituzionale  n.  238/1988 circa i limiti delle deroghe, consentite
 in materia, alla normativa statale.
 (Legge regione Calabria riapprovata il 19 ottobre 1989).
 (Cost., artt. 3 e 117).
(GU n.49 del 6-12-1989 )
    Ricorso  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
 dall'Avvocatura generale dello Stato,  nei  confronti  della  regione
 Calabria,  in  persona  del presidente della giunta regionale, per la
 dichiarazione  di  illegittimita'   costituzionale   della   delibera
 legislativa  riapprovata  dal  consiglio regionale nella seduta del 9
 ottobre  1989  e  recante  "elevazione  del  limite   di   eta'   per
 collocamento  a  riposo",  delibera  comunicata il 23 ottobre 1989 al
 commissario del Governo nella regione.
    Con  telegramma  25  novembre  1988 e' stato disposto il rinvio ex
 art. 127, terzo  comma,  della  Costituzione  di  delibera  regionale
 approvata  dal  consiglio regionale nella seduta del 26 ottobre 1988.
 La delibera oggi sub judice  ha  riapprovato  un  testo  identico  al
 precedente oggetto di rinvio.
    La  delibera  26 ottobre 1988 era corredata da una relazione nella
 quale si accennava  ad  esigenze  temporanee  e  straordinarie  e  si
 scriveva: "L'esercizio di questa facolta' e' giustificato anche dalla
 mancanza di concreta applicazione della prima legge  sull'ordinamento
 amministrativo   regionale   e   dalla  considerazione  che  l'azione
 burocratica non si e' svolta  in  applicazione  di  specifiche  norme
 organizzative   finalizzate   a  sistemi  generali  di  razionalita',
 efficienza e produttivita' e conseguentemente i dirigenti  che  hanno
 operato  in  condizioni  atipiche  hanno acquisito grande bagaglio di
 esperienza, professionalita' e managerialita'".
    Ad un anno di distanza - il che rende poco verosimile le anzidette
 esigenze - il consiglio regionale ha riproposto  il  medesimo  testo,
 con una relazione che menziona la sentenza della Corte costituzionale
 n. 238/1988, andando pero' oltre le affermazioni  in  detta  sentenza
 contenute.
    In  essa  e'  stato anzitutto affermato "non vi puo' essere dubbio
 che la regola cui e' vincolato il legislatore regionale e' quella del
 divieto  di  adottare  una  disciplina  generale  che  preveda per il
 personale della regione (o per  alcune  categorie  di  esso)  un'eta'
 massima per il collocamento a riposo superiore a quella fissata dalle
 leggi statali per le corrispondenti categorie di dipendenti".  Questo
 e'  dunque  un  principio  che  "vincola"  il  legislatore  ai  sensi
 dell'art. 117 della Costituzione.
    Come  "eccezionale deroga" a tale principio, deroga esplicitamente
 collegata all'art. 38, secondo  comma,  della  Costituzione  (in  due
 brani  della  sentenza  predetta),  codesta  Corte ha configuratto la
 possibilita' per il legislatore regionale di consentire la permanenza
 in  servizio  "a  fini  assicurativi e previdenziali" per il "periodo
 strettamente necessario"  a  conseguire  il  diritto  a  pensione  (e
 comunque non oltre il settantesimo anno di eta').
    La relazione alla delibera legislativa ora impugnata "ritaglia" un
 periodo della motivazione della sentenza n. 238/1988 citata  (periodo
 nel  quale  peraltro  v'e'  un aggettivo - la parola "assoluto" - che
 merita una sottolineatura), ed in tal moto attribuisce alla  sentenza
 stessa una portata non piu' circoscritta dal parametro costituzionale
 (l'art. 38, secondo comma, della Costituzione) sul quale essa  si  e'
 fondata.   Ne   consegue  una  sostanziale  negazione  del  principio
 "vincolante" enunciato nella sentenza n.  238/1988  citata  e  dianzi
 riportato.
    V'e'  di  piu',  il  riferito  brano  della  relazione  alla prima
 delibera legislativa (del 26 ottobbre 1988),  perviene  a  teorizzare
 una  speciale  "professionalita'"  da  essenza di norme finalizzate a
 "razionalita', efficenza e  produttivita'":  la  regione  inefficente
 godrebbe  dunque  di  una autonomia piu' ampia delle altre regioni, e
 risulterebbe  dunque  persino   "premiata".   Di   analogo   "premio"
 beneficerebbero  inoltre  i  dirigenti amministrativi (della "massima
 qualifica dirigenziale") di tale regione rispetto ai  piu'  efficenti
 colleghi delle altre regioni.
    Palese  la  violazione  degli  artt.  3  e  117 della Costituzione
 rilevata con il telegramma di rinvio; e  che  la  delibera  impugnata
 concerna  poche  persone  (o  addirittura una persona) aggrava, e non
 attenua, la violazione.
   Per   quanto   precede   si  chiede  che  la  delibera  legislativa
 riapprovata il 19  ottobre  1989  sia  dichiarata  costituzionalmente
 illegittima.
      Roma, addi' 6 novembre 1989
                  Franco FAVARA, avvocato dello Stato

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