N. 99 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 novembre 1989

                                 N. 99
         Ricorso depositato in cancelleria il 17 novembre 1989
              (del Presidente del Consiglio dei Ministri)
 Regione  Molise  -  Enti  dipendenti  dalla  regione  -  Controllo di
 legittimita' sugli atti  -  Attribuzione  al  comitato  regionale  di
 controllo  anziche' al consiglio regionale - Violazione della riserva
 di legge statale alla quale e' demandato il potere  di  stabilire  la
 competenza  del  Coreco  -  Invasione  della competenza dello Stato -
 Violazione di norma statutaria compiuta  con  legge  ordinaria  della
 regione.
 (Legge  regione Molise riapprovata il 2 ottobre 1989, art. 1, primo e
 terzo comma).
 (Cost.,  artt.  117  e  130;  legge 10 febbraio 1953, n. 62; legge 22
 maggio 1971, n. 347, art. 49 (statuto regione Molise)).
(GU n.49 del 6-12-1989 )
    Ricorso   diretto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
 rappresentato in giudizio e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  che  ha  sede  a  Roma,  in  via dei Portoghesi n. 12, per la
 dichiarazione d'illegittimita' costituzionale della legge  2  ottobre
 1989, verbale n. 262, adottata dalla regione Molise dopo il rinvio da
 parte del Governo (art.  127,  ultimo  comma,  della  Costituzione  e
 l'art. 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
                               F A T T O
    1.  -  Il  consiglio  della  regione Molise in data 20 giugno 1989
 deliberava (verbale n. 112) una legge  regionale  recante  "norme  in
 materia  di  controllo sugli atti degli enti sottoposti a vigilanza e
 tutela della regione".
    La legge disponeva:
       a)  che  il  controllo  di  legittimita'  sugli atti degli enti
 sottoposti a vigilanza e tutela della regione, salvo quanto  previsto
 dal  successivo art. 2 e' esercitato dal comitato regionale istituito
 con  legge  regionale  5  novembre  1976,   n.   32,   e   successive
 modificazioni e integrazioni, ferme restando le competenze attribuite
 dalla  vigente  normativa  alle  sezioni  provinciali  del   suddetto
 comitato  nei  confronti degli enti gia' sottoposti al loro controllo
 (art. 1, primo comma);
      b)  che  il  suddetto  controllo  e' esercitato con le modalita'
 previste dalla stessa legge regionale n. 32/1976, recante  norme  per
 il  funzionamento dell'Organo regionale di controllo (art. 1, secondo
 comma);
      c)  che  sono  compresi  tra gli enti sottoposti al controllo di
 legittimita' sopra indicato l'ente  regionale  di  sviluppo  agricolo
 molisano,  l'ente  risorse idriche Molise, l'ente per il diritto allo
 studio universitario, gli istituti autonomi case popolari,  gli  enti
 provinciali  per  il  turismo  e  l'azienda  autonoma  di soggiorno e
 turismo di Termoli (art. 1, terzo comma);
      d)   che  le  delibere  degli  enti  ridetti  sono  inviate  per
 conoscenza, contestualmente all'inoltro  al  comitato  di  controllo,
 anche alla giunta regionale (art. 1, quarto comma);
      e)  che  il  consiglio  regionale puo' in ogni tempo e per gravi
 motivi di pubblico interesse, annullare gli  atti  illegittimi  degli
 enti  sub)  a) e c), ancorche' gia' vistati dal comitato di controllo
 (art. 1, quinto comma);
      f)  che  il consiglio regionale esercita i poteri di indirizzo e
 controllo, ai sensi dell'art. 49 dello  statuto  regionale,  mediante
 l'approvazione  dei  seguenti  atti  fondamentali  e  delle  relative
 modifiche: statuti, regolamenti interni  di  funzionamento,  piani  e
 programmi  di  intervento,  bilanci  di previsione, conti consuntivi,
 regolamenti di amministrazione e contabilita',  strutturazione  degli
 uffici,  piante  organiche  del  personale  e  relativi  regolamenti,
 acquisizione di immobili del valore superiore due miliardi  (art.  2,
 primo comma);
      g)  che  tali  atti sono inviati alla giunta regionale la quale,
 previa istruttoria da parte del competente assessorato, li  trasmette
 con  le proprie osservazioni e proposte al consiglio regionale, per i
 definitivi provvedimenti di competenza (art. 2, secondo comma);
      h)  che  sono  abrogate  le  disposizioni  in  contrasto  con la
 presente legge, in quanto attributive di  competenze  in  materia  di
 controllo  di  legittimita'  alla  Giunta  regionale  (art.  3, primo
 comma);
      i)  che  la  normativa  relativa al controllo sugli organi resta
 invariata;
      e)  che  l'esercizio  del  controllo nei modi disciplinati dalla
 legge inizia dal 1º ottobre 1989 (art. 4).
    La  legge  era  rinviata dal Governo (art. 127, terzo comma, della
 Costituzione) a nuovo  esame  del  consiglio  regionale  giacche'  la
 normativa  proposta  -  che  prevede  il trasferimento del controllo,
 sugli atti degli enti attualmente sottoposti  a  vigilanza  e  tutela
 della regione, al comitato regionale di controllo (v. sopra lett. a),
 ed inoltre l'attribuzione al consiglio  regionale  del  potere  extra
 ordinem   di  annullare  gli  atti  illegittimi  degli  enti  ridetti
 ancorche' vistati dal comitato suddetto (v. sopra lett.  e)  -  esula
 dalla  sfera  di  competenza  legislativa  regionale in materia, come
 delineata dall'art. 130 della Costituzione e dalla legge "Scelba"  10
 febbraio 1953, n. 62.
    Nella  seduta  del 2 ottobre il consiglio regionale riapprovava la
 legge all'unanimita' con queste modifiche:
    1.  -  Nell'art.  1  e'  soppresso  l'ultimo comma, concernente il
 potere  extra-ordinem  suddetto  (v.  sopra  lett.  e)  e  gli   enti
 sottoposti  a  vigilanza e tutela della regione vengono indicati come
 "gli enti dipendenti dalla regione di cui all'art. 49  dello  statuto
 regionale";
    2.  - Nell'art. 4 la data d'inizio del nuovo controllo e' spostata
 dal 1º ottobre 1989 al 1º gennaio 1990.
    Poiche'  tali  modifiche  non  eliminano  del tutto le ragioni del
 rinvio,  il  Governo  ha  deliberato  di  promuovere   questione   di
 legittimita'  costituzionale  a  norma  dell'art.  127, quarto comma,
 della Carta fondamentale, per le seguenti ragioni;
                             D I R I T T O
    1.  -  Nella  materia  dell'ordinamento  degli enti amministrativi
 dipendenti, attribuita dall'art. 117 della Costituzione alle regioni,
 rientra  anche quella dei controlli, come e' del resto previsto anche
 dall'art.  13  del  d.P.R.  24  luglio  1977,  n.  616,  onde  spetta
 esclusivamente  alla  regione  il  potere  di effettuare il controllo
 sulle deliberazioni degli enti amministrativi dipendenti, e tra  essi
 degli  enti  di  sviluppo  regionali (Corte costituzionale 30 gennaio
 1985, n. 21).
    Controllo  della  regione  non  vuol  dire  controllo del comitato
 regionale di cui all'art. 55 della legge 10 febbraio 1953, n. 62,  il
 quale  concerne  solo  gli  atti  delle  province,  dei comuni e loro
 consorzi, e a norma dell'art. 130 della  Costituzione  e'  costituito
 nei  modi  stabiliti dalla legge dello Stato. Vero e' che nelle parti
 non coperte dalla legislazione statale resta alla regione  il  potere
 di  dettare  norme  dirette  ad  assicurare  il  buon  andamento e la
 funzionalita'  del  comitato  regionale  di   controllo   (v.   Corte
 costituzionale  22  luglio 1985, n. 211), ma tale potere non giunge a
 stabilire la competenza del  comitato,  la  quale  e'  coperta  dalla
 riserva di legge statale.
    Segue  che  invade  la  competenza  dello Stato la disposizione in
 esame (art. 1, primo comma) che pone sotto il controllo del  comitato
 atti  di  enti  dipendenti dalla regione, come tali istituzionalmente
 soggetti al controllo del consiglio regionale.
    2.  - Cio' e' confermato dall'art. 49 dello statuto per la regione
 Molise (approvato con legge statale  22  maggio  1971,  n.  347)  che
 attribuisce il controllo degli enti istituiti con legge dalla regione
 appunto al consiglio regionale. E tale norma non  potrebbe  di  certo
 essere  innovata da una legge ordinaria della regione, data la "forza
 giuridica" dello statuto  e  dato  il  principio  della  "riserva  di
 statuto" che si ricava dall'art. 123 della Carta fondamentale.
                                P. Q. M.
 chiede  che  la  ecc.ma  Corte costituzionale dichiari illegittime le
 disposizioni di cui agli artt. 1, primo e  terzo  comma  della  legge
 della regione Molise riapprovata nella seduta del 2 ottobre 1989, con
 ogni conseguente pronunzia di ragione e di legge;
    Saranno depositati col ricorso:
      1) testo della legge rinviata (20 giugno 1989);
      2) telegramma di rinvio (21 luglio 1989);
      3) testo della legge riapprovata (2 ottobre 1989);
      4) delibera del Consiglio dei Ministri.
    Riservato quant'altro.
      Roma, addi' 6 novembre 1989
                   Mario CEVARO, avvocato dello Stato

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