N. 587 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 marzo - 21 novembre 1989

                                 N. 587
 Ordinanza   emessa   il   14   marzo   1989   (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 21  novembre  1989)  dal  Consiglio  di  Stato  sul
 ricorso  proposto da Maisto Armando contro la prefettura di Napoli ed
 altro
 Sanzioni  amministrative  -  Revoca  automatica da parte del prefetto
 della nomina a guardia giurata a seguito di condanna  per  delitto  -
 Mancata previsione del potere del prefetto di valutare in concreto la
 gravita' del reato  commesso  dalla  guardia  giurata  Ingiustificata
 violazione   del   principio   di   ragionevolezza   delle   sanzioni
 amministrative (consistente nella graduazione delle  sanzioni  stesse
 alla  gravita'  del  fatto commesso) enucleabile dalla sentenza della
 Corte  n.  971/1988  riguardo  alla  destituzione  automatica   degli
 impiegati.
 (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 11, ultimo comma, 138, n. 4).
 (Cost., art. 3).
(GU n.49 del 6-12-1989 )
                         IL CONSIGLIO DI STATO
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso in appello n.
 1358/88 proposto dal sig.  Maisto  Armando,  rappresentato  e  difeso
 dall'avv.  Giuseppe  Abbamonte presso il quale ha eletto domicilio in
 Roma, via Proba Petronia, 60, presso C. Salazar, contro la prefettura
 di  Napoli,  in  persona  del  prefetto  pro-tempore  ed il Ministero
 dell'interno, in persona del  Ministro  pro-tempore  rappresentati  e
 difesi  dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio eletto ex
 lege in Roma,  via  dei  Portoghesi,  12,  per  l'annullamento  della
 decisione  del  t.a.r.  Campania, sezione prima, n. 435/88 di rigetto
 del ricorso proposto dall'appellante per l'annullamento  del  decreto
 prefettizio  di revoca dell'approvazione del Maisto a guardia giurata
 nonche' della licenza del porto di pistola;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio delle amministrazioni
 appellate;
    Vista  la  memoria  prodotta  dalle  resistenti  a  sostegno delle
 proprie difese;
    Vista la decisione parziale di pari data sul medesimo ricorso;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Data  per  letta  alla  pubblica  udienza  del  14  marzo  1989 la
 relazione del consigliere Filippo  Patroni  Griffi  e  udito,  l'avv.
 Abbamonte per l'appellante;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    Maisto  Armando  ha  impugnato dinanzi al tribunale amministrativo
 regionale per la Campania il provvedimento 1ยบ  aprile  1983,  con  il
 quale  il  prefetto  di  Napoli  gli ha revocato l'approvazione della
 nomina a guardia giurata e la licenza del porto di pistola, a seguito
 di  una  condanna  penale (passata in giudicato nel 1982) per i reati
 previsti dagli artt. 468 e 648 del cod. pen., in relazione a un fatto
 commesso  nel  1976  (uso  di  stampato  di  illecita provenienza per
 ottenere la patente di guida).
    L'adi'to   tribunale,   dopo   aver   sospeso   interinalmente  il
 provvedimento impugnato, ha respinto il ricorso con sentenza 2 giugno
 1988, n. 435;
    Propone appello il Maisto.
    Resiste l'amministrazione.
    All'udienza  del  14  marzo  1989, la causa e' stata trattenuta in
 decisione e, contestualmente,  e'  stata  sospesa  l'efficacia  della
 impugnata sentenza.
    Con  separata  decisione parziale, la sezione ha respinto i motivi
 primo e secondo e ritenuto inammissibili  i  motivi  terzo  e  quinto
 dell'appello.
    Resta  da  esaminare  il  quarto  motivo  di gravame come svolto e
 ampliato in udienza, con il quale il Maisto - riprendendo la  censura
 di  difetto  di  motivazione  gia' dedotta in prime cure - solleva la
 questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli
 artt.  11, ultimo comma, e 138, n. 4 del r.d. 19 giugno 1931, n. 773,
 nella parte in cui  prevede  la  revoca  automatica  della  nomina  a
 guardia  giurata  a  seguito  di  condanna per delitto, senza che sia
 consentita una valutazione  in  concreto  del  fatto  contestato,  in
 relazione all'art. 3 della Costituzione.
                             D I R I T T O
    1  -  Con  l'impugnato  provvedimento  il  prefetto  di  Napoli ha
 revocato al Maisto la nomina a guardia giurata ai sensi del combinato
 disposto  degli  artt.  11,  ultimo  comma,  e 138, n. 4, del r.d. 19
 giugno 1931, n. 773, avendo ritenuto che, a  seguito  della  condanna
 riportata   per  delitto,  fossero  venute  meno  le  condizioni  che
 legittimano il rilascio dell'autorizzazione di polizia in  questione.
    Come  esattamente ritenuto anche dal tribunale amministrativo - in
 adesione a una  consolidata  giurisprudenza  formatasi  con  riguardo
 specifico  alla  decadenza dal pubblico impiego per il venir meno dei
 necessari requisiti - la fattispecie normativa  richiamata  configura
 un'ipotesi  di  esercizio  vincolato  della  funzione, conseguendo la
 revoca automaticamente alla condanna per delitto ("Le  autorizzazioni
 devono  essere  revocate  quando  nella persona autorizzata vengono a
 mancare...  le  condizioni  alle  quali  sono  subordinate..."   reca
 testualmente l'ultimo comma del citato art. 11).
    La Corte costituzionale - con recente sentenza 14 ottobre 1988, n.
 971, come e' noto  -  ha  ritenuto  illegittime  quelle  disposizioni
 legislative  che  comminano  la  destituzione  cd.  di  diritto  agli
 impiegati che abbiano riportato condanna penale per taluni delitti.
    Tale  sentenza  si  riferisce,  all'evidenza, a fattispecie che si
 inseriscono in  un  rapporto  di  pubblico  impiego,  ma  enuncia  un
 principio  di  ordine  generale  che,  in  quanto  espressione  della
 fondamentale esigenza di  ragionevolezza  insita  nell'art.  3  della
 Costituzione, sembra debba trovare applicazione nel piu' vasto ambito
 delle sanzioni amministrative lato sensu.
   Anche   con  riguardo  alle  sanzioni  attinenti  al  rapporto  tra
 amministrazione e titolare di autorizzazione di polizia -  la  quale,
 si  badi, in materia di attivita' di vigilanza rimuove un ostacolo al
 libero  esercizio  di  un  diritto  di  iniziativa  economica  o   di
 prestazione  di  attivita'  lavorativa  -  sembra  doversi  affermare
 quell'esigenza  di  indispensabile  gradualita'  sanzionatoria  e  di
 possibilita'  di  adeguamento  della  reazione al fatto concreto, "in
 difetto della quale ogni relativa norma risulta  incoerente,  per  il
 suo  automatismo,  e  conseguentemente  irrazionale  ex  art. 3 della
 Costituzione" (cifr. citata sentenza).
    Va  pertanto  rimessa  alla  Corte  costituzionale la questione di
 legittimita', con riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,  del
 combinato  disposto  degli  artt.  11, ultimo comma, e 138, n. 4, del
 r.d. 19 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui prevede la revoca  di
 diritto  dell'autorizzazone  de qua, a seguito di condanna penale per
 delitto.
    La   questione  di  legittimita'  costituzionale,  oltre  che  non
 manifestamente infondata, e' altresi' rilevante, in quanto - come  si
 evince  dalla narrativa - sono state respinte, con separata decisione
 parziale,   le   altre   censure   formulate   avverso    l'impugnato
 provvedimento  e  l'accoglimento  dell'appello  potra'  derivare solo
 dalla configurazione come discrezionale  del  provvedimento  medesimo
 (conseguente  all'eventuale  pronuncia di accoglimento, della Corte),
 onde imporre all'amministrazione  una  valutazione  in  concreto,  in
 ordine alle sue conseguenze, del fatto contestato al Maisto.
                                P. Q. M.
    Rimette  alla  Corte  costituzionale  la questione di legittimita'
 costituzionale del combinato disposto degli artt. 11, ultimo comma, e
 138,  n.  4,  del  r.d.  19  giugno  1931, n. 773, nella parte in cui
 prevede che l'approvazione  della  nomina  a  guardia  giurata  debba
 necessariamente  essere  revocata  a seguito di condanna per delitto,
 con riferimento all'art. 3 della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il presente giudizio;
    Ordina  che,  a  cura  della segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti e al presidente del Consiglio  dei  Ministri  e
 sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;
    Manda alla segreteria per gli adempimenti.
    Cosi'  deciso in Roma, addi' 14 marzo 1989, dal Consiglio di Stato
 in s.g. (sezione quarta).
                     Il presidente f.f.: GIOVANNINI
   L'estensore: PATRONI GRIFFI
 89C1201