N. 587 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 marzo - 21 novembre 1989
N. 587 Ordinanza emessa il 14 marzo 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 novembre 1989) dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Maisto Armando contro la prefettura di Napoli ed altro Sanzioni amministrative - Revoca automatica da parte del prefetto della nomina a guardia giurata a seguito di condanna per delitto - Mancata previsione del potere del prefetto di valutare in concreto la gravita' del reato commesso dalla guardia giurata Ingiustificata violazione del principio di ragionevolezza delle sanzioni amministrative (consistente nella graduazione delle sanzioni stesse alla gravita' del fatto commesso) enucleabile dalla sentenza della Corte n. 971/1988 riguardo alla destituzione automatica degli impiegati. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 11, ultimo comma, 138, n. 4). (Cost., art. 3).(GU n.49 del 6-12-1989 )
IL CONSIGLIO DI STATO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello n. 1358/88 proposto dal sig. Maisto Armando, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Abbamonte presso il quale ha eletto domicilio in Roma, via Proba Petronia, 60, presso C. Salazar, contro la prefettura di Napoli, in persona del prefetto pro-tempore ed il Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro-tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio eletto ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, per l'annullamento della decisione del t.a.r. Campania, sezione prima, n. 435/88 di rigetto del ricorso proposto dall'appellante per l'annullamento del decreto prefettizio di revoca dell'approvazione del Maisto a guardia giurata nonche' della licenza del porto di pistola; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate; Vista la memoria prodotta dalle resistenti a sostegno delle proprie difese; Vista la decisione parziale di pari data sul medesimo ricorso; Visti gli atti tutti della causa; Data per letta alla pubblica udienza del 14 marzo 1989 la relazione del consigliere Filippo Patroni Griffi e udito, l'avv. Abbamonte per l'appellante; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O Maisto Armando ha impugnato dinanzi al tribunale amministrativo regionale per la Campania il provvedimento 1ยบ aprile 1983, con il quale il prefetto di Napoli gli ha revocato l'approvazione della nomina a guardia giurata e la licenza del porto di pistola, a seguito di una condanna penale (passata in giudicato nel 1982) per i reati previsti dagli artt. 468 e 648 del cod. pen., in relazione a un fatto commesso nel 1976 (uso di stampato di illecita provenienza per ottenere la patente di guida). L'adi'to tribunale, dopo aver sospeso interinalmente il provvedimento impugnato, ha respinto il ricorso con sentenza 2 giugno 1988, n. 435; Propone appello il Maisto. Resiste l'amministrazione. All'udienza del 14 marzo 1989, la causa e' stata trattenuta in decisione e, contestualmente, e' stata sospesa l'efficacia della impugnata sentenza. Con separata decisione parziale, la sezione ha respinto i motivi primo e secondo e ritenuto inammissibili i motivi terzo e quinto dell'appello. Resta da esaminare il quarto motivo di gravame come svolto e ampliato in udienza, con il quale il Maisto - riprendendo la censura di difetto di motivazione gia' dedotta in prime cure - solleva la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 11, ultimo comma, e 138, n. 4 del r.d. 19 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui prevede la revoca automatica della nomina a guardia giurata a seguito di condanna per delitto, senza che sia consentita una valutazione in concreto del fatto contestato, in relazione all'art. 3 della Costituzione. D I R I T T O 1 - Con l'impugnato provvedimento il prefetto di Napoli ha revocato al Maisto la nomina a guardia giurata ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, ultimo comma, e 138, n. 4, del r.d. 19 giugno 1931, n. 773, avendo ritenuto che, a seguito della condanna riportata per delitto, fossero venute meno le condizioni che legittimano il rilascio dell'autorizzazione di polizia in questione. Come esattamente ritenuto anche dal tribunale amministrativo - in adesione a una consolidata giurisprudenza formatasi con riguardo specifico alla decadenza dal pubblico impiego per il venir meno dei necessari requisiti - la fattispecie normativa richiamata configura un'ipotesi di esercizio vincolato della funzione, conseguendo la revoca automaticamente alla condanna per delitto ("Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare... le condizioni alle quali sono subordinate..." reca testualmente l'ultimo comma del citato art. 11). La Corte costituzionale - con recente sentenza 14 ottobre 1988, n. 971, come e' noto - ha ritenuto illegittime quelle disposizioni legislative che comminano la destituzione cd. di diritto agli impiegati che abbiano riportato condanna penale per taluni delitti. Tale sentenza si riferisce, all'evidenza, a fattispecie che si inseriscono in un rapporto di pubblico impiego, ma enuncia un principio di ordine generale che, in quanto espressione della fondamentale esigenza di ragionevolezza insita nell'art. 3 della Costituzione, sembra debba trovare applicazione nel piu' vasto ambito delle sanzioni amministrative lato sensu. Anche con riguardo alle sanzioni attinenti al rapporto tra amministrazione e titolare di autorizzazione di polizia - la quale, si badi, in materia di attivita' di vigilanza rimuove un ostacolo al libero esercizio di un diritto di iniziativa economica o di prestazione di attivita' lavorativa - sembra doversi affermare quell'esigenza di indispensabile gradualita' sanzionatoria e di possibilita' di adeguamento della reazione al fatto concreto, "in difetto della quale ogni relativa norma risulta incoerente, per il suo automatismo, e conseguentemente irrazionale ex art. 3 della Costituzione" (cifr. citata sentenza). Va pertanto rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimita', con riferimento all'art. 3 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 11, ultimo comma, e 138, n. 4, del r.d. 19 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui prevede la revoca di diritto dell'autorizzazone de qua, a seguito di condanna penale per delitto. La questione di legittimita' costituzionale, oltre che non manifestamente infondata, e' altresi' rilevante, in quanto - come si evince dalla narrativa - sono state respinte, con separata decisione parziale, le altre censure formulate avverso l'impugnato provvedimento e l'accoglimento dell'appello potra' derivare solo dalla configurazione come discrezionale del provvedimento medesimo (conseguente all'eventuale pronuncia di accoglimento, della Corte), onde imporre all'amministrazione una valutazione in concreto, in ordine alle sue conseguenze, del fatto contestato al Maisto.
P. Q. M. Rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 11, ultimo comma, e 138, n. 4, del r.d. 19 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui prevede che l'approvazione della nomina a guardia giurata debba necessariamente essere revocata a seguito di condanna per delitto, con riferimento all'art. 3 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio; Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Manda alla segreteria per gli adempimenti. Cosi' deciso in Roma, addi' 14 marzo 1989, dal Consiglio di Stato in s.g. (sezione quarta). Il presidente f.f.: GIOVANNINI L'estensore: PATRONI GRIFFI 89C1201