N. 592 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 luglio 1989
N. 592 Ordinanza emessa il 1 luglio 1989 del pretore di Vallo della Lucania nei procedimenti penali riuniti a carico di Di Feo Carlo ed altri Ambiente - Tutela paesaggistica - Danno ambientale - Risarcimento - Azione civile - Attribuzione allo Stato anziche' agli enti locali nel cui ambito insistono i beni oggetto del fatto lesivo (nella specie: regione Campania) - Violazione delle autonomie e delle competenze regionali - Lamentata privazione della tutela di un diritto attinente a materia di competenza regionale. (Legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 18, primo e terzo comma). (Cost., artt. 5, 9, 24 e 117).(GU n.49 del 6-12-1989 )
IL PRETORE Letti gli atti del procedimento penale n. 1984/1986, osserva quanto segue. Nei confronti di tutti gli imputati e' stata elevata rubrica anche per la contravvenzione di cui all'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, (c.d. legge Galasso). Nei confronti di tutti gli imputati, e anche in ordine a tale contavvenzione, si e' costituita parte civile la regione Campania, assumendo di aver ricevuto danno dal reato teste' indicato. Detta qualita' di danneggiata e' stata contestata dai difensori degli imputati. L'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, stabilsce al primo comma che "qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo o deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato". Il terzo comma poi dispone che: "l'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, e' promossa dallo Stato, nonche' dagli enti territoriali sui quali indicano i beni oggetto del fatto lesivo". Come emerge dagli artt. 1 e 2 della legge n. 349/1986, nel concetto di ambiente deve ricomprendersi l'intero patrimonio naturale, con tutte le sue risorse (quindi anche l'acqua e l'atmosfera), oltre alle bellezze naturali, sicche' si ha un danno all'ambiente non solo quando si attenda alla sua bellezza, ma anche quando, pur rimanendo inalterata la sua bellezza, si attenta alla sua salubrita'. E' dunque indubitabile che il danno al paesaggio costituisce una delle forme di manifestazione del danno ambientale. La legge 8 agosto 1985, n. 431, ha dettato nuove norme in materia di tutela del paesaggio che sono state oggetto della sentenza n. 151, in data 26 giugno 1986, dalla Corte costituzionale. In essa, per quel che qui interessa, si e' affermato che la legge istituisce "un rapporto di concorrenza" tra le competenze regionali e quelle statali, "strutturato in modo che quelle statali sono esercitate (solo) in caso di mancato esercizio di quelle regionali e (solo) in quanto cio' sia necessario per il raggiungimento di fini essenziali della tutela". Vi e' quindi una "forma di concorrenza dei poteri ispirata al principio della leale cooperazione". Senonche', nonostante questa posizione paritaria, per non dire di preminenza del momento decisionale regionale, la legge 8 luglio 1986, n. 349 (promulgata qualche giorno dopo l'indicata sentenza della Corte) attribuisce il diritto al risarcimento del danno, anche nella sua componente strettamente paesaggistica, esclusivamente allo Stato e non anche alla regione. Invero, secondo la dottrina sinora formatasi sulla legge n. 349/1986, da coordinamento del primo e del terzo comma dell'art. 18, deriva che gli enti territoriali costituiscono solo dei sostituti processuali dello Stato, quindi soggetti autorizzati a stare in giudizio per la tutela di un diritto altrui, con la legittimatio ad causam separata dalla titolarita' del diritto sostanziale. Avendo nella specie la regione Campania dichiarato di agire per la tutela di un diritto proprio, dovrebbe essere dichiarata, sulla scorta di tale interpretazione, la inammissibilita' della sua costituzione in giudizio ex art. 99 del c.p.p. e 185 del c.p., per non essere titolare del diritto azionato (di qui la rilevanza della questione). Ritiene pertanto il giudicante che l'art. 18, primo e terzo comma, della legge n. 349/1986, nell'attribuzione solo allo Stato il diritto al risarcimento del danno ambientale, anche nella sua componente paesaggistica, violino gli artt. 5, primo comma (rinoscimento delle automie locali), 9, secondo comma (tutela del paesaggio), 24, primo comma (tutela giudiziaria), 117 (attribuzioni delle regioni). Infatti a fronte di una legge (n. 431/1985) che, dettando "disposioni che costituiscono norme fondamentali di riforma economico sociale della repubblica" (cfr. art. 2), come tali richiamate dallart. 117 della Costituzione, attribuito un potere concorrente allo Stato e alla regione (se non preminente della regione), altra legge dello Stato (n. 349/1986), violando le attribuzioni dell'ente locale, ha privato quest'ultimo dell'azione civile per la tutela del diritto (alla tutela paesaggistica) dalla precedente legge conferitole. Non ignora il giudicante che la Corte costituzionale con la sentenza n. 641 del 30 dicembre 1987 e con l'ordinanza n. 116-2 del 15-29 dicembre 1988 ha affermato che sono di spettanza del legislatore i rimedi per l'eventuale ampliamento della legittimazione ad agire ad altri enti e comunita' interessate, ma ritiene ce la questione qui sollevata, sia diversa, attinendo alla privazione dell'ente locale dell'azione civile per la tutela di un suo diritto ricollegabile ad una materia riconosciuta anche di competenza regionale.
P. Q. M. Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva di ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, primo e terzo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per violazione degli artt. 5, primo comma, 9, secondo comma, 24, primo comma, 117 della Costituzione, nella parte in cui, anche in materia di danno ambientale di contenuto paesaggistico, non attribuisce alla regione il diritto al risarcimento del danno e la correlativa azione civile; Ordina alla cancelleria di provvedere alla notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alla comunicazione anche ai sigg. Presidenti delle due Camere del Parlamento; Sospende il procedimento n. 1985/1986 relativamente ai capi c), d), e), f) e g), ritenuta la connessione tra gli stessi; Dispone procedersi quanto ai capi a), b) ed h) previo stralcio degli atti. Vallo della Lucania, addi' 1ยบ luglio 1989 Il pretore: DE LUCA 89C1206