N. 606 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 ottobre 1989

                                 N. 606
  Ordinanza emessa il 4 ottobre 1989 dal tribunale militare di Torino
            nel procedimento penale a carico di Arena Sandro
 Reati  militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di
 coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte
 costituzionale  (sentenza  n.  409/1989) - Contestazione della scelta
 della Corte come "unica, possibile, vincolata" Conseguente  invasione
 della sfera di competenza del legislatore Violazione del principio di
 legalita' e tassativita' e del divieto di analogia in materia  penale
 -   Ingiustificate   differenze   e  irragionevoli  equiparazioni  di
 trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma de  qua
 -  Conseguente  incentivazione  alla  commissione  di  tale  reato  -
 Ingiustificato favor rei in caso di rifiuto globale del  servizio  di
 leva  per  motivi  c.d.  di  coscienza rispetto a colui che ne oppone
 diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o
 il  servizio  sostitutivo  -  Denunciata sproporzione tra le sanzioni
 previste per il reato de quo rispetto a quello di disobbedienza (art.
 173 del c.p.m.p.).
 (Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n.
 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).
 (Cost., artt. 3, 25 e 27).
(GU n.49 del 6-12-1989 )
                         IL TRIBUNALE MILITARE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nel procedimento penale a
 carico di Arena Sandro,  nato  l'8  ottobre  1968  a  San  Remo,  ivi
 residente  in  corso Inglesi, 75, recluta, effettivo al 26º btg. ftr.
 "Bergamo" in Diano Castello (Imperia), arrestato il 2  ottobre  1989,
 in  liberta'  dal 3 ottobre 1989, imputato del reato di: "rifiuto del
 servizio militare di leva" (art. 8, secondo  comma,  della  legge  15
 dicembre  1972,  n.  772,  come sostituito dall'art. 2 della legge 24
 dicembre 1974, n. 695) perche', chiamato alle armi e presentatosi  il
 28  settembre  1989  al  26º  btg.  ftr.  "Bergamo" in Diano Castello
 (Imperia)  cui  era  destinato  per  adempiere  ai  propri   obblighi
 militari,  il  2  ottobre  1989  rifiutava,  prima  di  assumerlo, il
 servizio  militare  di  leva  adducendo  imprescindibili  motivi   di
 coscienza,  e  di  contrarieta' personale in ogni circostanza all'uso
 delle  armi,  a  causa  delle  proprie   convinzioni   religiose   di
 appartenente  al  credo dei "Testimoni di Geova" e rifiutava altresi'
 di richiedere l'eventuale ammissione ai servizi sostitutivi di quello
 militare  di leva, previsti dalla legge sulla obiezione di coscienza.
                             O S S E R V A
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 596/1989).
 89C1220