N. 606 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 ottobre 1989
N. 606 Ordinanza emessa il 4 ottobre 1989 dal tribunale militare di Torino nel procedimento penale a carico di Arena Sandro Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come "unica, possibile, vincolata" Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore Violazione del principio di legalita' e tassativita' e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma de qua - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato favor rei in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato de quo rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.). (Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28). (Cost., artt. 3, 25 e 27).(GU n.49 del 6-12-1989 )
IL TRIBUNALE MILITARE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Arena Sandro, nato l'8 ottobre 1968 a San Remo, ivi residente in corso Inglesi, 75, recluta, effettivo al 26º btg. ftr. "Bergamo" in Diano Castello (Imperia), arrestato il 2 ottobre 1989, in liberta' dal 3 ottobre 1989, imputato del reato di: "rifiuto del servizio militare di leva" (art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695) perche', chiamato alle armi e presentatosi il 28 settembre 1989 al 26º btg. ftr. "Bergamo" in Diano Castello (Imperia) cui era destinato per adempiere ai propri obblighi militari, il 2 ottobre 1989 rifiutava, prima di assumerlo, il servizio militare di leva adducendo imprescindibili motivi di coscienza, e di contrarieta' personale in ogni circostanza all'uso delle armi, a causa delle proprie convinzioni religiose di appartenente al credo dei "Testimoni di Geova" e rifiutava altresi' di richiedere l'eventuale ammissione ai servizi sostitutivi di quello militare di leva, previsti dalla legge sulla obiezione di coscienza. O S S E R V A
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 596/1989). 89C1220