N. 607 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 ottobre 1989

                                 N. 607
  Ordinanza emessa il 5 ottobre 1989 dal tribunale militare di Torino
         nel procedimento penale a carico di Guarascio Giovanni
 Reati  militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di
 coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte
 costituzionale  (sentenza  n.  409/1989) - Contestazione della scelta
 della Corte come "unica, possibile, vincolata" Conseguente  invasione
 della sfera di competenza del legislatore Violazione del principio di
 legalita' e tassativita' e del divieto di analogia in materia  penale
 -   Ingiustificate   differenze   e  irragionevoli  equiparazioni  di
 trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma de  qua
 -  Conseguente  incentivazione  alla  commissione  di  tale  reato  -
 Ingiustificato favor rei in caso di rifiuto globale del  servizio  di
 leva  per  motivi  c.d.  di  coscienza rispetto a colui che ne oppone
 diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o
 il  servizio  sostitutivo  -  Denunciata sproporzione tra le sanzioni
 previste per il reato de quo rispetto a quello di disobbedienza (art.
 173 del c.p.m.p.).
 (Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n.
 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).
 (Cost., artt. 3, 25 e 27).
(GU n.49 del 6-12-1989 )
                         IL TRIBUNALE MILITARE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nel procedimento penale a
 carico di Guarascio Giovanni, nato il 5 febbraio  1970  a  Milano,  e
 residente  a Rocca di Neto (Catanzaro) in via contrada Topanello, 18,
 celibe, licenza media, panettiere, incensurato,  d.m.  di  Catanzaro,
 matricola  n.  005583,  recluta, effettivo al 23º btg. ftr. "Como" in
 Como, arrestato il 30 settembre 1989, in liberta' dal 2 ottobre 1989,
 imputato  del reato di: "rifiuto del servizio militare di leva" (art.
 8, secondo  comma,  della  legge  15  dicembre  1972,  n.  772,  come
 sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695) perche',
 chiamato alle armi e presentatosi il 27 settembre 1989  al  23º  btg.
 ftr.  "Como"  in  Como  cui  era  destinato  per  adempiere ai propri
 obblighi  militari,  il  30  settembre  1989  rifiutava,   prima   di
 assumerlo,  il  servizio  militare  di leva adducendo imprescindibili
 motivi di coscienza, e di contrarieta' personale in ogni  circostanza
 all'uso  delle  armi,  a causa delle proprie convinzioni religiose di
 appartenente al credo dei "Testimoni di Geova" e  rifiutava  altresi'
 di richiedere l'eventuale ammissione ai servizi sostitutivi di quello
 militare di leva, previsti dalla legge sulla obiezione di  coscienza.
                             O S S E R V A
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 596/1989).
 89C1221