N. 611 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 ottobre 1989

                                 N. 611
  Ordinanza emessa il 5 ottobre 1989 dal tribunale militare di Torino
       nel procedimento penale a carico di Piancastelli Riccardo
 Reati  militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di
 coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte
 costituzionale  (sentenza  n.  409/1989) - Contestazione della scelta
 della Corte come "unica, possibile, vincolata" Conseguente  invasione
 della sfera di competenza del legislatore Violazione del principio di
 legalita' e tassativita' e del divieto di analogia in materia  penale
 -   Ingiustificate   differenze   e  irragionevoli  equiparazioni  di
 trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma de  qua
 -  Conseguente  incentivazione  alla  commissione  di  tale  reato  -
 Ingiustificato favor rei in caso di rifiuto globale del  servizio  di
 leva  per  motivi  c.d.  di  coscienza rispetto a colui che ne oppone
 diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o
 il  servizio  sostitutivo  -  Denunciata sproporzione tra le sanzioni
 previste per il reato de quo rispetto a quello di disobbedienza (art.
 173 del c.p.m.p.).
 (Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n.
 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).
 (Cost., artt. 3, 25 e 27).
(GU n.49 del 6-12-1989 )
                         IL TRIBUNALE MILITARE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nel procedimento penale a
 carico di Piancastelli Riccardo, nato il 19 ottobre 1968  a  Bologna,
 ed  ivi  residente  in  via  Spartaco  21,  celibe,  perito  agrario,
 disuccupato, incensurato, d.m. di Bologna, recluta, effettivo all'11º
 btg.  ftr.  "Casale" in Casale Monferrato (Alessandria), arrestato il
 28 settembre 1989, in liberta' dal 29 settembre  1989,  imputato  del
 reato  di:  "rifiuto  del servizio militare di leva" (art. 8, secondo
 comma,  della  legge  15  dicembre  1972,  n.  772,  come  sostituito
 dall'art.  2  della legge 24 dicembre 1974, n. 695) perche', chiamato
 alle armi e presentatosi il  28  settembre  1989  all'11º  btg.  ftr.
 "Casale"  in  Casale  Monferrato  (Alessandria) cui era destinato per
 adempiere  ai  propri  obblighi  militari,  il  28   settembre   1989
 rifiutava, prima di assumerlo, il servizio militare di leva adducendo
 imprescindibili motivi di coscienza, e di contrarieta'  personale  in
 ogni   circostanza   all'uso   delle  armi,  a  causa  delle  proprie
 convinzioni religiose di appartenente  al  credo  dei  "Testimoni  di
 Geova"  e  rifiutava altresi' di richiedere l'eventuale ammissione ai
 servizi sostitutivi di quello militare di leva, previsti dalla  legge
 sulla obiezione di coscienza.
                             O S S E R V A
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 596/1989).
 89C1225