N. 612 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 ottobre 1989

                                 N. 612
  Ordinanza emessa il 5 ottobre 1989 dal tribunale militare di Torino
            nel procedimento penale a carico di Bono Angelo
 Reati  militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di
 coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte
 costituzionale  (sentenza  n.  409/1989) - Contestazione della scelta
 della Corte come "unica, possibile, vincolata" Conseguente  invasione
 della sfera di competenza del legislatore Violazione del principio di
 legalita' e tassativita' e del divieto di analogia in materia  penale
 -   Ingiustificate   differenze   e  irragionevoli  equiparazioni  di
 trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma de  qua
 -  Conseguente  incentivazione  alla  commissione  di  tale  reato  -
 Ingiustificato favor rei in caso di rifiuto globale del  servizio  di
 leva  per  motivi  c.d.  di  coscienza rispetto a colui che ne oppone
 diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o
 il  servizio  sostitutivo  -  Denunciata sproporzione tra le sanzioni
 previste per il reato de quo rispetto a quello di disobbedienza (art.
 173 del c.p.m.p.).
 (Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n.
 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).
 (Cost., artt. 3, 25 e 27).
(GU n.49 del 6-12-1989 )
                         IL TRIBUNALE MILITARE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nel procedimento penale a
 carico di Bono Angelo, nato il 7 febbraio 1963 a Ginevra  (Svizzera),
 e  residente  ad  Almese  (Torino)  in  via  Del Cerrone, 27, celibe,
 licenza  media,  studente,  incensurato,  d.m.  di  Torino,  recluta,
 effettivo   all'11º   btg.   ftr.   "Casale"   in  Casale  Monferrato
 (Alessandria), arrestato il 28 settembre 1989,  in  liberta'  dal  29
 settembre 1989, imputato del reato di: "rifiuto del servizio militare
 di leva" (art. 8, secondo comma, della legge  15  dicembre  1972,  n.
 772,  come  sostituito  dall'art.  2 della legge 24 dicembre 1974, n.
 695) perche', chiamato alle armi e presentatosi il 28 settembre  1989
 all'11º btg. ftr. "Casale" in Casale Monferrato (Alessandria) cui era
 destinato per adempiere ai propri obblighi militari, il 28  settembre
 1989  rifiutava,  prima  di  assumerlo,  il servizio militare di leva
 adducendo imprescindibili motivi  di  coscienza,  e  di  contrarieta'
 personale  in  ogni  circostanza  all'uso  delle  armi, a causa delle
 proprie convinzioni religiose di appartenente al credo dei "Testimoni
 di  Geova"  e rifiutava altresi' di richiedere l'eventuale ammissione
 ai servizi sostitutivi di quello militare  di  leva,  previsti  dalla
 legge sulla obiezione di coscienza.
                             O S S E R V A
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 596/1989).
 89C1226