N. 612 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 ottobre 1989
N. 612 Ordinanza emessa il 5 ottobre 1989 dal tribunale militare di Torino nel procedimento penale a carico di Bono Angelo Reati militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 409/1989) - Contestazione della scelta della Corte come "unica, possibile, vincolata" Conseguente invasione della sfera di competenza del legislatore Violazione del principio di legalita' e tassativita' e del divieto di analogia in materia penale - Ingiustificate differenze e irragionevoli equiparazioni di trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma de qua - Conseguente incentivazione alla commissione di tale reato - Ingiustificato favor rei in caso di rifiuto globale del servizio di leva per motivi c.d. di coscienza rispetto a colui che ne oppone diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo - Denunciata sproporzione tra le sanzioni previste per il reato de quo rispetto a quello di disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.). (Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n. 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28). (Cost., artt. 3, 25 e 27).(GU n.49 del 6-12-1989 )
IL TRIBUNALE MILITARE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Bono Angelo, nato il 7 febbraio 1963 a Ginevra (Svizzera), e residente ad Almese (Torino) in via Del Cerrone, 27, celibe, licenza media, studente, incensurato, d.m. di Torino, recluta, effettivo all'11º btg. ftr. "Casale" in Casale Monferrato (Alessandria), arrestato il 28 settembre 1989, in liberta' dal 29 settembre 1989, imputato del reato di: "rifiuto del servizio militare di leva" (art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695) perche', chiamato alle armi e presentatosi il 28 settembre 1989 all'11º btg. ftr. "Casale" in Casale Monferrato (Alessandria) cui era destinato per adempiere ai propri obblighi militari, il 28 settembre 1989 rifiutava, prima di assumerlo, il servizio militare di leva adducendo imprescindibili motivi di coscienza, e di contrarieta' personale in ogni circostanza all'uso delle armi, a causa delle proprie convinzioni religiose di appartenente al credo dei "Testimoni di Geova" e rifiutava altresi' di richiedere l'eventuale ammissione ai servizi sostitutivi di quello militare di leva, previsti dalla legge sulla obiezione di coscienza. O S S E R V A
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 596/1989). 89C1226