N. 614 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 ottobre 1989

                                 N. 614
  Ordinanza emessa il 5 ottobre 1989 dal tribunale militare di Torino
           nel procedimento penale a carico di Spunton Mauro
 Reati  militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di
 coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte
 costituzionale  (sentenza  n.  409/1989) - Contestazione della scelta
 della Corte come "unica, possibile, vincolata" Conseguente  invasione
 della sfera di competenza del legislatore Violazione del principio di
 legalita' e tassativita' e del divieto di analogia in materia  penale
 -   Ingiustificate   differenze   e  irragionevoli  equiparazioni  di
 trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma de  qua
 -  Conseguente  incentivazione  alla  commissione  di  tale  reato  -
 Ingiustificato favor rei in caso di rifiuto globale del  servizio  di
 leva  per  motivi  c.d.  di  coscienza rispetto a colui che ne oppone
 diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o
 il  servizio  sostitutivo  -  Denunciata sproporzione tra le sanzioni
 previste per il reato de quo rispetto a quello di disobbedienza (art.
 173 del c.p.m.p.).
 (Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n.
 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).
 (Cost., artt. 3, 25 e 27).
(GU n.49 del 6-12-1989 )
                         IL TRIBUNALE MILITARE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nel procedimento penale a
 carico di Spunton Mauro,  nato  il  27  febbraio  1970  a  Moncalieri
 (Torino),  ed ivi residente in via Villastellone, 17, celibe, licenza
 media, tornitore, incensurato, d.m. di Torino, matricola  n.  040836,
 recluta,  effettivo al btg. alp. "Mondovi'" in Cuneo, arrestato il 28
 settembre 1989, in liberta' dal 29 settembre 1989, imputato del reato
 di:  "rifiuto  del servizio militare di leva" (art. 8, secondo comma,
 della legge 15 dicembre 1972, n. 772,  come  sostituito  dall'art.  2
 della  legge  24 dicembre 1974, n. 695) perche', chiamato alle armi e
 presentatosi il 28 settembre 1989 al btg. alp.  "Mondovi'"  in  Cuneo
 cui  era  destinato  per adempiere ai propri obblighi militari, il 28
 settembre 1989 rifiutava, prima di assumerlo, il servizio militare di
 leva adducendo imprescindibili motivi di coscienza, e di contrarieta'
 personale in ogni circostanza  all'uso  delle  armi,  a  causa  delle
 proprie convinzioni religiose di appartenente al credo dei "Testimoni
 di Geova" e rifiutava altresi' di richiedere  l'eventuale  ammissione
 ai  servizi  sostitutivi  di  quello militare di leva, previsti dalla
 legge sulla obiezione di coscienza.
                             O S S E R V A
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 596/1989).
 89C1228