N. 617 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 ottobre 1989

                                 N. 617
  Ordinanza emessa il 5 ottobre 1989 dal tribunale militare di Torino
          nel procedimento penale a carico di Spitali Vincenzo
 Reati  militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di
 coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte
 costituzionale  (sentenza  n.  409/1989) - Contestazione della scelta
 della Corte come "unica, possibile, vincolata" Conseguente  invasione
 della sfera di competenza del legislatore Violazione del principio di
 legalita' e tassativita' e del divieto di analogia in materia  penale
 -   Ingiustificate   differenze   e  irragionevoli  equiparazioni  di
 trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma de  qua
 -  Conseguente  incentivazione  alla  commissione  di  tale  reato  -
 Ingiustificato favor rei in caso di rifiuto globale del  servizio  di
 leva  per  motivi  c.d.  di  coscienza rispetto a colui che ne oppone
 diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o
 il  servizio  sostitutivo  -  Denunciata sproporzione tra le sanzioni
 previste per il reato de quo rispetto a quello di disobbedienza (art.
 173 del c.p.m.p.).
 (Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n.
 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).
 (Cost., artt. 3, 25 e 27).
(GU n.49 del 6-12-1989 )
                         IL TRIBUNALE MILITARE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nel procedimento penale a
 carico di Spitali Vincenzo, nato il  12  luglio  1965  a  Palermo,  e
 residente  a  Grotte  (Agrigento)  in  via Madonna delle Grazie, 112,
 celibe,  ragioniere,  tecnico  di  computer,  incensurato,  distretto
 militare  di  Torino,  matricola n. 010633, recluta, effettivo al 22º
 btg. ftr. "Primaro" in Fossano (Cuneo),  arrestato  il  28  settembre
 1989,  in  liberta'  dal  29  settembre  1989, imputato del reato di:
 "rifiuto del servizio militare di leva" (art. 8, secondo comma, della
 legge  15  dicembre  1972,  n. 772, come sostituito dall'art. 2 della
 legge 24 dicembre  1974,  n.  695)  perche',  chiamato  alle  armi  e
 presentatosi  il  28  settembre  1989  al  22º btg. ftr. "Primaro" in
 Fossano (Cuneo) cui era destinato per adempiere  ai  propri  obblighi
 militari,  il  28  settembre  1989  rifiutava, prima di assumerlo, il
 servizio  militare  di  leva  adducendo  imprescindibili  motivi   di
 coscienza,  e  di  contrarieta' personale in ogni circostanza all'uso
 delle  armi,  a  causa  delle  proprie   convinzioni   religiose   di
 appartenente  al  credo dei "Testimoni di Geova" e rifiutava altresi'
 di richiedere l'eventuale ammissione ai servizi sostitutivi di quello
 militare  di leva, previsti dalla legge sulla obiezione di coscienza.
                             O S S E R V A
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 596/1989).
 89C1231