N. 618 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 ottobre 1989

                                 N. 618
  Ordinanza emessa il 5 ottobre 1989 dal tribunale militare di Torino
            nel procedimento penale a carico di Galli Simone
 Reati  militari - Rifiuto del servizio militare di leva per motivi di
 coscienza - Pena edittale - Riduzione della misura decisa dalla Corte
 costituzionale  (sentenza  n.  409/1989) - Contestazione della scelta
 della Corte come "unica, possibile, vincolata" Conseguente  invasione
 della sfera di competenza del legislatore Violazione del principio di
 legalita' e tassativita' e del divieto di analogia in materia  penale
 -   Ingiustificate   differenze   e  irragionevoli  equiparazioni  di
 trattamento sanzionatorio operate con la modifica della norma de  qua
 -  Conseguente  incentivazione  alla  commissione  di  tale  reato  -
 Ingiustificato favor rei in caso di rifiuto globale del  servizio  di
 leva  per  motivi  c.d.  di  coscienza rispetto a colui che ne oppone
 diversi (familiari, ecc.) o rifiuta il servizio militare non armato o
 il  servizio  sostitutivo  -  Denunciata sproporzione tra le sanzioni
 previste per il reato de quo rispetto a quello di disobbedienza (art.
 173 del c.p.m.p.).
 (Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo comma, mod. sent. n.
 409/1989 in relazione alla legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).
 (Cost., artt. 3, 25 e 27).
(GU n.49 del 6-12-1989 )
                         IL TRIBUNALE MILITARE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nel procedimento penale a
 carico di Galli Somone, nato l'11  maggio  1969  a  Livorno,  ed  ivi
 residente  in  via  Ernesto Rossi, 64, celibe, maturita' scientifica,
 studente, incensurato, distretto militare di Pisa, recluta, effettivo
 al  14º  btg.  bers. "Sernaglia" in Albenga (Savona), arrestato il 28
 settembre 1989, in liberta' dal 29 settembre 1989, imputato del reato
 di:  "rifiuto  del servizio militare di leva" (art. 8, secondo comma,
 della legge 15 dicembre 1972, n. 772,  come  sostituito  dall'art.  2
 della  legge  24 dicembre 1974, n. 695) perche', chiamato alle armi e
 presentatosi il 27 settembre 1989 al 14º btg.  bers.  "Sernaglia"  in
 Albenga  (Savona)  cui era destinato per adempiere ai propri obblighi
 militari, il 28 settembre 1989  rifiutava,  prima  di  assumerlo,  il
 servizio   militare  di  leva  adducendo  imprescindibili  motivi  di
 coscienza, e di contrarieta' personale in  ogni  circostanza  all'uso
 delle   armi,   a   causa  delle  proprie  convinzioni  religiose  di
 appartenente al credo dei "Testimoni di Geova" e  rifiutava  altresi'
 di richiedere l'eventuale ammissione ai servizi sostitutivi di quello
 militare di leva, previsti dalla legge sulla obiezione di  coscienza.
                             O S S E R V A
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 596/1989).
 89C1232