N. 621 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 ottobre 1989
N. 621 Ordinanza emessa il 12 ottobre 1989 dal tribunale militare di Torino nel procedimento penale a carico di Caldara Omar Reati militari - Mancanza alla chiamata e rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza - Irragionevole equiparazione del trattamento sanzionatorio tra reati considerati di differente gravita' - Rilievi per il "contenuto legislativo" della sentenza n. 409/1989 - Applicabilita' di specifiche circostanze aggravanti e inapplicabilita' di taluni meccanismi di incentivazione alla rieducazione del condannato per il primo dei reati - Conseguente ingiustificato favor rei nel caso del reato piu' grave. (Cod. pen. mil., art. 151). (Cost., art. 3).(GU n.49 del 6-12-1989 )
IL TRIBUNALE MILITARE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Caldara Omar, nato a Milano il 6 giugno 1953, atto di nascita n. 2237R4, residente a Stafford in St. 17 9EL, The Russets (England), domiciliato in Torino, corso G. Ferraris n. 75, incensurato, d.m. di Milano, matricola n. 011277, recluta, effettivo al d.m. di Milano, imputato di: "mancanza alla chiamata" (art. 151 del c.p.m.p.) perche', chiamato per adempiere il servizio di ferma ai sensi della circ. 767 g.m. 1978, resa nota mediante pubblici manifesti, non si presentava senza giusto motivo al d.m. di Milano ne' ad altra a.m., nei cinque giorni successivi al 17 luglio 1978, termine prefissogli, fino al 30 ottobre 1987 con la disposta sanatoria amministrativa della posizione militare del prevenuto da parte del d.m. di Milano. O S S E R V A
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 619/1989). 89C1235