N. 621 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 ottobre 1989

                                 N. 621
  Ordinanza emessa il 12 ottobre 1989 dal tribunale militare di Torino
            nel procedimento penale a carico di Caldara Omar
 Reati  militari  -  Mancanza  alla  chiamata  e  rifiuto del servizio
 militare per motivi di coscienza -  Irragionevole  equiparazione  del
 trattamento   sanzionatorio   tra  reati  considerati  di  differente
 gravita' - Rilievi per il "contenuto legislativo" della  sentenza  n.
 409/1989  -  Applicabilita'  di  specifiche  circostanze aggravanti e
 inapplicabilita'  di  taluni  meccanismi   di   incentivazione   alla
 rieducazione  del  condannato  per  il  primo dei reati - Conseguente
 ingiustificato favor rei nel caso del reato piu' grave.
 (Cod. pen. mil., art. 151).
 (Cost., art. 3).
(GU n.49 del 6-12-1989 )
                         IL TRIBUNALE MILITARE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nel procedimento penale a
 carico di Caldara Omar, nato a Milano  il  6  giugno  1953,  atto  di
 nascita  n.  2237R4,  residente a Stafford in St. 17 9EL, The Russets
 (England),  domiciliato  in  Torino,  corso  G.   Ferraris   n.   75,
 incensurato,  d.m. di Milano, matricola n. 011277, recluta, effettivo
 al d.m. di Milano, imputato di: "mancanza alla  chiamata"  (art.  151
 del c.p.m.p.) perche', chiamato per adempiere il servizio di ferma ai
 sensi  della  circ.  767  g.m.  1978,  resa  nota  mediante  pubblici
 manifesti,  non  si  presentava senza giusto motivo al d.m. di Milano
 ne' ad altra a.m., nei cinque giorni successivi al  17  luglio  1978,
 termine  prefissogli,  fino  al  30  ottobre  1987  con  la  disposta
 sanatoria amministrativa della posizione militare  del  prevenuto  da
 parte del d.m. di Milano.
                             O S S E R V A
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 619/1989).
 89C1235