N. 510 SENTENZA 15 - 30 novembre 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Elezioni - Rappresentanti legali, dirigenti delle uu.ss.ll. e medici convenzionati uu.ss.ll. - Mancata previsione della ineleggibilita' a consigliere comunale di questi ultimi Questione riconducibile alla identita' di ratio della situazione gia' oggetto di decisione della Corte (sentenza n. 1020/1988) - Ragionevolezza - Non fondatezza. (Legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, n. 9). (Cost., art. 3).(GU n.49 del 6-12-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 2, n. 9, della legge 23 aprile 1981, n.154 (Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al servizio sanitario nazionale), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 12 dicembre 1988 dal Tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Guido Paolo e Marra Antonio, iscritta al n. 244 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1989; 2) ordinanza emessa il 12 dicembre 1988 dal Tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Guido Paolo e Maggio Pietro ed altro, iscritta al n. 245 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visti gli atti di costituzione di Guido Paolo, nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo; Uditi l'avv. Roberto Ciociola per Guido Paolo e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza 12 dicembre 1988, il Tribunale di Lecce, nella causa civile pendente fra Guido Paolo e Marra Antonio, sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 n. 9 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al servizio sanitario nazionale), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'ineleggibilita' a Consigliere del Comune dei medici convenzionati con le Unita' sanitarie locali. Lo stesso Tribunale, con ordinanza in pari data, e nella causa civile vertente fra lo stesso attore, da una parte, e Maggio Pietro Giuseppe e Montagna Cosimo, dall'altra, sollevava identica questione, rispetto allo stesso parametro, con uguale motivazione. La questione veniva inoltrata nonostante il procuratore dell'attore, all'udienza di discussione, avesse espresso rinunzia al ricorso: e cio' in quanto il mandato alle liti non conferisce al procuratore siffatta facolta' in ordine ad atti che importino disposizione circa il diritto in contesa. Rilevano le ordinanze che il legislatore, nella disposizione impugnata, ha limitato l'ineleggibilita' ai legali rappresentanti e ai dirigenti delle strutture convenzionate, mentre per il professionista convenzionato ha previsto, nell'art. 8 n. 2 della stessa legge, una mera incompatibilita' e soltanto nei confronti della carica di Sindaco o di Assessore. Secondo il giudice a quo viene cosi' a determinarsi un ingiustificato trattamento preferenziale, perche' i medici convenzionati, avendo un rapporto personale e continuativo con i loro assistiti, rappresentano in misura piu' rilevante quel pericolo di inquinamento della competizione elettorale che, anche a giudizio di questa Corte, e' alla base della ratio ispiratrice dell'ineleggibilita'. Ne', secondo le ordinanze, questa Corte avrebbe mai esaminato la questione ora dedotta, benche' con la sentenza n. 1020 del 1988 si sia incidentalmente riferita anche ai medici. Si sarebbe trattato, pero', soltanto di obiter dictum, dato che la questione, che in allora la Corte risolveva, riguardava i semplici dipendenti delle U.S.L. rispetto a quelli che rivestivano funzioni di dirigenza o di coordinamento, e non le strutture convenzionate ed i medici. Chiedeva, percio', in sostanza il Tribunale che la Corte avesse ad estendere anche ai medici semplicemente convenzionati l'ineleggibilita' che colpisce i dirigenti delle strutture. 2. - Si costituiva innanzi a questa Corte, nell'uno e nell'altro giudizio, il signor Guido Paolo, attore in ambo le cause, a mezzo del difensore, avvocato Giovanni Pellegrino, diverso dal procuratore che aveva rinunziato al ricorso. La parte privata, con due identiche memorie, sosteneva le ragioni delle ordinanze che faceva proprie, aggiungendo che lo stesso art. 2 impugnato prevede gia' al comma quarto l'ineleggibilita' per un professionista convenzionato qual'e' il farmacista: per cui l'ingiustificata disparita' di trattamento appare ancora piu' clamorosa all'interno stesso delle professioni sanitarie convenzionate. Anche il Presidente del Consiglio dei Ministri interveniva in ambo i giudizi, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato che, attraverso distinti ma identici atti, chiedeva innanzitutto dichiararsi l'inammissibilita' delle questioni a causa di assoluta mancanza di motivazione sulla rilevanza. Chiedeva altresi' l'Avvocatura che la questione fosse, comunque, dichiarata infondata per le stesse ragioni per cui questa Corte, con sentenza n.1020 del 1988, ha dichiarato l'infondatezza di analoga questione sollevata nei confronti dei dipendenti U.S.L., ai quali si voleva estendere l'ineleggibilita' prevista per i dirigenti ed i coordinatori delle U.S.L. nel n. 8 dello stesso art. 2 impugnato. Ricorda, anzi, l'Avvocatura che la sentenza, in quella occasione, aveva gia' rilevata la perfetta corrispondenza delle due situazioni, mediante quell'esplicito accenno anche ai medici convenzionati, che non puo' essere, percio', ritenuto semplice "obiter dictum". Considerato in diritto 1. - Lamenta il Tribunale di Lecce che l'art. 2 n. 9 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al servizio sanitario nazionale) limiti l'ineleggibilita' ai legali rappresentanti e ai dirigenti delle strutture convenzionate, con esclusione, quindi, del professionista convenzionato: per questi, infatti, l'art. 8 n. 2 della stessa legge ha previsto soltanto una semplice incompatibilita', limitata alla carica di Sindaco o di Assessore dei Comuni con popolazione superiore ai trentamila abitanti. Secondo il giudice a quo si tratterebbe di un ingiustificato trattamento preferenziale che viola l'art. 3 della Costituzione, in quanto proprio i medici convenzionati, a causa del rapporto personale e continuativo che hanno con gli assistiti, avrebbero addirittura maggiore possibilita' dei dirigenti delle strutture di inquinare la competizione elettorale: pericolo che - come anche questa Corte ha ammonito - e' alla base della ratio ispiratrice dell'ineleggibilita'. 2. - Le due ordinanze sollevano la stessa questione con identica motivazione e con riferimento ad uguale parametro: i giudizi possono, pertanto, essere riuniti per essere decisi con unica sentenza. 3. - La causa d'inammissibilita' della questione che l'Avvocatura indica nell'insufficiente motivazione delle ordinanze sulla rilevanza trova qualche fondamento nella carente informativa circa le qualita' dei convenuti. Tuttavia, essa puo' essere superata dalla considerazione che non avrebbe avuto senso l'instaurazione di due cause civili, e la conseguente proposizione addirittura d'ufficio della questione tramite le due distinte ordinanze, se i convenuti non fossero medici convenzionati della U.S.L. e non si vertesse in materia elettorale, come testimonia l'intervento del pubblico ministero nelle cause davanti al Tribunale. 4. - Le questioni proposte non sono fondate. Questa Corte ha piu' volte ricordato che la regola generale dettata dalla Costituzione in materia di elettorato passivo e' rappresentata dalla piu' ampia apertura a tutti i cittadini, senza discriminazioni, cosi' come sancito nell'art. 51. Le limitazioni poste dalla legge ordinaria, avendo carattere di aperta eccezione ad un principio costituzionale, non sono consentite se non trovano precisa giustificazione in criteri di rigorosa razionalita'. Con la sentenza n. 1020 del 1988, la Corte ha messo in evidenza la ragionevolezza della disposizione, di cui al n. 8 dell'art. 2 della legge impugnata, che limita l'ineleggibilita' a coloro che rivestono uffici direttivi nelle U.S.L., in quanto, avvalendosi del prestigio e delle occasioni inerenti alla loro posizione, hanno la possibilita' di condizionare istituzionalmente il voto di settori significativi dell'elettorato. Ed e' evidente che alla base della disposizione contenuta nel successivo n. 9 dello stesso art. 2 e' la medesima ratio, in quanto il dirigente delle strutture convenzionate viene a trovarsi nella in uguale posizione di prestigio rispetto agli assistiti. Ne' puo' essere lecito estendere la causa d'ineleggibilita' ai liberi professionisti medici, convenzionati con le U.S.L., perche' la convenzione non da' luogo ad una posizione istituzionale, ma ad un semplice rapporto di prestazione di opera ad onorari prestabiliti in un accordo collettivo. Il rapporto, percio', del medico convenzionato con il singolo assistito non e' diverso da quello di ogni altro professionista con il proprio cliente: solo in casi eccezionali diventa rapporto abituale, mentre ordinariamente, nei confronti della generalita', ha carattere meramente occasionale. Ma se si dovessero assumere tali situazioni di mero fatto come cause d'ineleggibilita', il principio di cui all'art. 51 della Costituzione ne resterebbe frustrato. Per tali ragioni, la Corte aveva rilevato nella citata sentenza n. 1020 del 1988 la sostanziale identita' di ratio fra le situazioni di cui ai numeri 8 e 9 dell'art. 2 della legge: tale da riverberarsi poi, e sempre per ambo le situazioni, nelle incompatibilita' previste dall'art. 8 della stessa legge, che dimostrano la pari considerazione ad esse attribuita dal legislatore.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 n. 9 della legge 23 aprile 1981 n. 154 (Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al servizio sanitario nazionale), sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Lecce con le due ordinanze datate 12 dicembre 1988, rispettivamente inscritte ai numeri 244 e 245 del Registro ordinanze 1989. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C1236