N. 511 ORDINANZA 15 - 30 novembre 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposte in genere - Invim - Avvisi di accertamento - Straniero
 residente all'estero - Notifica - Deposito presso la casa comunale e
 procedura  ex art. 142 del c.p.c. - Mancata previsione - Espressa
 previsione del domicilio fiscale - Obbligo  generale - Richiamo alla
 sentenza n. 189/1974 - Manifesta infondatezza.
 
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 19; d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
 634, art. 49, terzo comma; d.P.R. 29 settembre 1973, n.   600, art.
 60, primo comma, lettere  e) e  f).
 
 (Cost., art. 24).
(GU n.49 del 6-12-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 19 del d.P.R.
 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'INVIM), dell'art. 49, terzo
 comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di
 registro) e dell'art. 60, lettere e) e f), del  d.P.R.  29  settembre
 1973,  n.  600  (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
 imposte sui  redditi),  in  relazione  all'art.  142  del  codice  di
 procedura  civile,  promosso  con  ordinanza emessa il 20 giugno 1988
 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano  sul  ricorso
 proposto  da Seemann Werner contro l'Ufficio Registro Atti Privati di
 Milano, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1989  e  pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale
 dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 4 ottobre 1989 il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    1.  -  Ritenuto  che la Commissione tributaria di secondo grado di
 Milano, nel giudizio di appello proposto da Werner Seeman,  cittadino
 svizzero,  ha  sollevato,  con  ordinanza  emessa  il 20 giugno 1988,
 questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art.  24
 della  Costituzione, del combinato disposto degli artt. 19 del d.P.R.
 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'INVIM), nella parte in  cui
 rinvia   per   i  modi  e  termini  dell'accertamento  e  riscossione
 dell'INVIM all'imposta di registro, 49, comma terzo,  del  d.P.R.  26
 ottobre  1972,  n.  634  (Disciplina dell'imposta di registro), nella
 parte in cui rinvia, per le modalita' di notificazione dell'avviso di
 accertamento,  ai modi stabiliti in materia di imposte sui redditi, e
 60, comma primo, lettere e) ed f), del d.P.R. 29 settembre  1973,  n.
 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
 redditi),  in  quanto,  in  tema  di  notificazione  di   avvisi   di
 accertamento  per  INVIM a straniero residente all'estero, di cui sia
 noto all'amministrazione finanziaria il luogo di residenza, escludono
 l'applicazione dell'art. 142 c.p.c., o non prevedono, quanto meno, la
 comunicazione al contribuente del deposito dell'atto presso  la  casa
 comunale, mediante avviso da spedirsi al luogo di residenza;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, contestando la  fondatezza
 della questione.
    Considerato  che,  diversamente  da  quanto  mostra di ritenere il
 giudice a quo, per giurisprudenza costante, condivisa da questa Corte
 (cfr.  sent.  n. 189 del 1974), la normativa dettata dall'art. 58 del
 d.P.R. 29 settembre 1973,  n.  600,  concernente  la  necessita'  del
 domicilio fiscale - che il contribuente (sia italiano che straniero),
 ai sensi del comma quarto della suindicata disposizione, e' tenuto ad
 indicare  in  tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che
 vengono presentati agli uffici finanziari - ha carattere generale  ed
 e'   pertanto   applicabile   anche  alle  imposte  indirette  ed  in
 particolare all'INVIM (grazie ai concatenati rinvii operati dall'art.
 19  del d.P.R. n. 643 del 1972 all'art. 49 del d.P.R. n. 634 del 1972
 e da quest'ultimo all'art. 60 del d.P.R. n.  600 del 1973, che, a sua
 volta,  forma  sistema  con  il  precedente  art.   58, espressamente
 richiamato nelle lett. c) e d);
      che,   con   l'indicazione   del   domicilio  fiscale,  viene  a
 determinarsi  un  sicuro  punto  di   riferimento   ai   fini   della
 notificazione   degli   accertamenti,   agevolandosi   in   tal  modo
 l'amministrazione finanziaria, esonerata dall'onere di ricerche al di
 fuori  del  domicilio  fiscale (cfr. sent. n. 189 del 1974), ma senza
 lesione del  diritto  di  difesa  del  contribuente,  il  quale  (sia
 italiano  che  straniero)  puo'  precisare,  sia pure nell'ambito del
 domicilio fiscale, un proprio  indirizzo,  ai  sensi  del  suindicato
 comma quarto dell'art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973;
      che,   pertanto,   la  questione  va  dichiarata  manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale, in riferimento all'art. 24  della  Costituzione,  del
 combinato  disposto degli artt. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643
 (Istituzione dell'INVIM), 49, comma  terzo,  del  d.P.R.  26  ottobre
 1972,  n.  634  (Disciplina  dell'imposta  di  registro), e 60, comma
 primo, lett.  e)  ed  f),  del  d.P.R.  29  settembre  1973,  n.  600
 (Disposizioni  comuni  in  materia  di accertamento delle imposte sui
 redditi), sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado  di
 Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989.
                          Il Presidente: CONSO
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C1237