N. 516 ORDINANZA 15 - 30 novembre 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Edilizia - Abusivismo - Demolizione dei manufatti prima della
 condanna - Estinzione dei reati contravvenzionali Impossibilita' di
 determinazione dell'oggetto della questione Difetto di rilevanza -
 Assoluta ed integrale mancanza di motivazione - Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22; d.-l. 23 aprile 1985, n.
 146, art. 8- quater, convertito in legge 21 giugno 1985, n.  298).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.49 del 6-12-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge
 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita'
 urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria opere edilizie),
 dell'art. 8-quater del decreto legge 23 aprile 1985 n.146, convertito
 nella  legge  21 giugno 1985 n. 298 (Proroga di taluni termini di cui
 alla legge 28 febbraio 1985, n. 47), promosso con ordinanza emessa il
 17  aprile 1989 dal Pretore di Sapri nel procedimento penale a carico
 di Grasso Antonio, iscritta al n. 315 del registro ordinanze  1989  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 26, prima
 serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto  che  il  Vicepretore  di  Sapri, con ordinanza 17 aprile
 1989, sollevava, ad istanza della difesa, questione  di  legittimita'
 costituzionale  degli  artt.  22  della  legge 28 febbraio 1985 n. 47
 (Norme in materia di controllo  dell'attivita'  urbanistico-edilizia,
 sanzioni,  recupero  e  sanatoria  opere  edilizie)  ed  8-quater del
 decreto legge 23 aprile 1985,  n.  146,  convertito  nella  legge  21
 giugno  1985  n.  298 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28
 febbraio 1985, n. 47),  dichiarandola  non  manifestamente  infondata
 nella parte in cui prevedono l'estinzione dei reati contravvenzionali
 quando l'interessato abbia demolito i manufatti abusivi  prima  della
 condanna: e cio' con riferimento all'art. 3 della Costituzione;
    Considerato   in   diritto   che,   null'altro   essendo  riferito
 nell'ordinanza, non e' possibile rendersi conto in che  mai  consista
 la questione, e tanto meno perche' il giudice a quo consideri viziati
 da illegittimita' costituzionale gli articoli impugnati, dato che non
 si  conosce quale sia la situazione di specie che l'ordinanza intende
 confrontare  con  quegli  articoli,  riferendosi  all'art.  3   della
 Costituzione;
      che   conseguentemente  non  e'  nemmeno  possibile  comprendere
 perche' il  giudice  ritenga  rilevante  una  questione  virtualmente
 inesistente  nell'ordinanza,  in  guisa  che  tutto  il provvedimento
 appare viziato da assoluta integrale mancanza  di  motivazione  sotto
 ogni riguardo;
      che,  pertanto, la questione, cosi' come prospettata, dev'essere
 dichiarata manifestamente inammissibile;
      che,  tuttavia,  il giudice rimettente dev'essere avvertito che,
 se la questione sottoposta al suo esame fosse nei termini di cui alla
 sentenza  n.  167  del  1989  di  questa  Corte,  essa  e' gia' stata
 dichiarata  non   fondata   nei   sensi   di   cui   in   motivazione
 (interpetrativa di rigetto);
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, della legge  11  marzo  1953,  n.  87,  e  9,
 secondo  comma,  delle  norme  integrative per i giudizi davanti alla
 Corte costituzionale;
    Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 22 della legge 28  febbraio  1985,  n.  47
 (Norme  in  materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia,
 sanzioni, recupero  e  sanatoria  opere  edilizie)  ed  8-quater  del
 decreto legge 23 aprile 1985 n. 146, convertito nella legge 21 giugno
 1985 n. 298 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28  febbraio
 1985,   n.  47),  con  riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,
 sollevata dal Vicepretore di Sapri, con ordinanza 17 aprile 1989.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GALLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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