N. 516 ORDINANZA 15 - 30 novembre 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Edilizia - Abusivismo - Demolizione dei manufatti prima della condanna - Estinzione dei reati contravvenzionali Impossibilita' di determinazione dell'oggetto della questione Difetto di rilevanza - Assoluta ed integrale mancanza di motivazione - Manifesta inammissibilita'. (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22; d.-l. 23 aprile 1985, n. 146, art. 8- quater, convertito in legge 21 giugno 1985, n. 298). (Cost., art. 3).(GU n.49 del 6-12-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria opere edilizie), dell'art. 8-quater del decreto legge 23 aprile 1985 n.146, convertito nella legge 21 giugno 1985 n. 298 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47), promosso con ordinanza emessa il 17 aprile 1989 dal Pretore di Sapri nel procedimento penale a carico di Grasso Antonio, iscritta al n. 315 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che il Vicepretore di Sapri, con ordinanza 17 aprile 1989, sollevava, ad istanza della difesa, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria opere edilizie) ed 8-quater del decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito nella legge 21 giugno 1985 n. 298 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47), dichiarandola non manifestamente infondata nella parte in cui prevedono l'estinzione dei reati contravvenzionali quando l'interessato abbia demolito i manufatti abusivi prima della condanna: e cio' con riferimento all'art. 3 della Costituzione; Considerato in diritto che, null'altro essendo riferito nell'ordinanza, non e' possibile rendersi conto in che mai consista la questione, e tanto meno perche' il giudice a quo consideri viziati da illegittimita' costituzionale gli articoli impugnati, dato che non si conosce quale sia la situazione di specie che l'ordinanza intende confrontare con quegli articoli, riferendosi all'art. 3 della Costituzione; che conseguentemente non e' nemmeno possibile comprendere perche' il giudice ritenga rilevante una questione virtualmente inesistente nell'ordinanza, in guisa che tutto il provvedimento appare viziato da assoluta integrale mancanza di motivazione sotto ogni riguardo; che, pertanto, la questione, cosi' come prospettata, dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile; che, tuttavia, il giudice rimettente dev'essere avvertito che, se la questione sottoposta al suo esame fosse nei termini di cui alla sentenza n. 167 del 1989 di questa Corte, essa e' gia' stata dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione (interpetrativa di rigetto);
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale; Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria opere edilizie) ed 8-quater del decreto legge 23 aprile 1985 n. 146, convertito nella legge 21 giugno 1985 n. 298 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47), con riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Vicepretore di Sapri, con ordinanza 17 aprile 1989. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C1242