N. 517 ORDINANZA 15 - 30 novembre 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro - Azienda con meno di sedici dipendenti - Licenziamento disciplinare - Violazione delle garanzie procedimentali - Non consentita difesa dagli addebiti contestati - Norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 427/1989) - Manifesta inammissibilita'. (Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, secondo e terzo comma). (Cost., artt. 2 e 3).(GU n.49 del 6-12-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7, secondo e terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1989 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Fasciana Luigi e Ditta David Sollazzini & Figli, iscritta al n. 283 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che, con ordinanza emessa l'8 aprile 1989 (R.O. n. 283 del 1989), il Pretore di Firenze, nel giudizio promosso da Fasciana Luigi per ottenere la dichiarazione di nullita' del licenziamento intimatogli con motivazione disciplinare dalla ditta David Sollazzini & Figli s.n.c., secondo il ricorrente illegittimo per violazione dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dello stesso art. 7, secondo e terzo comma, della citata legge, nella parte in cui non estende - alla stregua della giurisprudenza della Corte regolatrice - l'operativita' delle garanzie procedimentali ivi previste al caso del licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro che abbia meno di sedici dipendenti; che, secondo il remittente, sarebbero violati gli artt. 2 e 3 della Costituzione, perche' le garanzie procedimentali previste dalla norma censurata vengono applicate ai lavoratori delle predette aziende solo per sanzioni disciplinari di minore entita' rispetto a quella espulsiva, mentre in ogni caso di licenziamento disciplinare l'esigenza di tutela della personalita' del lavoratore imporrebbe che a quest'ultimo sia consentita la difesa dagli addebiti contestati; Considerato che questa Corte, con sentenza n. 427 del 1989, ha gia' dichiarato la illegittimita' costituzionale della norma censurata per i profili ora di nuovo denunciati e che, quindi, essa e' stata espunta dall'ordinamento giuridico; che, pertanto, la questione e' manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, secondo e terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Firenze con l'ordinanza in epigrafe, perche' gia' dichiarato, con sentenza n. 427 del 1989, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui ne e' esclusa l'applicabilita' al licenziamento per motivi disciplinari irrogato da imprenditore che abbia meno di sedici dipendenti. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C1243