N. 517 ORDINANZA 15 - 30 novembre 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Lavoro - Azienda con meno di sedici dipendenti - Licenziamento
 disciplinare - Violazione delle garanzie procedimentali - Non
 consentita difesa dagli addebiti contestati - Norma gia' dichiarata
 costituzionalmente illegittima (sentenza n. 427/1989)  - Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, secondo e terzo comma).
 
 (Cost., artt. 2 e 3).
(GU n.49 del 6-12-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 7, secondo e
 terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme  sulla  tutela
 della  liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e
 dell'attivita'  sindacale  nei  luoghi  di   lavoro   e   norme   sul
 collocamento),  promosso  con  ordinanza  emessa  l'8 aprile 1989 dal
 Pretore di Firenze nel  procedimento  civile  vertente  tra  Fasciana
 Luigi  e  Ditta  David  Sollazzini  &  Figli,  iscritta al n. 283 del
 registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che,  con  ordinanza emessa l'8 aprile 1989 (R.O. n. 283
 del 1989), il Pretore di Firenze, nel giudizio promosso  da  Fasciana
 Luigi  per  ottenere  la  dichiarazione di nullita' del licenziamento
 intimatogli con motivazione disciplinare dalla ditta David Sollazzini
 &  Figli  s.n.c.,  secondo  il  ricorrente illegittimo per violazione
 dell'art. 7  della  legge  20  maggio  1970,  n.  300,  ha  sollevato
 questione di legittimita' costituzionale dello stesso art. 7, secondo
 e terzo comma, della citata legge, nella parte in cui non  estende  -
 alla   stregua   della   giurisprudenza  della  Corte  regolatrice  -
 l'operativita' delle garanzie procedimentali ivi previste al caso del
 licenziamento  disciplinare  irrogato  dal datore di lavoro che abbia
 meno di sedici dipendenti;
      che,  secondo  il  remittente, sarebbero violati gli artt. 2 e 3
 della Costituzione, perche' le garanzie procedimentali previste dalla
 norma  censurata  vengono  applicate  ai  lavoratori  delle  predette
 aziende solo per sanzioni disciplinari di minore entita'  rispetto  a
 quella  espulsiva,  mentre in ogni caso di licenziamento disciplinare
 l'esigenza di tutela della personalita' del lavoratore imporrebbe che
 a quest'ultimo sia consentita la difesa dagli addebiti contestati;
    Considerato  che  questa  Corte,  con sentenza n. 427 del 1989, ha
 gia'  dichiarato  la  illegittimita'   costituzionale   della   norma
 censurata  per  i profili ora di nuovo denunciati e che, quindi, essa
 e' stata espunta dall'ordinamento giuridico;
      che, pertanto, la questione e' manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 7, secondo e terzo comma, della
 legge  20  maggio  1970,  n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e
 dignita' dei lavoratori, della liberta'  sindacale  e  dell'attivita'
 sindacale  nei  luoghi  di  lavoro  e  norme  sul  collocamento),  in
 riferimento agli artt.  2  e  3  della  Costituzione,  sollevata  dal
 Pretore   di  Firenze  con  l'ordinanza  in  epigrafe,  perche'  gia'
 dichiarato,  con  sentenza  n.  427  del   1989,   costituzionalmente
 illegittimo  nella  parte  in  cui  ne e' esclusa l'applicabilita' al
 licenziamento per motivi disciplinari irrogato  da  imprenditore  che
 abbia meno di sedici dipendenti.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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