N. 646 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 novembre 1989
N. 646 Ordinanza emessa il 9 novembre 1989 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Issaa El Sayed Ali ed altri Processo penale - Rito abbreviato - Richiesta degli imputati Mancato consenso del p.m. - Conseguente inapplicabilita' della diminuente ex art. 442, secondo comma, del c.p.p. 1988 - Lamentata limitazione dei diritti della difesa e dei poteri del giudice Disparita' di trattamento rispetto all'analogo procedimento dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 448 del c.p.p. 1988). (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247, in relazione al cod. proc. pen., art. 442, secondo comma). (Cost., artt. 3, 24 e 101).(GU n.49 del 6-12-1989 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente ordinanza; Ritenuta non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 247 del d.-l. 28 luglio 1989, n. 271, in relazione agli artt. 3, 24 e 101, secondo comma, della Costituzione in quanto l'insindacabile rifiuto di aderire al rito abbreviato da parte del pubblico ministero si pone come un insuperabile ostacolo sia per la difesa sia per il giudice, all'applicabilita' della diminuente di cui all'art. 442, secondo comma, del c.p.p. 1988, mentre analogo ostacolo non si ravvisa nell'analogo procedimento dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 448 del c.p.p. 1988 richiamato dall'art. 248 del d.-l. 28 luglio 1989, n. 271; Ritenute manifestamente infondate le altre eccezioni di illegittimita' costituzionale prospettate da difensori degli imputati, in quanto i principi direttivi della legge delega appaiono tutti puntualmente rispettati, specie per quanto attiene alla parita' dell'accusa e della difesa nel procedimento, essendo la volonta' di entrambe ugualmente necessarie per l'instaurazione del rito abbreviato; Ritenuto che nel caso in esame la rilevanza della questione agli effetti del procedimento a carico di Issaa El Sayed Ali, Monsuor Mohamed, El Toufaile Nayife M. appare evidente in quanto nel confronti di tutti e tre il p.m. ha opposto il diniego al rito abbreviato da essi richiesto;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' di cui in premessa; Sospende il giudizio in corso; Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Il presidente: GIANGRECO 89C1248