N. 522 SENTENZA 29 novembre - 6 dicembre 1989

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 Regione - Regione Friuli-Venezia Giulia - Impiego pubblico Posti
 vacanti presso le camere di commercio di Gorizia e Pordenone -
 Copertura - Adozione del processo di mobilita' nazionale anche per
 gli enti dipendenti dalla regione Violazione della competenza
 legislativa primaria - Richiamo alle  sentenze nn. 62 e 178 del 1973,
 968/1988, 407 e 410 del 1989 Non spettanza allo Stato - Annullamento
 parziale del decreto del  Ministro per la funzione pubblica del 2
 marzo 1989.
(GU n.50 del 13-12-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia
 notificato il 20 maggio 1989, depositato in Cancelleria il 29  maggio
 1989  ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 1989, per conflitto di
 attribuzione sorto a seguito del decreto 2 marzo 1989, con  il  quale
 il  Ministro  per  la  Funzione  pubblica  ha  incluso  le  Camere di
 commercio di Gorizia e di Pordenone tra le Amministrazioni  pubbliche
 con  posti  vacanti  "da  coprire  mediante  la  mobilita'  di cui al
 d.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325";
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  24  ottobre  1989  il  Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Uditi  l'avvocato  Gaspare Pacia per la Regione e l'avvocato dello
 Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  La  Regione Friuli-Venezia Giulia ha sollevato conflitto di
 attribuzioni avverso il decreto 2 marzo  1989  del  Ministro  per  la
 funzione  pubblica  con  il  quale,  nel rendere noti i posti vacanti
 nelle singole amministrazioni ed enti pubblici da coprire mediante  i
 processi  di  mobilita'  ai  sensi del d.P.C.M. 5 agosto 1988 n. 325,
 sono stati inclusi, nell'elenco,  otto  posti  presso  la  Camera  di
 commercio  di  Gorizia  e tredici (rectius: trentasette) posti presso
 quella di Pordenone.
    2.  -  Sostiene  la  Regione  ricorrente  che in base alla propria
 competenza legislativa primaria in ciascuna delle quattro materie  in
 cui le Camere di commercio operano (ai sensi dell'art. 4 nn. 2, 6 e 7
 dello  Statuto  speciale:  commercio,   industria,   agricoltura   ed
 artigianato)  queste ultime siano da considerare a pieno titolo quali
 "Enti  dipendenti"  dalla  Regione  stessa,  con  la  conseguente  ed
 ulteriore   competenza  sull'ordinamento  di  dette  Camere  in  base
 all'art. 4 n. 1 dello Statuto speciale;
    Viene   inoltre   posto   in   rilievo  che  la  detta  competenza
 ordinamentale risulterebbe anche per altra via, e cioe' dalla lettura
 coordinata  dell'art. 12 e degli artt. 8-10 del d.P.R. n. 1116 del 26
 agosto 1965, oltre che dell'art. 20 del d.P.R. n. 902 del 25 novembre
 1975,  come  questa  Corte avrebbe gia' piu' volte riconosciuto nelle
 sentenze n. 82 del 1970, n. 65 del 1982 e n. 968 del 1988.
    In   conclusione,  poiche'  il  decreto  ministeriale  ritiene  di
 adottare il processo di  mobilita'  nazionale  anche  per  tali  enti
 dipendenti  dalle  Regioni,  ne viene chiesto l'annullamento in parte
 qua, previa declaratoria della competenza regionale in tale  materia.
    3.  - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato.
    La  difesa  del  Governo, premesso che in base alla disciplina sul
 controllo e sul finanziamento delle Camere di commercio queste ultime
 non possono essere configurate quali "Enti dipendenti" dalla Regione,
 osserva  che   dalla   rivendicata   competenza   ordinamentale   non
 scaturiscono le conseguenze che la ricorrente vorrebbe desumerne.
    L'art.  5,  terzo  comma,  della  legge  29  dicembre  1988 n. 554
 individua infatti le amministrazioni i cui processi di mobilita' sono
 affidati  alle Regioni o in base al vincolo di dipendenza che ad esse
 le lega ovvero con riguardo alle competenze ordinamentali,  le  quali
 pero'  sarebbero  rilevanti nei soli confronti delle unita' sanitarie
 locali, le quali non sono "enti dipendenti" dalle Regioni.
    L'Avvocatura,  inoltre,  aggiunge che il citato art. 5 ha previsto
 altresi' (al quarto comma) che per il personale degli  enti  pubblici
 dipendenti  dalle  Regioni  una  procedura  di  mobilita'  in  ambito
 nazionale faccia seguito a quella non utilmente  esperita  in  ambito
 regionale;  e  che  (quinto  comma) i posti rimasti vacanti, presso i
 medesimi  enti,  ad  esito  della  mobilita'  attuata  dalle  Regioni
 interessate,  vadano  comunicati  alla  Presidenza  del Consiglio dei
 ministri agli effetti di una "possibile" loro  copertura  secondo  le
 modalita' delineate dal d.P.C.M. 5 agosto 1988 n. 325.
    L'impugnato  decreto  del  Ministro  della  funzione  pubblica  si
 iscriverebbe appunto nella fase procedimentale  di  cui  all'art.  4,
 primo  comma,  del  richiamato  d.P.C.M. 5 agosto 1988 n. 325 per gli
 effetti di quella "possibile" copertura di posti vacanti  contemplata
 dal  citato  art. 5 della legge n. 554 del 1988, la cui applicazione,
 nella specie, non potrebbe  ancora  dirsi  pervenuta  ad  uno  stadio
 capace di conferire carattere di attualita' al ricorso avversario.
    Per  altro verso, prosegue l'Avvocatura, non potrebbe riconoscersi
 fondamento alla pretesa della Regione Friuli-Venezia Giulia di  veder
 sottratti gli Enti in parola all'attuazione dei processi di mobilita'
 una volta che il relativo principio,  enunciato  nell'art.  19  della
 legge-quadro  sul  pubblico  impiego  n.  93  del  1983,  deve essere
 riguardato (in base alla sent. n. 219 del 1984 di questa Corte)  come
 ispiratore  di  una  riforma economico-sociale capace di operare come
 limite alle attribuzioni statutariamente conferite al  Friuli-Venezia
 Giulia,  cosi' in tema di ordinamento degli uffici come nelle singole
 materie richiamate dal ricorso.
    4. - In prossimita' dell'udienza la Regione ha presentato memoria,
 nella quale ribadisce le argomentazioni del ricorso. In  particolare,
 contestando  le  tesi  dell'Avvocatura, rileva come nulla consenta di
 ritenere  che  l'atto  impugnato  costituisca  la  seconda  fase  del
 procedimento  di  mobilita',  vale  a  dire  quella successiva al suo
 espletamento nell'ambito regionale.
                         Considerato in diritto
    1.  -  La  Regione Friuli-Venezia Giulia ha sollevato conflitto di
 attribuzioni avverso il decreto 2 marzo  1989  del  Ministro  per  la
 Funzione  Pubblica,  con il quale le Camere di commercio di Gorizia e
 di Pordenone sono state  incluse  nel  novero  delle  Amministrazioni
 pubbliche  con posti vacanti "da coprire mediante la mobilita' di cui
 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988 n.
 325".
    La   ricorrente,  richiamata  la  propria  competenza  legislativa
 primaria in ciascuna delle  quattro  materie  in  cui  le  Camere  di
 commercio sono chiamate ad operare, ai sensi dell'art. 4 nn. 2, 6 e 7
 dello  Statuto  speciale  di  autonomia,  lamenta,  in  sintesi,  che
 l'impugnato  provvedimento,  preordinato  ad  attuare le procedure di
 mobilita' dei dipendenti pubblici in ambito nazionale, abbia incluso,
 tra i posti suscettibili di copertura, anche quelli risultati vacanti
 presso le due menzionate Camere di commercio e da riservare,  invece,
 ai  meccanismi  di  mobilita'  regionale;  chiede pertanto che questa
 Corte dichiari che non spetta allo Stato il potere  di  includere  le
 Camere  di  commercio  del  Friuli-Venezia  Giulia  nel  novero delle
 Amministrazioni pubbliche interessate dai processi  di  mobilita'  in
 ambito nazionale.
    2. - Il ricorso e' fondato.
    Questa  Corte  ha gia' avuto modo di rilevare (v. sentt. n. 65 del
 1982, n. 246 del 1985 e n. 968 del 1988) che in forza delle  invocate
 norme statutarie, integrate dalle norme di attuazione, e precisamente
 dagli artt. 8 e 9 del d.P.R. 26 agosto 1965 n. 1116  e  dall'art.  20
 del  d.P.R.  25 novembre 1975 n. 902, non puo' revocarsi in dubbio la
 competenza  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  in   materia   di
 ordinamento  delle  Camere di commercio esistenti nel suo territorio.
 Cio' in base al principio (gia' posto in evidenza dalla  Corte  nelle
 sentt.  n.  62  e  n.  178 del 1973) per cui gli enti pubblici locali
 operanti nelle materie  di  competenza  propria  delle  Regioni,  pur
 restando   concettualmente   distinti   dagli   enti   strumentali  o
 "para-regionali" sono in vario senso assoggettati ai poteri regionali
 di supremazia, prestandosi quindi a venire riordinati o riorganizzati
 dalle Regioni stesse.
    Poiche'  quindi  nella  competenza  ordinamentale sono logicamente
 incluse le funzioni relative alla formazione o al controllo dei ruoli
 organici  ed  alla definizione dello stato giuridico ed economico del
 personale, e' sempre detta competenza che assume  preminente  rilievo
 anche in tema di mobilita'.
    3. - Vale la pena aggiungere un ulteriore rilievo.
    Questa  Corte ha gia' riconosciuto - con la citata sentenza n. 968
 del 1988 - che la competenza in materia di ordinamento  delle  Camere
 di commercio conferisce all'attuale ricorrente il potere di disporre,
 per questi Enti, le assunzioni di personale in deroga al  divieto  di
 cui all'art. 6, 19› comma, della legge 28 febbraio 1986 n. 41.
    Nel  caso in esame e' invece l'art. 5 della legge 29 dicembre 1988
 n. 554 che, nel dettare la normativa specifica per  l'attuazione  dei
 processi di mobilita' in ambito regionale, affida alle regioni stesse
 il compito di attivare detti processi e prevede che una procedura  di
 mobilita'  in  ambito nazionale sia effettuata soltanto all'esito dei
 processi di mobilita' infraregionali non utilmente esperiti (cfr.  al
 riguardo le sentt. nn. 407 e 410 del 1989).
    Orbene  nel testo di quest'ultima norma i processi di mobilita' in
 ambito regionale sono accomunati alle assunzioni in deroga, e  queste
 ultime  sono  previste  nel primo comma con una formulazione - quanto
 alla  indicazione  degli  enti  rispetto  ai  quali  si  esercita  la
 competenza  regionale  -  che  e',  in sostanza, quella contenuta nei
 successivi commi di detto art. 5 riguardo ai processi di mobilita'.
    All'identita' della formulazione non puo' quindi che corrispondere
 identita' degli enti rispetto ai quali, in  ambedue  le  ipotesi,  si
 esercita la competenza regionale.
    Il   ricorso   deve   pertanto   essere   accolto  e  ne  consegue
 l'annullamento in parte qua del decreto impugnato.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  che  non spetta allo Stato, e per esso al Ministro per la
 Funzione pubblica, il potere di includere le Camere di commercio  del
 Friuli-Venezia  Giulia  fra  le  Amministrazioni  pubbliche con posti
 vacanti da coprire, in ambito nazionale, "mediante  la  mobilita'  di
 cui  al  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto
 1988 n. 325";
    Annulla  conseguentemente,  nelle  parti  concernenti  le suddette
 Camere di commercio, il decreto del Ministro per la Funzione Pubblica
 del 2 marzo 1989 di cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 29 novembre 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: FERRI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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