N. 524 ORDINANZA 29 novembre - 6 dicembre 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reato in genere - Reati tributari - Evasione Irpef ed Iva Omessa presentazione della dichiarazione e ritardata presentazione - Equiparazione quanto al trattamento sanzionatorio - Questione gia' decisa (ordinanze nn. 418/1987 e 596/1988; sentenze nn. 82, 83 e 84 del 1989; ordinanza n. 298/1989) - Manifesta inammissibilita'. (Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 1, primo comma, rectius: d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, con modificazioni). (Cost., art. 3).(GU n.50 del 13-12-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 516, rectius del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 492 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, con modificazioni, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 15 dicembre 1988 dal Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Innocenti Pierina, iscritta al n. 221 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1989; 2) ordinanza emessa il 21 febbraio 1989 dal Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Guerri Aldo, iscritta al n. 297 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con due ordinanze emesse il 15 dicembre 1988 e il 21 febbraio 1989 dal Tribunale di Firenze, nei procedimenti penali a carico rispettivamente di Innocenti Pierina e di Guerri Aldo, e' stata sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1982 n. 516, rectius del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, con modificazioni, nella parte in cui "equipara, sotto il profilo sanzionatorio, la omessa presentazione della dichiarazione IVA (o IRPEF) con la ritardata presentazione della dichiarazione medesima", per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dal'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilita' della questione; Considerato che le due ordinanze sollevano questioni identiche, talche' possono essere decise con unica pronuncia; che questa Corte ha piu' volte preso in esame questioni concernenti norme in materia tributaria che equiparano, quanto alla sanzione, le due ipotesi della omessa e della tardiva dichiarazione dovuta dal contribuente, pervenendo sotto i vari profili a pronunce di manifesta infondatezza (ordinanze nn. 418 del 1987 e 596 del 1988) e, da ultimo, nella prospettazione ora riproposta, di inammissibilita' (sentenze nn. 82, 83, 84 del 1989; ordinanza n. 298 del 1989); che, pertanto, non ravvisandosi validi motivi o nuovi argomenti tali da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento, tale medesima pronuncia si impone nella fattispecie; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 516, rectius del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, con modificazioni, in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Tribunale di Firenze con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 1989. Il Presidente: CONSO Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C1252