N. 525 ORDINANZA 29 novembre - 6 dicembre 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposta di registro - Immobili con attribuzione di rendita non ancora
 accatastati - Valutazione automatica - Esclusione Immobili
 accatastati - Sottoposizione a rettifica di valore Analoghe questioni
 gia' dichiarate manifestamente infondate (ordinanze nn. 586/1987 e
 789/1988) - Manifesta infondatezza.
 
 (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52).
 
 (Cost., artt. 3, 42, 53 e 97).
(GU n.50 del 13-12-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.52 del d.P.R. 26
 aprile 1986, n.131 (Approvazione del testo unico  delle  disposizioni
 concernenti  l'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il
 13 aprile 1987 dalla  Commissione  tributaria  di  secondo  grado  di
 Varese  sul  ricorso  proposto  da  Rigolini  Luigi  ed  altri contro
 l'Ufficio del Registro di Busto  Arsizio,  iscritta  al  n.  228  del
 registro  ordinanze  1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n.19, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 4 ottobre 1989 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che con ordinanza emessa il 13 aprile 1987 (pervenuta il
 22 aprile 1989) dalla Commissione tributaria di 2›  grado  di  Varese
 sul  ricorso proposto da Rigolini Luigi ed altri contro l'Ufficio del
 registro  di  Busto  Arsizio,  e'  stata   sollevata   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986,
 n. 131 (Approvazione del testo unico delle  disposizioni  concernenti
 l'imposta  di  registro),  nella  parte  in cui esclude dal beneficio
 della non sottoposizione a rettifica il  valore  degli  immobili  non
 iscritti  in  catasto  con  attribuzione  di  relativa  rendita,  per
 contrasto con gli artt. 3, 42, 53 e 97 della Costituzione;
      che   secondo   i   giudici   rimettenti   la   norma  impugnata
 determinerebbe  una  "diversa  incidenza  della  pressione   fiscale,
 rapportata  non ad elementi obiettivi e sostanziali, ma alla fortuita
 ricorrenza dell'avvenuto  accatastamento  e  dell'attribuzione  della
 rendita"; una disparita' di trattamento, quindi, che sarebbe altresi'
 acuita    dall'"inattendibilita'    dei    valori    catastali"     e
 dall'"impossibilita' di un ammodernamento del catasto";
      che  e'  intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri il
 quale, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, ha concluso  per
 l'inammissibilita' ovvero per l'infondatezza della questione;
    Considerato  che la Corte ha gia' dichiarato, con ordinanze n. 586
 del 1987  e  n.  789  del  1988,  manifestamente  infondate  analoghe
 questioni;  che  pertanto,  non  ravvisandosi  validi  motivi o nuove
 prospettazioni tali da indurre questa Corte a modificare  il  proprio
 orientamento, medesima pronuncia si impone nella fattispecie;
      che  va dato comunque atto che la disposizione impugnata risulta
 ora  integrata  dall'art.12  decreto-legge  14  marzo  1988,  n.  70,
 convertito  in  legge  13  maggio 1988, n. 154, con modificazioni, il
 quale, con riferimento soltanto agli atti stipulati a  decorrere  dal
 14  marzo  1988,  consente  al  contribuente, anche con riguardo agli
 immobili  non  ancora  iscritti  in  catasto,  di   avvalersi   delle
 disposizioni  ex  comma  quarto  dell'art.  52 d.P.R. n. 131 del 1986
 (mediante  esplicita  dichiarazione  nell'atto  di  trasferimento  ed
 allegando specifica istanza per l'attribuzione di rendita catastale);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art.  52  del  d.P.R.  26  aprile  1986,  n.  131
 (Approvazione   del   testo   unico  delle  disposizioni  concernenti
 l'imposta di registro), in riferimento agli artt.  3,  42,  53  e  97
 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di secondo
 grado di Varese con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 29 novembre 1989.
                          Il Presidente: CONSO
                        Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C1253