N. 527 ORDINANZA 29 novembre - 6 dicembre 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Pensioni I.N.P.S. - Ratei di pensione non riscossi - Mancato pagamento perche' non richiesti o non liquidati - Prescrizione quinquennale - Norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 283/1989) Manifesta inammissibilita'. (Legge 11 novembre 1988, n. 67, art. 11) (Cost. art. 3).(GU n.50 del 13-12-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1989 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Tamone Bruno iscritta al n. 282 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 febbraio 1989 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Tamone Bruno e' stata sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 11 marzo 1988 n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), "interpretato nel senso che prevede la prescrizione quinquennale dei ratei di pensione che per qualsiasi ragione, e quindi anche perche' non richiesti o non liquidati, non siano stati posti in pagamento", per contrasto con l'art. 3 Cost.; Considerato che questa Corte con sentenza n. 283 del 1989 ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma impugnata; che pertanto la sollevata questione va ora dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 11 novembre 1988 n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 289 del 1989. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C1255