N. 527 ORDINANZA 29 novembre - 6 dicembre 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Previdenza e assistenza - Pensioni I.N.P.S. - Ratei di pensione non
 riscossi - Mancato pagamento perche' non richiesti o non liquidati -
 Prescrizione quinquennale - Norma gia' dichiarata costituzionalmente
 illegittima (sentenza n. 283/1989) Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 11 novembre 1988, n. 67, art. 11)
 
 (Cost. art. 3).
(GU n.50 del 13-12-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge
 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio
 annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), promosso
 con ordinanza emessa il 23 febbraio 1989 dalla  Corte  di  cassazione
 nel  procedimento  civile  vertente  tra  l'I.N.P.S.  e  Tamone Bruno
 iscritta al n. 282 del registro ordinanze  1989  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  24, prima serie speciale,
 dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che con ordinanza emessa il 23 febbraio 1989 dalla Corte
 di cassazione nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e  Tamone
 Bruno  e'  stata  sollevata  questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 11 della legge 11 marzo 1988 n.  67  (Disposizioni  per  la
 formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
 finanziaria  1988),  "interpretato   nel   senso   che   prevede   la
 prescrizione  quinquennale  dei  ratei  di pensione che per qualsiasi
 ragione, e quindi anche perche' non richiesti o  non  liquidati,  non
 siano stati posti in pagamento", per contrasto con l'art. 3 Cost.;
    Considerato  che questa Corte con sentenza n. 283 del 1989 ha gia'
 dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma impugnata;
      che   pertanto   la   sollevata   questione  va  ora  dichiarata
 manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt.26,  secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 11 novembre 1988
 n.  67  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
 pluriennale dello Stato - legge finanziaria  1988),  gia'  dichiarato
 costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 289 del 1989.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 29 novembre 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C1255