N. 625 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 1988- 28 novembre 1989

                                 N. 625
       Ordinanza emessa il 18 novembre 1988 (pervenuta alla Corte
       costituzionale il 28 novembre 1989) dal pretore di Cosenza
       nel procedimento penale a carico di Marasco Gerardo Manlio
 Assegno  bancario  - Emissione di assegni a vuoto - Applicazione "nei
 casi piu' gravi"  della  reclusione  e  della  multa,  nonche'  delle
 sanzioni  accessorie  -  Indeterminatezza,  in parte qua, della norma
 incriminatrice - Richiamo alla sentenza n. 131/1970  -  Richiesta  di
 riesame.
 (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 116; legge 24 novembre 1981, n.
 689, art. 139).
 (Cost., art. 25).
(GU n.50 del 13-12-1989 )
                               IL PRETORE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella  causa  penale  n.
 2087/1986 contro Marasco Gerardo Manlio.
    Il giudice rileva che all'imputato e' stato contestato il reato di
 cui all'art. 116 del r.d. n. 1736/1933, in relazione  anche  all'art.
 139 della legge n. 689/1981, con l'aggravante dell'importo rilevante,
 per avere emesso un unico assegno dell'importo di L. 5.900.000.
    Le  citate norme dispongono che, per i delitti dalla prima di esse
 tipizzati, "nei casi piu' gravi" la pena della multa sia accompagnata
 anche  da  quella  della  reclusione  e dalle azioni accessorie della
 pubblicazione della sentenza di condanna e del  divieto  di  emettere
 assegni  bancari o postali per un periodo da uno a tre anni. Le norme
 pero' omettono di specificare e tipizzare i casi piu' gravi.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 623/1989).
 89C1261