N. 625 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 1988- 28 novembre 1989
N. 625 Ordinanza emessa il 18 novembre 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 novembre 1989) dal pretore di Cosenza nel procedimento penale a carico di Marasco Gerardo Manlio Assegno bancario - Emissione di assegni a vuoto - Applicazione "nei casi piu' gravi" della reclusione e della multa, nonche' delle sanzioni accessorie - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Richiamo alla sentenza n. 131/1970 - Richiesta di riesame. (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 116; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 139). (Cost., art. 25).(GU n.50 del 13-12-1989 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa penale n. 2087/1986 contro Marasco Gerardo Manlio. Il giudice rileva che all'imputato e' stato contestato il reato di cui all'art. 116 del r.d. n. 1736/1933, in relazione anche all'art. 139 della legge n. 689/1981, con l'aggravante dell'importo rilevante, per avere emesso un unico assegno dell'importo di L. 5.900.000. Le citate norme dispongono che, per i delitti dalla prima di esse tipizzati, "nei casi piu' gravi" la pena della multa sia accompagnata anche da quella della reclusione e dalle azioni accessorie della pubblicazione della sentenza di condanna e del divieto di emettere assegni bancari o postali per un periodo da uno a tre anni. Le norme pero' omettono di specificare e tipizzare i casi piu' gravi.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 623/1989). 89C1261