N. 626 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 febbraio - 28 novembre 1989

                                 N. 626
       Ordinanza emessa il 22 febbraio 1989 (pervenuta alla Corte
    costituzionale il 28 novembre 1989) dal giudice conciliatore di
      Genova nel procedimento civile vertente tra Comitas S.p.a. e
                             Pagni Claudio
 Notificazione  - Atto di citazione notificato a mezzo posta - Assenza
 del destinatario - Deposito dell'atto per dieci  giorni  nell'ufficio
 postale  -  Mancata  previsione  di  possibili  correttivi  diretti a
 garantire la conoscibilita' dell'atto notificato Conseguente  lesione
 dei  diritti  di  difesa e di libera circolazione e soggiorno nonche'
 del diritto alla salute.
 (Legge 20 novembre 1982, n. 890, artt. 7 e 8).
 (Cost., artt. 2, 16, 24 e 32).
(GU n.50 del 13-12-1989 )
                        IL GIUDICE CONCILIATORE
    A scioglimento della riserva;
                            OSSERVA IN FATTO
    Con  atto  di  citazione  notificato  a  mezzo servizio postale il
 giorno  23  maggio  1988  la  Comitas   -   Compagnia   italiana   di
 assicurazioni  S.p.a.  evocava  in giudizio il sig. Pagni Claudio per
 sentirlo condannare al pagamento  della  somma  di  L.  25.000  oltre
 risarcimento   danni   per   intervenuta  svalutazione  monetaria  ed
 interessi per premi scaduti il 1ยบ agosto 1987, relativi alla  polizza
 assicurativa n. 203/0122498.
    Alla  prima  udienza  di trattazione, nessuno essendosi costituito
 per  il  convenuto,  parte  attrice  chiedeva  dichiararsi   la   sua
 contumacia oltre che l'ammissione del suo interrogatorio formale e di
 prove testimoniali sulle circostanze capitolate in citazione.
    Premesso  che  il giudice, prima di statuire sopra alcuna domanda,
 deve verificare se la parte non comparsa e' stata regolarmente citata
 (art.  101 del c.p.c.), deve inoltre, se appare regolare la notifica,
 dichiararne la contumacia trascorsa un'ora dall'apertura dell'udienza
 (art.   171  del  c.p.c.  e  59  delle  disp.  att.  del  c.p.c.)  od
 eventualmente dare i provvedimenti di cui all'art. 291 del c.p.c., se
 emerge un vizio che importi la nullita' della notifica.
    Considerato  che  la  notifica,  nel caso di specie, e' avvenuta a
 mezzo servizio postale ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890;
 verificato  dall'avviso  di  ricevimento,  ai sensi dell'art. 7 della
 citata legge, che la consegna da parte  dell'agente  postale  non  e'
 avvenuta  personalmente  al  destinatario,  ne' a persona di famiglia
 convivente anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla  casa  o
 al  suo servizio e neppure al portiere dello stabile o a persona che,
 vincolata da rapporto di lavoro continuativo, e' comunque tenuta alla
 distribuzione  della  posta al destinatario; rilevato che non risulta
 il rifiuto da parte delle persone indicate  di  firmare  l'avviso  di
 ricevimento  o  il  rifiuto  di  ricevere  il  plico  stesso e che il
 deposito  del  plico  nell'ufficio  postale,  da  parte   dell'agente
 postale,  e'  avvenuto  per assenza del destinatario e, se ne deduce,
 dalle persone abilitate a riceverlo; ritenuto infine  che  l'atto  di
 citazione   e'   rimasto   depositato  presso  l'ufficio  postale  di
 destinazione dal 26 maggio 1988 al 5 giugno 1988 e quindi il 6 giugno
 1988  restituito  al mittente per compiuta giacenza (dieci giorni dal
 deposito), cosi' come previsto dalla legge 20 novembre 1982, n.  890,
 per  cui  la notifica dovrebbe ritenersi regolarmente avvenuta, anche
 se non esiste la prova che la parte  abbia  potuto  prendere  visione
 dell'atto e anche se non possa piu' prenderne visione.
                           OSSERVA IN DIRITTO
    Il diritto della difesa (diritto di agire in giudizio non meno che
 di  difendersi  se  si  e'  convenuti)  e'   indubbiamente   "diritto
 inviolabile  dell'uomo",  quale  sancito dal combinato disposto dagli
 artt. 24 e  2  della  Costituzione.  Tale  diritto  viene  ad  essere
 seriamente  compromesso  dal  sistema  di notificazione a mezzo posta
 previsto dalla legge 20 novembre 1982, n.  890.  Nessuna  possibilia'
 viene  offerta  infatti  alla  parte,  momentaneamente  assente dalla
 propria  residenza,  di  prendere  conoscenza  dell'atto  notificato,
 decorsi  dieci  giorni  dal  deposito  del  piego raccomandato presso
 l'ufficio  postale,  una  volta  restituito   questo   al   mittente,
 limitandosi  l'agente  postale  a  "rilasciare avviso al destinatario
 mediante affissione alla porta di ingresso oppure mediante immissione
 nella  cassetta  della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o
 della azienda".
    L'effettivita'   del   principio   sancito   dall'art.   24  della
 Costituzione,  primo  e  secondo  comma,  e'   cosi'   certamente   e
 irrimediabilmente    compromessa   e   vanificata,   con   violazione
 dell'esercizio del diritto di difesa del  destinatario;  a  parte  la
 circostanza,  del  resto  non  trascurabile,  che  l'avviso non venga
 collocato  da  un  agente  postale  frettoloso  o  distratto  e  piu'
 facilmente  che  lo  stesso  venga  asportato,  per cui nessuna altra
 possibilita' di conoscenza viene offerta al destinatario.
    Ne'  si  puo'  affermare, come ha gia' dichiarato la Corte, che la
 garanzia  difensiva  del  destinatario  dell'atto  e'  da   ritenersi
 sufficiente  con  l'ingresso  della  copia  dell'atto  nella sfera di
 disponibilita' del medesimo, essendo  suo  onere,  ove  si  allontani
 dall'abitazione,  di  predisporre le cose in modo da essere informato
 di eventuali comunicazioni a  lui  dirette.  Tale  affermazione,  che
 poteva  trovare  una  giustificazione  con il metodo di notificazione
 previsto dagli artt. 139 e 140  del  c.p.c.,  non  ha  fondamento  se
 riferita alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
    L'art. 139 del c.p.c. infatti prevede che l'ufficiale giudiziario,
 qualora non trovi il destinatario, consegui copia dell'atto:
      1)  ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio,
 all'azienda;
      2) al portiere dello stabile;
      3) ad un vicino di casa che accetti di riceverla.
    L'ufficiale giudiziario deve comunque dare notizia al destinatario
 dell'avvenuta   notificazione   dell'atto   a   mezzo   di    lettera
 raccomandata.
    Mentre  l'art.  140  del  c.p.c.  prevede  che,  qualora  non  sia
 possibile  eseguire  la  consegna  nei  modi  di   cui   all'articolo
 precedente, l'ufficiale giudiziario:
      1) depositi la copia nella casa comunale;
      2) affigga avviso di deposito alla porta del destinatario;
      3)   gliene   dia   notizia   per  raccomandata  con  avviso  di
 ricevimento.
    Ci  sono  sufficienti  elementi per poter ragionevolmente supporre
 che l'atto "entrando nella sfera di  disposizione  del  destinatario"
 sia  venuto  a  conoscenza  e che quindi il comportamento processuale
 assenteistico sia difeso da sua scelta consapevole.
    Aggiungasi  che  l'art.  48  delle  disposizioni di attuazione del
 c.p.c. prevede che l'avviso prescritto nell'art. 140 del c.p.c. debba
 contenere:
      1) il nome della persona che ha richiesto la notificazione;
      2) l'indicazione della natura dell'atto notificato;
      3)  l'indicazione  del  giudice...  davanti  al  quale  si  deve
 comparire, con la data di comparizione;
      4) la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.
    Le  garanzie  previste  dagli  artt.  139 e 140 del c.p.c. nonche'
 dall'art. 48 delle disposizioni di attuazione stesso codice, peraltro
 dalla   stessa   Corte   non  ritenute  sufficienti  con  riferimento
 all'analogo  contenuto  dall'art.  169  del  c.p.c.,  modificato   in
 conformita',  dall'art.  15  della  legge  n.  890/1982,  non trovano
 riscontro nella legge 20 novembre 1982, n. 890.
    Con  il sistema instaurato da tale legge non si vede come possa il
 destinatario, in caso di sua assenza o di assenza o  di  mancanza  di
 persona  di  famiglia o addetta alla casa, all'ufficio, all'azienda o
 di mancanza del portiere dello stabile, predisporre in modo da essere
 informato  di  eventuali  comunicazioni  a lui dirette, stante che la
 consegna ad un vicino di casa non e' piu' prevista (art. 7) e che, in
 ogni  modo,  l'accesso  all'ufficio postale, decorsi dieci giorni dal
 deposito,  rimarrebbe  infruttuoso,  con   la   pratica   conseguenza
 dell'impossibilita' del destinatario non solo di sapere il nome della
 persona che ha chiesto la notifica e la natura dell'atto (adempimenti
 non  previsti  dall'art.  8),  ma  addirittura  di non poter ritirare
 l'atto stesso, restituito al mittente,  che,  anche  se  per  ipotesi
 individuato,  non  avrebbe  l'obbligo  di  consegnarlo  al  legittimo
 richiedente) fermo restando che  il  destinatario  possa  aver  avuto
 conoscenza  che un atto gli sia stato recapitato per la notifica, non
 essendo prevista dalla legge in esame alcuna  modalita',  all'infuori
 di  un semplice foglietto affisso alla porta o immesso nella cassetta
 della corrispondenza, che garantisca l'effettivita' della  conoscenza
 stessa.
    La  conseguenza  di  una  simile  abnorme regola giridica dovrebbe
 essere quella  che  il  cittadino,  per  non  incorrere  in  sgradite
 sorprese  processuali,  non  dovrebbe  allontanarsi per nessun motivo
 dalla  propria  residenza  per  piu'  di  dieci  giorni,  con   grave
 compromissione  di  altri  diritti fondamentali garantiti dalla Carta
 costituzionale,  quali  il  diritto  di   circolare   e   soggiornare
 liberamente  in  qualsivoglia  parte  del  territorio  nazionale,  la
 liberta' di uscire dal territorio stesso (art. 16), il  diritto  alla
 salute  (art.  32): essere ricoverati in ospedale significherebbe non
 poter ritirare il plico nei termini.
    Considerato  che nella fattispecie, di cui alla presente causa, il
 destinatario, stante la sua temporanea assenza, non ha preso  visione
 dell'atto  di  citazione,  neppure  per equipollenti, senza che possa
 ravvisarsi un suo profilo di colpa, ne'  potra'  piu'  giuridicamente
 prenderne  visione  per  essere decorsi inutilmente i dieci giorni di
 giacenza presso l'Ufficio postale e restituito il plico  al  mittente
 senza  possibilita' di rintracciarlo, con conseguente preclusione del
 diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione;  considerato
 in  conclusione  che questo giudice non puo' accertare la regolarita'
 del contraddittorio (art. 101  del  c.p.c.),  ne'  puo'  pronunciarsi
 sulla  contumacia  (artt.  171  del  c.p.c. e 59 delle disp. att. del
 c.p.c.), ne' dare eventualmente i provvedimenti di cui  all'art.  291
 del  c.p.c.,  ne'  statuire  sulla domanda attrice se prima non viene
 accertata la regolarita' della notifica che dipende dalla risoluzione
 della  questione di legittimita' costituzionale relativa agli artt. 7
 e 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella fonte applicabile  al
 caso  di  specie;  ritenuta  quindi  la  rilevanza e la non manifesta
 infondatezza delle questioni prospettate; vista altresi'  l'ordinanza
 di  codesta  Corte  n.  429  del  24  marzo  1988 e ritenendo di aver
 eliminato i motivi di inammissibilita' ivi denunciati.
                                P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Solleva  d'ufficio  la  questione  di  legittimita' costituzionale
 degli artt. 7 e 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in  relazione
 agli  artt.  24, primo e secondo comma, 2, 16 e 32 della Costituzione
 nella parte in cui dispongono che, qualora l'agente postale non possa
 recapitare  il  plico  per  temporanea assenza del destinatario o per
 mancanza, inidoneita' o assenza delle persone abilitate  a  riceverlo
 in  luogo  del  destinatario,  la  notifica,  con il solo rilascio di
 avviso mediante affissione alla porta di ingresso o immissione  nella
 cassetta  della  corrispondenza,  si abbia per eseguita decorsi dieci
 giorni dalla data del deposito del plico nell'ufficio postale e nella
 parte  in  cui  non  consentono,  stante la restituzione del plico al
 mittente, che il destinatario possa comunque prenderne visione;
    Sospende il presente giudizio;
    Ordina  alla cancelleria di trasmettere la presente ordinanza alla
 Corte costituzionale e di notificarla  alle  parti  in  causa  ed  al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  nonche' di comunicarla ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Genova, addi' 22 marzo 1989
                    Il giudice conciliatore: CINGANO

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