N. 632 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 luglio 1989

                                 N. 632
 Ordinanza  emessa  il  27  luglio  1989  dal  pretore  di  Latina nel
 procedimento civile vertente tra Ballotta Luigi e la Cassa  nazionale
 di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti
 Previdenza - Ingegneri, architetti e geometri - Pensione di vecchiaia
 - Riduzione a due terzi per il titolare che resti iscritto all'albo -
 Irrazionalita'  -  Disparita'  di trattamento rispetto alla categoria
 degli ingegneri ex dipendenti di enti pubblici o privati  -  Richiamo
 alla sentenza n. 1008/1988.
 (Legge 3 gennaio 1981, n. 6, art. 2, quinto comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.51 del 20-12-1989 )
                               IL PRETORE
    A scioglimento della riserva che precede;
    Letti gli atti di causa;
                            OSSERVA IN FATTO
    Il  ricorrente  ing.  Luigi  Ballotta,  libero  professionista  e'
 iscritto dal 30 giugno 1951 all'albo professionale degli ingegneri di
 Piacenza; ha maturato il diritto a percepire la pensione di vecchiaia
 il 10 novembre 1985.
    La  Cassa  nazionale  di  previdenza  ha  comunicato, percio', che
 l'importo annuo lordo della  pensione  di  spettanza  del  ricorrente
 ammontava a L. 9.214.978.
    Tale  importo viene ridotto, pero', di un terzo ai sensi dell'art.
 2, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6  (cfr.  doc.  2  di
 parte  ric.)  giacche'  il  ricorrente  continua  ad  essere iscritto
 all'albo.
    Il  ricorrente  ha  pertanto depositato ricorso in data 7 febbraio
 1989 chiedendo che  sia  ritenuta  non  manifestamente  infondata  la
 questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2, quinto comma,
 della legge n. 6/1981 in relazione  all'art.  3  della  Costituzione.
 Conseguentemente  ha  richiesto  la  rimessione degli atti alla Corte
 costituzionale.
    E' stata fissata udienza per la comparizione delle parti.
    La  Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti,
 benche' ritualmente citata, non si e' costituita in giudizio.
    Ne e' stata dichiarata la contumacia.
    Cio' premesso il giudicante
                           OSSERVA IN DIRITTO
    Le argomentazioni svolte da parte ricorrente vanno condivise.
    L'art. 2, quinto comma, della predetta legge 3 gennaio 1981, n. 6,
 prescrive infatti che "il titolare della pensione che resti nell'albo
 professionale  ha  diritto ad una pensione pari a due terzi di quella
 determinata secondo i commi precedenti".
    La  predetta disposizione appare incongruente, e contraddittoria e
 non ragionevole sia se considerata in se stessa, sia se  valutata  in
 rapporto  ad  altre  categorie  professionali o alla stessa categoria
 professionale degli ingegneri che  hanno  prestato  attivita'  presso
 enti pubblici o privati.
    Infatti  gli  ingegneri dipendenti da enti pubblici o privati, una
 volta maturato il diritto a pensione, pur rimanendo iscritti all'albo
 professionale  non  subiscono  alcuna  decurtazione dell'ammontare di
 pensione.
    Tale  disparita' di trattamento appare evidente ove si considerino
 che si tratta di professionisti esercenti  attivita'  omogenee  nella
 medesima  condizione  professionale. Gli ingegneri legati da rapporto
 di lavoro dipendente con enti in costanza del loro rapporto e  quindi
 anche  prima  del pensionamento sono iscritti all'albo professionale;
 possono redigere e firmare progetti; effettuare collaudi; prestare la
 loro opera per arbitrati; accettare consulenze tecniche di ufficio in
 sede penale e civile; compiere ogni altro atto di libera  professione
 al  pari  degli  ingegneri  liberi  professionisti,  non  avvinti  da
 rapporto di lavoro dipendente con enti.
    Una  volta  maturato  il  diritto  a  pensione  e rimasti iscritti
 nell'albo  professionale  i  primi,  non  subiscono  decurtazione  di
 pensione,  mentre  ai  secondi  vengono corrisposti i due terzi della
 pensione spettante ai sensi dei commi precedenti al quinto  dell'art.
 2 della legge n. 6/1981.
    Il  trattamento  economico  posteriore  alla eta' pensionabile non
 appare giustificato dal principio solidaristico.
    Il  contrario orientamento a tale argomentazione era fondato sulla
 decisione n. 132/1984 della Corte costituzionale relativo all'art. 2,
 sesto  comma,  della legge n. 576/1980 (Cassa nazionale di previdenza
 ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori).
    Il ricorso ai principi espressi con tale decisione era dovuto alla
 sostanziale identita' delle norme che regolano cassa avvocati e cassa
 ingegneri  ed  architetti,  alla  sostanziale identicita' della ratio
 legis disincentivare la prosecuzione del  servizio  professionale  da
 parte di quei professionisti che sono gia' in pensione.
    La   Corte   costituzionale,  pero',  con  recente  decisione  (n.
 1008/1988)  ha  affermato  che  una  ratio  di  questo  tipo  sarebbe
 plausibile solo se concorressero due condizioni:
       a) che le pensioni corrisposte dalla cassa attingano mediamente
 un livello idoneo a consentire al pensionato una vita dignitosa;
       b)  che  la  domanda  di servizi nel relativo campo sia rimasta
 stazionaria.
    Le   considerazioni  svolte  dalla  Corte  costituzionale  con  la
 decisione n. 1008/1988 per affermare che nessuna delle due condizioni
 si  e'  verificata  possono  essere  ribadite  anche  a proposito del
 ricorrente. Va rilevato l'esiguo ammontare medio delle pensioni degli
 ingegneri.  Va ribadita anche nel campo professionale degli ingegneri
 che la domanda e' sensibilmente aumentata cosi' che la  continuazione
 dell'attivita'  di lavoro da parte degli ingegneri pensionati (con un
 grado di intensita' decrescente a misura  del  progredire  dell'eta')
 non  puo'  essere  ritenuta  un ostacolo all'accesso dei giovani alla
 professione.
    Ancora,   il   principio   di   solidarieta'   non  giustifica  la
 decurtazione della pensione in relazione alla situazione  finanziaria
 della  cassa  i  cui dedotti avanzi di gestione, stante la contumacia
 della convenuta, non sono stati contestati.
    Infine  il  principio  solidaristico  non  esclude ma concorre col
 principio di proporzionalita' per cui non  si  vede  la  ragione  che
 giustifichi  la  decurtazione  di  una  parte  della  pensione su una
 limitata cerchia della categoria e non su tutti i membri della stessa
 che restano iscritti all'albo dopo il pensionamento.
    Per   le   svolte  argomentazioni  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale sollevata dal ricorrente dell'art.  2,  quinto  comma,
 legge   3   gennaio  1981,  n.  6,  in  relazione  all'art.  3  della
 Costituzione non appare che sia manifestamente infondata.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale per la risoluzione della sollevata eccezione;
    Dispone la sospensione del giudizio in corso;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria  la presente ordinanza di
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia  notificata  al
 Presidente  del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
      Latina, addi' 27 luglio 1989
           Il pretore giudice del lavoro: (firma illeggibile)

 89C1268