N. 633 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 ottobre 1989

                                 N. 633
  Ordinanza  emessa  il  9  ottobre  1989 dal tribunale amministrativo
 regionale per l'Emilia-Romagna, sezione di Parma, sui ricorsi riuniti
 proposti  da  Bocchi  Chiara  ed  altro contro il Provveditorato agli
 studi di Parma
 Istruzione   pubblica  -  Supplenti  annuali  di  educazione  tecnica
 nominati per l'anno 1981-82 dai capi di  istituto  -  Esclusione  del
 conferimento  di  supplenza annuale per altre discipline con atto del
 provveditore  agli  studi,  come  invece  previsto  dalla  legge   n.
 392/1981  per  i docenti di altre materie - Ingiustificata disparita'
 di trattamento dei supplenti annuali di educazione  tecnica  nominati
 per   l'anno  1981-82  dai  presidi  rispetto  ai  docenti  di  altre
 discipline nella stessa situazione giuridica Richiamo  alla  sentenza
 della Corte costituzionale n. 249/1986.
 (Legge 4 luglio 1988, n. 246, art. 11).
 (Cost., art. 3).
(GU n.51 del 20-12-1989 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha  pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti proposti
 da Bocchi Chiara  (ric.  n.  340/1988)  e  da  Rocchi  Pio  (ric.  n.
 341/1988),  rappresentati  e  difesi  dal  proc.  Stefano  Freschi  e
 domiciliati nello studio di qust'ultimo, in  Parma,  via  Antini,  3,
 contro  il Provveditorato agli studi di Parma, rappresentato e difeso
 dall'avvocatura distrettuale dello Stato  di  Bologna  e  domiciliato
 nella  segreteria  della  stessa avvocatura, in Bologna, via Marsala,
 19, per l'annullamento dei decreti del Provveditorato agli  studi  di
 Parma  nn.  14106 e 13654 in data 26 marzo 1988, con i quali e' stata
 disposta l'esclusione dei ricorrenti dalla graduatoria ad esaurimento
 di   cui   alla   legge  n.   264/1988  per  le  classi  di  concorso
 rispettivamente XX e XXXIX  e  per  l'accertamento  del  diritto  dei
 ricorrenti alla iscrizione nella graduatoria stessa;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di costituzione in giudizio del provveditorato agli
 studi di Parma;
    Viste  le memorie prodotte dai ricorrenti a sostegno delle proprie
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Nessuno  e'  presente  per  le  parti  alla pubblica udienza del 9
 ottobre 1989;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    Con  analoghi  ricorsi  notificati al Provveditorato agli studi di
 Parma, Pio Rocchi e Chiara  Bocchi  hanno  impugnato  i  decreti  del
 provveditore  nn.  14106 e 13654 in data 26 marzo 1988 con i quali e'
 stata disposta la loro esclusione dalla graduatoria ad esaurimento di
 cui  alla legge n. 264/1988 per le classi di concorso rispettivamente
 XX (costruzioni, tecnica delle costruzioni, disegno tecnico) e  XXXIX
 (educazione  tecnica),  ed  hanno  chiesto  l'accertamento  del  loro
 diritto all'iscrizione nelle graduatorie stesse.
    I  ricorrenti  hanno  premesso  di  essere  stati per diversi anni
 docenti supplenti per l'insegnamento  di  educazione  tecnica  e,  in
 particolare,  nell'anno  scolascito  1981-82 con nomine di presidi di
 scuole medie, a cio' legittimati  per  effetto  dell'art.  1,  ultimo
 comma,  della legge 8 novembre 1979, n. 566 (recante conversione, con
 modificazioni,  del  d.-l.  6  settembre  1979,  n.  434)  il   quale
 precludeva,  per  un triennio a partire dall'anno scolastico 1979-80,
 il ricorso ad incarichi, per l'insegnamento in  questione,  da  parte
 dei Provveditori agli studi.
    Conseguentemente  l'ordinanza  ministeriale  30  aprile 1980 aveva
 stabilito che le cattedre, le cattedre orario e le ore d'insegnamento
 di  tale  disciplina  dopo  l'utilizzazione  dei docenti di ruolo, le
 sistemazioni ed  i  trasferimenti  dei  docenti  incaricati  a  tempo
 indeterminato  fossero  coperte mediante il conferimento di supplenze
 dei capi d'istituto.
    Con  i provvedimenti impugnati il provveditore agli studi di Parma
 dava applicazione all'art. 11 della legge 4 luglio 1988, n.  246,  di
 conversione del d.-l. 3 maggio 1988, n. 140, relativa all'ampliamento
 delle sanatorie con immissione nei ruoli di  docenti  incaricati,  di
 cui  alla  legge  20  maggio 1982, n. 270, respingendo le domande dei
 ricorrenti in difetto del requisito della nomina, per l'anno 1981/82,
 conferita  dal provveditore agli studi e non gia' da capo d'istituto.
    I  ricorrenti  deducono,  al  riguardo,  il  complesso  motivo  di
 violazione ed erronea interpretazione della legge 4 luglio  1988,  n.
 246,  e  in  via subordinata, d'illegittimita' derivata per contrasto
 dell'art. 11 della legge n. 246/1988 con  gli  artt.  3  e  97  della
 Costituzione.
    Premessa  una breve esposizione delle modificazioni legislative in
 tema  di  conferimento  di  incarichi  e  supplenze,   i   ricorrenti
 sostengono  che  nessuna  differenza  sostanziale  vi  sarebbe fra le
 funzioni di supplente annuale a seguito di  nomina  dei  Provveditori
 agli  studi  rispetto  a  quelle  dei  supplenti  nominati  dai  capi
 d'istituto; che  le  differenze  quanto  all'organo  competente  alle
 nomine si sarebbero determinate per stratificazione normativa; che il
 legislatore  si  sarebbe  probabilmente  dimenticato  delle   diverse
 competenze  in  esame,  tanto  da  far  ritenere  la  possibilita' di
 un'estensione in via  interpretativa  della  disposizione  di  favore
 contenuta  nella  legge n. 246/1988; e che, in caso contrario, l'art.
 11 di  quest'ultima  legge  sarebbe  affetto  da  illegittimita'  per
 violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
    Con memoria, i ricorrenti hanno insistito nei loro assunti.
    Con   controricorso,   l'avvocatura   dello   Stato  ha  sostenuto
 l'infondatezza delle censure proposte.
                             D I R I T T O
    I   due   ricorsi   devono   essere  preliminarmente  riuniti  per
 l'identita' delle questioni trattate.
    Appare  necessaria  una breve esposizione in ordine al susseguirsi
 della legislazione in materia di incarichi e supplenze e di nomina in
 ruolo del personale docente c.d. "precario".
    Com'e' noto, a seguito dell'entrata in vigore della legge 9 agosto
 1978, n. 463, veniva notevolmente modificata la disciplina precedente
 di  cui  alla  legge  13 giugno 1969, n. 282 - fondata essenzialmente
 sull'incarico dei docenti a tempo indeterminato - prevedendosi che il
 personale  docente,  abilitato  e  non abilitato, venisse assunto con
 incarico annuale da parte dei Provveditori agli studi.
    Tale  sistema,  peraltro, subiva una quasi immediata correzione e,
 per effetto di alcuni provvedimenti legislativi  (quali  il  d.-l.  6
 settembre  1979, n. 434, conv. nella legge 8 novembre 1979, n. 566, e
 il d.-l. 6 giugno 1981, n. 281, conv. nella legge 24 luglio 1981,  n.
 392),  gli  incarichi  annuali  venivano reiteratamente prorogati, da
 ultimo vietandosene il conferimento di nuovi (art. 1 della  legge  n.
 392/1981,  di  sostituzione  dell'art.  3,  primo comma, del d.-l. n.
 281/1981)   per   l'anno   scolastico   1981/82,    e    prevedensosi
 esclusivamente  il  conferimento  di  supplenze  annuali da parte dei
 provveditori agli studi.
    Rimaneva  ovviamente  ferma  la  possibilita'  da  parte  dei capi
 d'istituto di conferire, in via residuale, supplenze anche annuali.
    Con  legge 20 maggio 1982, n. 270, il legislatore tentava altresi'
 di  risolvere  la   situazione   del   personale   c.d.   "precario",
 disponendone  l'immissione  in  ruolo  a determinati requisiti, fra i
 quali quello del possesso di un incarico.
    La  legge, formulata alla fine dell'anno scolastico 1980-81, per i
 tempi di approvazione nei due rami del  Parlamento  allungatisi  fino
 alla  fine  dell'anno  successivo,  non considerava la situazione dei
 supplenti annuali dell'anno scolastico  1981-82  (tali,  come  si  e'
 visto,  per  la  preclusione  nei confronti del conferimento di nuovi
 incarichi).
    Interveniva,  per  i supplenti abilitati, la legge 16 luglio 1984,
 n. 326, la quale all'art. 3 estendeva  ai  medesimi  i  benefici  del
 conseguimento  preferenziale dell'abilitazione e dell'inserimento nei
 ruoli di cui alla legge n. 270/1982 e, per i supplenti non abilitati,
 la sentenza n. 249/1986 della Corte costituzionale, la quale rilevava
 la mancanza di un fondamento nel trattamento diseguale riservato agli
 insegnanti  non  abilitati  a  seconda  che  avessero  conseguito  un
 incarico nell'anno 1980-81 o  che  per  l'anno  1981-82  non  avevano
 potuto  conseguire  che  una  supplenza  annuale, ed affermava che la
 posizione  di  supplente   annuale   non   poteva   essere   valutata
 diversamente   da   quella  di  incaricato,  conferita  dalla  stessa
 autorita' - il  provveditore  agli  studi  -  ed  identica  quanto  a
 fattispecie sostanziale.
    Peraltro,   relativamente  agli  insegnanti  nella  disciplina  di
 educazione tecnica, per la  cronica  situazione  di  saturazione  dei
 ruoli e della sovrabbondanza di aspiranti alla nomina, il legislatore
 aveva, in un certo senso, anticipato la riforma precludendo,  gia'  a
 partire  dall'entrata  in  vigore  del d.-l. n. 434/1979 (conv. nella
 legge n. 566/1989: v. in particolare l'art. 1, ultimo comma, di  tale
 legge),  la  possibilita'  di  conseguimento  di  nuovi  incarichi, e
 prorogando gli incarichi annuali gia' conferiti (art. 1, primo comma,
 del d.-l. n. 434/1979).
    E'  importante  notare  che  all'epoca  non era ancora prevista la
 possibilita', a seguito del blocco  degli  incarichi,  da  parte  del
 Provveditore  agli studi di conferire supplenze annuali (possibilita'
 introdotta, infatti, dalla legge n. 392/1981), per  cui  il  relativo
 potere rimaneva, secondo i principi in vigore, ai capi d'istituto.
    Tale   disciplina   speciale   rimaneva   in   vigore  anche  dopo
 l'emanazione dei  provvedimenti  di  cui  ai  dd.ll.  n.  434/1979  e
 281/1981,  e  relative  leggi  di  conversione,  come,  fra  l'altro,
 ritenuto pacificamente dall'amministrazione della pubblica istruzione
 nelle   circolari   ed   ordinanze   al   riguardo   e  dalla  difesa
 dell'avvocatura dello Stato nel presente giudizio (v. a pag. 7  della
 memoria  nella  quale  si  afferma  con  "per  lo  specifico  settore
 d'insegnamento gia' con il d.-l. n. 434/1979 e la relativa  legge  di
 conversione  si  e'  inteso  adotare  misure  idonee  ad  evitare  la
 formazione di altro personale precario,  anticipandosi  con  cio'  il
 programma insito, per la generalita' degli insegnanti, nella legge n.
 270/1982").
    Cio'  premesso,  ritiene  il  collegio che la tesi proposta in via
 principale  dalla  difesa  dei  ricorrenti  -  secondo  la  quale  il
 significato  della legge n. 246/1988 dovrebbe estendersi ai supplenti
 di  applicazioni  tecniche  nominati  per  l'anno  1981-82  dai  capi
 d'istituto - sia infondata.
    Sia  dalle inequivoche espressioni letterali usate dal legislatore
 che dall'intenzione di quest'ultimo di occuparsi  esclusivamente  dei
 nominati dal provveditore agli studi per adeguarsi al contenuto della
 sentenza n. 249/1986 della Corte costituzionale, anche essa  riferita
 a  tali  categorie  di docenti, deve ritenersi che la concessione del
 beneficio non possa prescindere dal possesso del requisito in  esame.
    Tale doverosa interpretazione pone peraltro le premesse per dubbi,
 non manifestamente infondati, d'illegittimita' della disposizione per
 violazione dell'art. 3 della Costituzione.
    Gia'  si  e' rilevato, infatti, come la Corte costituzionale abbia
 ritenuto che un regime di preclusione degli  incarichi  la  supplenza
 annuale,  sia  pure diversamente nominata, non sia in sostanza che un
 incarico annuale.
    Benche'  tali  considerazioni  fossero state formulate a proposito
 delle supplenze  conferite  dal  provveditore  agli  studi  esse  non
 possono  non  valere  a  proposito  degli  insegnanti di applicazioni
 tecniche con nomina annuale per l'anno 1981-82, ai  quali  era  stata
 preclusa  la  possibilita'  di  incarichi  e comunque di supplenze da
 parte del provveditore agli studi indipendentemente dal  possesso  di
 determinati  requisiti  (titolo  di  studio, abilitazione, ecc.), e i
 quali non  erano  stati  presi  in  considerazione  dalla  successiva
 legislazione  di  sanatoria evidentemente per una semplice ragione di
 difetto di coordinamento delle diverse disposizioni.
    In  tale situazione sembra potersi dubitare della leggittimita' di
 una siffatta disparita' di trattamento  non  fondata  su  circostanze
 obiettivamente   considerabili  (quali  il  possesso  di  determinati
 requisiti)  bensi',  come  in  sostanza  e'  stato  sopra   rilevato,
 derivante da una sedimentazione normativa per effetto della quale non
 e'  stato  coerentemente  estesa,  per  una  mera  disattenzione  del
 legislatore,  all'insegnamento  di educazione tecnica la possibilita'
 (introdotta con la legge n. 392/1981) del conferimento  di  supplenza
 delle altre discipline con atti dei provveditori agli studi.
    La questione, in quanto rilevante - in quanto dal suo accoglimento
 deriverebbe il diritto dei ricorrenti ad ottenere i benefici tendenti
 alla  sistemazione in ruolo - dev'essere sottoposta al giudizio della
 Corte costituzionale.
                                P. Q. M.
    Ritenuta  rilevante  e non manifestamente infondata l'eccezione di
 incostituzionalita', per violazione dell'art. 3  della  Costituzione,
 dell'art.  11  della  legge 4 luglio 1988, n. 246, nella parte in cui
 non estende i benefici della  legge  agli  insegnanti  di  educazione
 tecnica  nella scuola media nominati nell'anno scolastico 1981-82 con
 atto dei capi d'istituto,
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina che a cura della segreteria i fascicoli dei ricorsi riuniti
 vengano trasmessi alla cancelleria della Corte costituzionale per una
 pronuncia in ordine alla questione proposta;
    Ordina che questa ordinanza venga notificata alle parti in causa e
 comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
    Cosi' deciso in Parlamento, addi' 9 ottobre 1989.
                   Il presidente: (firma illeggibile)
                         Il consigliere rel. est.: (firma illeggibile)
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