N. 633 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 ottobre 1989
N. 633 Ordinanza emessa il 9 ottobre 1989 dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sezione di Parma, sui ricorsi riuniti proposti da Bocchi Chiara ed altro contro il Provveditorato agli studi di Parma Istruzione pubblica - Supplenti annuali di educazione tecnica nominati per l'anno 1981-82 dai capi di istituto - Esclusione del conferimento di supplenza annuale per altre discipline con atto del provveditore agli studi, come invece previsto dalla legge n. 392/1981 per i docenti di altre materie - Ingiustificata disparita' di trattamento dei supplenti annuali di educazione tecnica nominati per l'anno 1981-82 dai presidi rispetto ai docenti di altre discipline nella stessa situazione giuridica Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 249/1986. (Legge 4 luglio 1988, n. 246, art. 11). (Cost., art. 3).(GU n.51 del 20-12-1989 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti proposti da Bocchi Chiara (ric. n. 340/1988) e da Rocchi Pio (ric. n. 341/1988), rappresentati e difesi dal proc. Stefano Freschi e domiciliati nello studio di qust'ultimo, in Parma, via Antini, 3, contro il Provveditorato agli studi di Parma, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna e domiciliato nella segreteria della stessa avvocatura, in Bologna, via Marsala, 19, per l'annullamento dei decreti del Provveditorato agli studi di Parma nn. 14106 e 13654 in data 26 marzo 1988, con i quali e' stata disposta l'esclusione dei ricorrenti dalla graduatoria ad esaurimento di cui alla legge n. 264/1988 per le classi di concorso rispettivamente XX e XXXIX e per l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla iscrizione nella graduatoria stessa; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del provveditorato agli studi di Parma; Viste le memorie prodotte dai ricorrenti a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa; Nessuno e' presente per le parti alla pubblica udienza del 9 ottobre 1989; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue; F A T T O Con analoghi ricorsi notificati al Provveditorato agli studi di Parma, Pio Rocchi e Chiara Bocchi hanno impugnato i decreti del provveditore nn. 14106 e 13654 in data 26 marzo 1988 con i quali e' stata disposta la loro esclusione dalla graduatoria ad esaurimento di cui alla legge n. 264/1988 per le classi di concorso rispettivamente XX (costruzioni, tecnica delle costruzioni, disegno tecnico) e XXXIX (educazione tecnica), ed hanno chiesto l'accertamento del loro diritto all'iscrizione nelle graduatorie stesse. I ricorrenti hanno premesso di essere stati per diversi anni docenti supplenti per l'insegnamento di educazione tecnica e, in particolare, nell'anno scolascito 1981-82 con nomine di presidi di scuole medie, a cio' legittimati per effetto dell'art. 1, ultimo comma, della legge 8 novembre 1979, n. 566 (recante conversione, con modificazioni, del d.-l. 6 settembre 1979, n. 434) il quale precludeva, per un triennio a partire dall'anno scolastico 1979-80, il ricorso ad incarichi, per l'insegnamento in questione, da parte dei Provveditori agli studi. Conseguentemente l'ordinanza ministeriale 30 aprile 1980 aveva stabilito che le cattedre, le cattedre orario e le ore d'insegnamento di tale disciplina dopo l'utilizzazione dei docenti di ruolo, le sistemazioni ed i trasferimenti dei docenti incaricati a tempo indeterminato fossero coperte mediante il conferimento di supplenze dei capi d'istituto. Con i provvedimenti impugnati il provveditore agli studi di Parma dava applicazione all'art. 11 della legge 4 luglio 1988, n. 246, di conversione del d.-l. 3 maggio 1988, n. 140, relativa all'ampliamento delle sanatorie con immissione nei ruoli di docenti incaricati, di cui alla legge 20 maggio 1982, n. 270, respingendo le domande dei ricorrenti in difetto del requisito della nomina, per l'anno 1981/82, conferita dal provveditore agli studi e non gia' da capo d'istituto. I ricorrenti deducono, al riguardo, il complesso motivo di violazione ed erronea interpretazione della legge 4 luglio 1988, n. 246, e in via subordinata, d'illegittimita' derivata per contrasto dell'art. 11 della legge n. 246/1988 con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. Premessa una breve esposizione delle modificazioni legislative in tema di conferimento di incarichi e supplenze, i ricorrenti sostengono che nessuna differenza sostanziale vi sarebbe fra le funzioni di supplente annuale a seguito di nomina dei Provveditori agli studi rispetto a quelle dei supplenti nominati dai capi d'istituto; che le differenze quanto all'organo competente alle nomine si sarebbero determinate per stratificazione normativa; che il legislatore si sarebbe probabilmente dimenticato delle diverse competenze in esame, tanto da far ritenere la possibilita' di un'estensione in via interpretativa della disposizione di favore contenuta nella legge n. 246/1988; e che, in caso contrario, l'art. 11 di quest'ultima legge sarebbe affetto da illegittimita' per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Con memoria, i ricorrenti hanno insistito nei loro assunti. Con controricorso, l'avvocatura dello Stato ha sostenuto l'infondatezza delle censure proposte. D I R I T T O I due ricorsi devono essere preliminarmente riuniti per l'identita' delle questioni trattate. Appare necessaria una breve esposizione in ordine al susseguirsi della legislazione in materia di incarichi e supplenze e di nomina in ruolo del personale docente c.d. "precario". Com'e' noto, a seguito dell'entrata in vigore della legge 9 agosto 1978, n. 463, veniva notevolmente modificata la disciplina precedente di cui alla legge 13 giugno 1969, n. 282 - fondata essenzialmente sull'incarico dei docenti a tempo indeterminato - prevedendosi che il personale docente, abilitato e non abilitato, venisse assunto con incarico annuale da parte dei Provveditori agli studi. Tale sistema, peraltro, subiva una quasi immediata correzione e, per effetto di alcuni provvedimenti legislativi (quali il d.-l. 6 settembre 1979, n. 434, conv. nella legge 8 novembre 1979, n. 566, e il d.-l. 6 giugno 1981, n. 281, conv. nella legge 24 luglio 1981, n. 392), gli incarichi annuali venivano reiteratamente prorogati, da ultimo vietandosene il conferimento di nuovi (art. 1 della legge n. 392/1981, di sostituzione dell'art. 3, primo comma, del d.-l. n. 281/1981) per l'anno scolastico 1981/82, e prevedensosi esclusivamente il conferimento di supplenze annuali da parte dei provveditori agli studi. Rimaneva ovviamente ferma la possibilita' da parte dei capi d'istituto di conferire, in via residuale, supplenze anche annuali. Con legge 20 maggio 1982, n. 270, il legislatore tentava altresi' di risolvere la situazione del personale c.d. "precario", disponendone l'immissione in ruolo a determinati requisiti, fra i quali quello del possesso di un incarico. La legge, formulata alla fine dell'anno scolastico 1980-81, per i tempi di approvazione nei due rami del Parlamento allungatisi fino alla fine dell'anno successivo, non considerava la situazione dei supplenti annuali dell'anno scolastico 1981-82 (tali, come si e' visto, per la preclusione nei confronti del conferimento di nuovi incarichi). Interveniva, per i supplenti abilitati, la legge 16 luglio 1984, n. 326, la quale all'art. 3 estendeva ai medesimi i benefici del conseguimento preferenziale dell'abilitazione e dell'inserimento nei ruoli di cui alla legge n. 270/1982 e, per i supplenti non abilitati, la sentenza n. 249/1986 della Corte costituzionale, la quale rilevava la mancanza di un fondamento nel trattamento diseguale riservato agli insegnanti non abilitati a seconda che avessero conseguito un incarico nell'anno 1980-81 o che per l'anno 1981-82 non avevano potuto conseguire che una supplenza annuale, ed affermava che la posizione di supplente annuale non poteva essere valutata diversamente da quella di incaricato, conferita dalla stessa autorita' - il provveditore agli studi - ed identica quanto a fattispecie sostanziale. Peraltro, relativamente agli insegnanti nella disciplina di educazione tecnica, per la cronica situazione di saturazione dei ruoli e della sovrabbondanza di aspiranti alla nomina, il legislatore aveva, in un certo senso, anticipato la riforma precludendo, gia' a partire dall'entrata in vigore del d.-l. n. 434/1979 (conv. nella legge n. 566/1989: v. in particolare l'art. 1, ultimo comma, di tale legge), la possibilita' di conseguimento di nuovi incarichi, e prorogando gli incarichi annuali gia' conferiti (art. 1, primo comma, del d.-l. n. 434/1979). E' importante notare che all'epoca non era ancora prevista la possibilita', a seguito del blocco degli incarichi, da parte del Provveditore agli studi di conferire supplenze annuali (possibilita' introdotta, infatti, dalla legge n. 392/1981), per cui il relativo potere rimaneva, secondo i principi in vigore, ai capi d'istituto. Tale disciplina speciale rimaneva in vigore anche dopo l'emanazione dei provvedimenti di cui ai dd.ll. n. 434/1979 e 281/1981, e relative leggi di conversione, come, fra l'altro, ritenuto pacificamente dall'amministrazione della pubblica istruzione nelle circolari ed ordinanze al riguardo e dalla difesa dell'avvocatura dello Stato nel presente giudizio (v. a pag. 7 della memoria nella quale si afferma con "per lo specifico settore d'insegnamento gia' con il d.-l. n. 434/1979 e la relativa legge di conversione si e' inteso adotare misure idonee ad evitare la formazione di altro personale precario, anticipandosi con cio' il programma insito, per la generalita' degli insegnanti, nella legge n. 270/1982"). Cio' premesso, ritiene il collegio che la tesi proposta in via principale dalla difesa dei ricorrenti - secondo la quale il significato della legge n. 246/1988 dovrebbe estendersi ai supplenti di applicazioni tecniche nominati per l'anno 1981-82 dai capi d'istituto - sia infondata. Sia dalle inequivoche espressioni letterali usate dal legislatore che dall'intenzione di quest'ultimo di occuparsi esclusivamente dei nominati dal provveditore agli studi per adeguarsi al contenuto della sentenza n. 249/1986 della Corte costituzionale, anche essa riferita a tali categorie di docenti, deve ritenersi che la concessione del beneficio non possa prescindere dal possesso del requisito in esame. Tale doverosa interpretazione pone peraltro le premesse per dubbi, non manifestamente infondati, d'illegittimita' della disposizione per violazione dell'art. 3 della Costituzione. Gia' si e' rilevato, infatti, come la Corte costituzionale abbia ritenuto che un regime di preclusione degli incarichi la supplenza annuale, sia pure diversamente nominata, non sia in sostanza che un incarico annuale. Benche' tali considerazioni fossero state formulate a proposito delle supplenze conferite dal provveditore agli studi esse non possono non valere a proposito degli insegnanti di applicazioni tecniche con nomina annuale per l'anno 1981-82, ai quali era stata preclusa la possibilita' di incarichi e comunque di supplenze da parte del provveditore agli studi indipendentemente dal possesso di determinati requisiti (titolo di studio, abilitazione, ecc.), e i quali non erano stati presi in considerazione dalla successiva legislazione di sanatoria evidentemente per una semplice ragione di difetto di coordinamento delle diverse disposizioni. In tale situazione sembra potersi dubitare della leggittimita' di una siffatta disparita' di trattamento non fondata su circostanze obiettivamente considerabili (quali il possesso di determinati requisiti) bensi', come in sostanza e' stato sopra rilevato, derivante da una sedimentazione normativa per effetto della quale non e' stato coerentemente estesa, per una mera disattenzione del legislatore, all'insegnamento di educazione tecnica la possibilita' (introdotta con la legge n. 392/1981) del conferimento di supplenza delle altre discipline con atti dei provveditori agli studi. La questione, in quanto rilevante - in quanto dal suo accoglimento deriverebbe il diritto dei ricorrenti ad ottenere i benefici tendenti alla sistemazione in ruolo - dev'essere sottoposta al giudizio della Corte costituzionale.
P. Q. M. Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalita', per violazione dell'art. 3 della Costituzione, dell'art. 11 della legge 4 luglio 1988, n. 246, nella parte in cui non estende i benefici della legge agli insegnanti di educazione tecnica nella scuola media nominati nell'anno scolastico 1981-82 con atto dei capi d'istituto, Sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della segreteria i fascicoli dei ricorsi riuniti vengano trasmessi alla cancelleria della Corte costituzionale per una pronuncia in ordine alla questione proposta; Ordina che questa ordinanza venga notificata alle parti in causa e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Cosi' deciso in Parlamento, addi' 9 ottobre 1989. Il presidente: (firma illeggibile) Il consigliere rel. est.: (firma illeggibile) 89C1269