N. 532 SENTENZA 30 novembre - 11 dicembre 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Ambiente - Regione Lazio - Titolari di impianti di distribuzione di
 carburanti - Obbligo d'installare pozzi per lo scarico dei
 contenitori delle acque nere degli automezzi - Legge emanata in
 materia non attinente alla competenza regionale - Prestazione
 coattiva irragionevolmente imposta e al di fuori di un intervento
 programmatico unitario - Illegittimita' costituzionale.
 
 (Legge regione Lazio 13 febbraio 1987, n. 16).
 
 (Cost., artt. 3, 23, 41 e 117).
(GU n.50 del 13-12-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale della legge regionale del
 Lazio 13 febbraio 1987, n. 16 (Disciplina per la raccolta delle acque
 di  scarico  degli  automezzi  itineranti),  promossi con le seguenti
 ordinanze:
      1)   ordinanza   emessa   il   6   luglio   1988  dal  Tribunale
 Amministrativo Regionale per il Lazio sul ricorso proposto dalla Soc.
 Api  s.p.a.  contro  il Comune di Latina ed altra, iscritta al n. 260
 del registro ordinanze 1989 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1989;
     2) ordinanza emessa il 6 luglio 1989 dal Tribunale Amministrativo
 Regionale per il Lazio sui ricorsi riuniti proposti dalla s.p.a. Fina
 Italiana  contro il Comune di Tivoli, iscritta al n. 385 del registro
 ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visti  gli  atti  di  costituzione della s.p.a. Api e della s.p.a.
 Fina Italiana;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  24  ottobre  1989  il  Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Uditi  gli avv.ti Vittorio Zammit per la s.p.a. Api e Salvatore A.
 Romano e Sergio Panunzio per la s.p.a. Fina Italiana.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale per il Lazio - nel
 corso di un giudizio promosso per l'annullamento di un  provvedimento
 del  sindaco di Latina, con il quale era stato ordinato al ricorrente
 di installare nei propri impianti per la distribuzione di carburante,
 siti  nel  territorio comunale, fuori del centro urbano, un pozzo per
 la raccolta di acque nere, ai sensi  della  legge  reg.  13  febbraio
 1987,  n.  16 - con ordinanza 6 luglio 1988 (R.O. n. 260 del 1989) ha
 sollevato questione di legittimita' costituzionale di tale legge,  in
 riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 117 della Costituzione.
    Nell'ordinanza  si  espone che il provvedimento impugnato e' stato
 legittimamente emanato in applicazione di detta legge  della  Regione
 Lazio,  la  quale  stabilisce  che,  al  fine  di tutelare l'ambiente
 preservandolo da possibili inquinamenti ed al fine  di  agevolare  il
 turismo   itinerante   dei   possessori  di  automezzi  destinati  al
 campeggio, tutti gl'impianti stradali di distribuzione di carburanti,
 con  esclusione  degl'impianti  posti  sulle  autostrade  e di quelli
 situati nei centri urbani, debbono installare entro un anno un  pozzo
 per  la  raccolta delle acque nere ove gli utenti possano scaricare i
 contenitori dei citati automezzi.
    Secondo  il giudice a quo il legislatore regionale, stabilendo con
 tale legge "quali dotazioni di servizio debbano necessariamente avere
 gl'impianti di distribuzione di carburante", avrebbe legiferato nella
 materia della disciplina della distribuzione dei carburanti, che  non
 rientra,  a  norma  dell'art.  117  della  Costituzione,  tra  quelle
 attribuite  alla  competenza   regionale.   Inoltre,   obbligando   i
 proprietari  degl'impianti stradali di distribuzione dei carburanti a
 costruire e gestire i pozzi anzi detti, avrebbe imposto ad  essi,  in
 contrasto  con  gli  artt. 3 e 23 della Costituzione, una prestazione
 patrimoniale del tutto irrazionale, in quanto non collegata ad alcuna
 forma  di  controprestazione da parte degli utenti del servizio e non
 pertinente al rifornimento  di  carburante,  che  e'  la  prestazione
 tipica erogata dagl'impianti in questione.
    Dinanzi  a questa Corte si e' costituita la s.p.a. Api, ricorrente
 nel giudizio a  quo,  associandosi  alla  richiesta  di  declaratoria
 d'illegittimita' costituzionale.
    2.  - Questione identica e' stata sollevata dallo stesso Tribunale
 Amministrativo Regionale del Lazio con  altra  ordinanza  in  data  6
 luglio  1988, (R.O. n. 385 del 1989), nel corso di una causa analoga.
    Anche  nel  giudizio  cosi'  promosso  si  e'  costituita la parte
 privata chiedendo  la  declaratoria  d'illegittimita'  costituzionale
 della legge impugnata.
    Nelle  note  depositate  ha  dedotto che essa attiene alla materia
 della disciplina dei distributori di carburante e non  a  quella  del
 turismo  o  dell'ambiente. Ha osservato che, anche se la si ritenesse
 pertinente alla disciplina dell'ambiente, l'art. 101, secondo  comma,
 lett.  c)  del  d.P.R. n. 616 del 1977 ha espressamente escluso dalla
 competenza regionale in tema d'inquinamenti  quelli  derivanti  dagli
 "scarichi veicolari".
    Nella  materia della disciplina dei distributori di carburante, le
 regioni hanno solo competenze attuative della  legislazione  statale,
 in  base al combinato disposto degli artt. 7, primo comma e 52, primo
 comma, lett. c) del d.P.R.  n.  616  del  1977.  Peraltro,  la  legge
 impugnata   non   puo'   ritenersi  espressione  di  tale  competenza
 legislativa mancando, rispetto al suo specifico contenuto, una  legge
 statale alla quale dare attuazione.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Le  questioni sollevate sono identiche e pertanto i giudizi
 vanno riuniti per essere decisi con la stessa sentenza.
    2.  - Oggetto della impugnativa e' la legge della Regione Lazio 13
 febbraio 1987,  n.  16,  che  impone  ai  proprietari  d'impianti  di
 distribuzione  di carburanti, situati fuori dai centri urbani e dalle
 autostrade, di installare pozzi per  la  raccolta  delle  acque  nere
 provenienti  dallo  scarico  dei  contenitori  degli automezzi. Nelle
 ordinanze di rimessione si deduce che tale legge contrasta con l'art.
 117  della  Costituzione,  in  quanto  non  e' attinente a materia di
 competenza regionale,  nonche'  con  gli  artt.  3,  23  e  41  della
 Costituzione, avendo imposto ai titolari degl'impianti anzi detti una
 prestazione  coattiva  irragionevole,  perche'  non   collegata   col
 servizio di distribuzione del carburante.
    3.  -  Va  precisato  che  la  legge  regionale  consta di quattro
 articoli. L'art. 1 statuisce che, "al  fine  di  tutelare  l'ambiente
 preservandolo  da  possibili  inquinamenti  e di agevolare il turismo
 itinerante dei possessori di automezzi destinati al campeggio,  tutti
 gli  impianti stradali di distribuzione di carburanti, con esclusione
 degli impianti posti sulle autostrade e di quelli situati nei  centri
 urbani,  debbono  installare  entro  un anno dalla data di entrata in
 vigore della presente legge un pozzo per la raccolta delle acque nere
 ove gli utenti possono scaricare i contenitori dei citati automezzi".
    L'art.  2  determina  le  caratteristiche  che debbono avere detti
 pozzi e stabilisce che lo svuotamento di  essi  avvenga  a  cura  del
 comune  nel  quale  e'  situato  l'impianto ed a spese della regione.
 L'art. 3 detta disposizioni circa  la  realizzazione  sostitutiva  in
 danno  dei  pozzi,  ove  non  vi  abbia  ottemperato  il proprietario
 dell'impianto  e  le  relative  sanzioni  amministrative.  L'art.   4
 determina gli stanziamenti per l'attuazione della legge.
    L'elemento  qualificante della fattispecie normativa e' costituito
 dalla imposizione, al  titolare  dell'impianto  di  distribuzione  di
 carburante,  di  una prestazione consistente nel predisporre appositi
 pozzi, allo scopo di evitare l'inquinamento derivante dagli  scarichi
 di "acque nere" degli "automezzi destinati al campeggio".
    4.   -  La  legge,  imponendo  detta  prestazione,  sia  pure  con
 l'enunciata finalita' di difesa dell'ambiente  e  di  promozione  del
 turismo,  disciplina  una  materia  -  concernente  gli  impianti  di
 distribuzione dei carburanti - che l'art.  117,  primo  comma,  della
 Costituzione, non attribuisce alla competenza normativa regionale.
    E'  da  osservare  inoltre  che  il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
 (art. 52 lett. a) delega  alle  Regioni  soltanto  l'esercizio  delle
 funzioni amministrative concernenti i distributori di carburante.
    Come  questa  Corte  ha  avuto modo di precisare (sent. n. 559 del
 1988), la delega disposta dall'art. 52 cit. e' "traslativa",  con  la
 finalita'    d'integrare    l'esercizio    di    altre   attribuzioni
 amministrative di competenza  propria  delle  regioni.  Operando  sul
 piano   delle   competenze   amministrative   essa  non  si  riflette
 automaticamente sulla  potesta'  normativa  nella  materia  delegata,
 essendo le relative sfere distinte ed autonome.
    E' per questo che il primo comma dell'art. 7 del d.P.R. n. 616 del
 1977 ha statuito che le Regioni, in tutte le materie  delegate  dallo
 Stato,  possono  emanare  norme  legislative  di  organizzazione o di
 spesa, "nonche'  norme  di  attuazione  ai  sensi  dell'ultimo  comma
 dell'art. 117 Cost.".
    La  legge  regionale impugnata non si riferisce all'organizzazione
 della materia, poiche' essa non tocca la ripartizione di  competenze,
 in   base   alla  quale  alla  regione  spetta  la  programmazione  e
 l'indirizzo ed ai  comuni  l'amministrazione  attiva  e  la  gestione
 concreta del settore della distribuzione di carburanti (cfr. sent. n.
 559 del 1988 cit.). Il contenuto  della  legge  si  caratterizza  per
 l'imposizione di una prestazione di fare, e non ha alcun rapporto con
 la materia della spesa. La  legge  non  contiene,  infine,  norme  di
 attuazione  della  legislazione  dello Stato, la quale (cfr. R.D.L. 2
 novembre 1933, n. 1741 e d.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269) non prevede
 alcuna   prestazione  a  carico  dei  titolari  dei  distributori  di
 carburante  in  connessione  con  eventuali   scarichi   di   liquami
 provenienti  dagli  automezzi  destinati al campeggio, ne' in materia
 che possa avere, comunque, riferimento a siffatte attivita'.
    Puo'  concludersi,  pertanto,  che la legge e' stata emanata al di
 fuori delle competenze previste dall'art. 7 del d.P.R.   n.  616  del
 1977.
    5.  -  La  legge  impugnata,  inoltre,  appare  viziata  anche  in
 relazione agli artt. 23 e 3 della Costituzione secondo  le  deduzioni
 del giudice remittente.
    Vero e' che anche le leggi regionali possono imporre prestazioni a
 carico dei privati (sentt. n. 64 del 1965 e n. 148 del 1979), ma tali
 prestazioni  debbono  sempre  essere  caratterizzate  da  criteri  di
 razionalita' e di coerenza; nella  specie  questi  criteri  sono  del
 tutto carenti.
    Non  vi e', infatti, alcun collegamento fra la prestazione imposta
 ai titolari degli impianti  di  distribuzione  di  carburante  ed  il
 servizio  da  questi  prestato.  Ancor piu' irragionevole e', poi, la
 circostanza che non gravi alcun  onere  sui  soggetti  dell'attivita'
 inquinante  e che la prestazione venga ad incidere esclusivamente sul
 titolare dell'impianto, al quale non sono riferibili ne' gli impieghi
 turistici  effettuati  dagli  automezzi  riforniti, ne' i conseguenti
 pregiudizi ambientali. Circa tali pregiudizi, e' da osservare che  la
 legge  enuncia una sua finalita' di impedirli; ma vi provvede in modo
 disorganico e  irrazionale.  La  prescrizione  normativa  e'  infatti
 territorialmente limitata, in quanto si riferisce soltanto all'ambito
 di una regione, mentre la mobilita' della fonte  di  inquinamento  da
 autoveicolo, per essere efficacemente contenuta, dovrebbe presupporre
 interventi programmati  unitariamente  ed  operanti  al  di  la'  del
 territorio   della  singola  regione.  Tale  programmazione  dovrebbe
 trovare, anche alla stregua del piu' recente orientamento  di  questa
 Corte,  nell'intervento unificatore dello Stato la sua idonea misura.
 Invero, l'art. 16 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nello stabilire
 i  princi'pi  ed  i  criteri  della  delega  per  l'attuazione  delle
 direttive C.E.E. concernenti norme in materia  di  inquinamento,  non
 suppone   affatto  che  sia  mantenuta  integra  la  ripartizione  di
 competenze operata in materia di inquinamento dagli artt. 101  e  102
 del  d.P.R.   n. 616 del 1977. L'art. 17 del d.P.R. n. 203 del 1988 -
 che attua l'anzidetta delega - modificando tale ripartizione, mira ad
 unificare  nella  mano  statale i principali poteri anti-inquinamento
 nel settore energetico (sent. n. 101 del 1989).
    Poiche', anche sotto questo aspetto, la legge impugnata non appare
 costituzionalmente corretta, se ne deve dichiarare la illegittimita'.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi, dichiara l'illegittimita' costituzionale della
 legge regionale del Lazio 13 febbraio 1987, n. 16 (Disciplina per  la
 raccolta delle acque di scarico degli automezzi itineranti).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: PESCATORE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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