N. 538 ORDINANZA 30 novembre - 11 dicembre 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi Alterazione in
 misura rilevante - Indeterminatezza della norma incriminatrice -
 Questione gia' dichiarata non fondata (sentenza  n. 247/1989) -
 Manifesta infondatezza.
 
 (D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, primo comma, n. 7, convertito
 in legge 7 agosto 1982, n. 516).
 
 (Cost., artt. 3 e 25, secondo comma).
(GU n.51 del 20-12-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof.
 Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 4, n. 7 del
 decreto-legge 10 luglio  1982,  n.  429  (Norme  per  la  repressione
 dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
 e per agevolare la definizione delle pendenze in materia  tributaria)
 convertito  in  legge  7  agosto 1982, n. 516, promossi con ordinanze
 emesse il 10 febbraio, il 14 marzo e l'11 aprile 1989  dal  Tribunale
 di  Forli';  il  25  gennaio  1989  dal  Tribunale  di Isernia; il 17
 febbraio 1989 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di  Trieste;
 il 1› febbraio 1989 (n. 2 ordd.) e l'8 febbraio 1989 dal Tribunale di
 Pinerolo; il 24 gennaio, il 26 gennaio  e  il  30  gennaio  1989  dal
 Tribunale  di  Modena,  iscritte ai nn. 238, 246, 254, 266, 267, 268,
 269, 273, 287, 288 e 289 del registro  ordinanze  1989  e  pubblicate
 nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 20, 22, 23 e 24, prima
 serie speciale, dell'anno 1989;
    Visti  gli  atti  d'intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 4 ottobre 1989 il Giudice
 relatore Renato Dell'Andro;
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di Forli', con tre ordinanze emesse,
 rispettivamente, il 10 febbraio, il 14 marzo e l'11 aprile  del  1989
 (Reg.  ord.  nn.  238,  246 e 273/1989); il Tribunale di Isernia, con
 ordinanza 25 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 254/1989); il  Tribunale  di
 Pinerolo,  con  due  ordinanze  del 1› febbraio 1989 e con una dell'8
 febbraio 1989 (Reg. ord. nn. 267, 268 e 269/1989);  il  Tribunale  di
 Modena,  con tre ordinanze emesse, rispettivamente, nei giorni 24, 26
 e 30 gennaio 1989 (Reg. ord. nn. 287,  288  e  289/1989)  nonche'  il
 Giudice  istruttore  presso il Tribunale di Trieste, con ordinanza 17
 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 266/1989) hanno sollevato, in riferimento
 agli  artt.  3  e 25, secondo comma, Cost., questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-  legge  10
 luglio  1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516,
 nella parte in  cui  prevede  come  elemento  costitutivo  del  reato
 l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione;
      che  in  tutti  i  giudizi  e'  intervenuto  il  Presidente  del
 Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 generale  dello  Stato  ed  ha  concluso  per  l'inammissibilita'  o,
 comunque, per l'infondatezza della questione;
    Considerato   che,   in  ragione  dell'identita'  delle  questioni
 sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;
      che, con sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato la
 non fondatezza, in riferimento agli artt.  3  e  25,  secondo  comma,
 Cost.,  della  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 4,
 primo comma, n. 7 del decreto-legge 10  luglio  1982,  n.  429,  come
 convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516;
      che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti nuovi o
 diversi rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte  con  la  citata
 decisione;
      che,   pertanto,   la   sollevata   questione   di  legittimita'
 costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7  del  decreto-legge  10
 luglio  1982,  n.  429  (Norme  per  la  repressione dell'evasione in
 materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per  agevolare
 la  definizione delle pendenze in materia tributaria) come convertito
 in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in riferimento agli  artt.
 3  e  25,  secondo  comma,  Cost.,  dal  Tribunale di Forli', con tre
 ordinanze emesse, rispettivamente, il 10 febbraio, il 14 marzo e l'11
 aprile  1989  (Reg.  ord.  nn. 238, 246 e 273/1989); dal Tribunale di
 Isernia, con ordinanza 25 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 254/1989);  dal
 Tribunale  di  Pinerolo  con due ordinanze del 1› febbraio 1989 e con
 una dell'8 febbraio 1989 (Reg. ord. nn. 267,  268  e  269/1989);  dal
 Tribunale  di  Modena, con tre ordinanze emesse, rispettivamente, nei
 giorni 24, 26 e 30 gennaio 1989 (Reg. ord. nn. 287, 288  e  289/1989)
 nonche'  dal  Giudice  istruttore presso il Tribunale di Trieste, con
 ordinanza 17 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 266/1989).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.
                          Il Presidente: CONSO
                        Il redattore: DELL'ANDRO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C1295