N. 538 ORDINANZA 30 novembre - 11 dicembre 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi Alterazione in misura rilevante - Indeterminatezza della norma incriminatrice - Questione gia' dichiarata non fondata (sentenza n. 247/1989) - Manifesta infondatezza. (D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, primo comma, n. 7, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516). (Cost., artt. 3 e 25, secondo comma).(GU n.51 del 20-12-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 4, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, promossi con ordinanze emesse il 10 febbraio, il 14 marzo e l'11 aprile 1989 dal Tribunale di Forli'; il 25 gennaio 1989 dal Tribunale di Isernia; il 17 febbraio 1989 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Trieste; il 1 febbraio 1989 (n. 2 ordd.) e l'8 febbraio 1989 dal Tribunale di Pinerolo; il 24 gennaio, il 26 gennaio e il 30 gennaio 1989 dal Tribunale di Modena, iscritte ai nn. 238, 246, 254, 266, 267, 268, 269, 273, 287, 288 e 289 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 20, 22, 23 e 24, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro; Ritenuto che il Tribunale di Forli', con tre ordinanze emesse, rispettivamente, il 10 febbraio, il 14 marzo e l'11 aprile del 1989 (Reg. ord. nn. 238, 246 e 273/1989); il Tribunale di Isernia, con ordinanza 25 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 254/1989); il Tribunale di Pinerolo, con due ordinanze del 1 febbraio 1989 e con una dell'8 febbraio 1989 (Reg. ord. nn. 267, 268 e 269/1989); il Tribunale di Modena, con tre ordinanze emesse, rispettivamente, nei giorni 24, 26 e 30 gennaio 1989 (Reg. ord. nn. 287, 288 e 289/1989) nonche' il Giudice istruttore presso il Tribunale di Trieste, con ordinanza 17 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 266/1989) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto- legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione; che in tutti i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ed ha concluso per l'inammissibilita' o, comunque, per l'infondatezza della questione; Considerato che, in ragione dell'identita' delle questioni sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti; che, con sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato la non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516; che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte con la citata decisione; che, pertanto, la sollevata questione di legittimita' costituzionale va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., dal Tribunale di Forli', con tre ordinanze emesse, rispettivamente, il 10 febbraio, il 14 marzo e l'11 aprile 1989 (Reg. ord. nn. 238, 246 e 273/1989); dal Tribunale di Isernia, con ordinanza 25 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 254/1989); dal Tribunale di Pinerolo con due ordinanze del 1 febbraio 1989 e con una dell'8 febbraio 1989 (Reg. ord. nn. 267, 268 e 269/1989); dal Tribunale di Modena, con tre ordinanze emesse, rispettivamente, nei giorni 24, 26 e 30 gennaio 1989 (Reg. ord. nn. 287, 288 e 289/1989) nonche' dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Trieste, con ordinanza 17 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 266/1989). Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989. Il Presidente: CONSO Il redattore: DELL'ANDRO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C1295