N. 550 ORDINANZA 30 novembre - 14 dicembre 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Filiazione - Dichiarazione giudiziale di paternita' o maternita'
 naturale - Competenza del tribunale dei minori - Questione gia'
 dichiarata non fondata (sentenza n. 193/1987) e manifestamente
 infondata (ordinanza n. 395/1987) - Manifesta infondatezza.
 
 (R.D. 30 marzo 1942, n. 318, art. 38, primo comma).
 
 (Cost., artt. 3, 24 e 102).
(GU n.51 del 20-12-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 68 della
 legge   4   maggio   1983,   n.184   (Disciplina   dell'adozione    e
 dell'affidamento  dei  minori),  e  38,  primo comma, disposizioni di
 attuazione del codice civile, promosso  con  ordinanza  emessa  il  5
 novembre 1987 dal Tribunale di Pisa nel procedimento civile tra Rauss
 Carla e Gagliardi  Baldassarre,  iscritta  al  n.  286  del  registro
 ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il  Tribunale di Pisa, con ordinanza del 5 novembre
 1987,  ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  24   della
 Costituzione,   questione   di   legittimita'   "dell'art.  68  Legge
 n.184/1983, il quale, modificando il primo comma dell'art.  38  Disp.
 Att.  al  Codice  Civile,  ha  attribuito al Tribunale per i Minori i
 provvedimenti  contemplati  dall'art.  269  primo  comma  C.C.,   con
 riferimento ai casi riguardanti i minorenni";
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata manifestamente
 infondata, perche' gia' dichiarata non fondata con sentenza n.193 del
 1987 e manifestamente infondata con ordinanza n. 395 del 1987;
    Considerato  che, in effetti, questioni aventi ad oggetto la norma
 denunciata - da individuarsi, piu' precisamente, nell'art. 38,  primo
 comma,  del  regio  decreto  30  marzo 1942, n. 318, quale sostituito
 dall'art. 68  della  legge  4  maggio  1983,  n.  184  -  sono  state
 dichiarate, in riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione, non
 fondate con sentenza n. 193 del 1987 e manifestamente  infondate  con
 ordinanza  n.  395  del  1987  e  che  l'ordinanza di rimessione, pur
 sottoponendo per la prima volta al vaglio della Corte il  riferimento
 all'art. 24 della Costituzione, non adduce argomenti diversi rispetto
 a quelli gia' esaminati nelle precedenti occasioni;
    Visti  gli  artt.26,  secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 38, primo comma, del regio decreto 30  marzo
 1942,  n.  318  (Disposizioni  per  l'attuazione  del codice civile e
 disposizioni transitorie), quale sostituito dall'art. 68 della  legge
 4  maggio  1983,  n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento
 dei minori), sollevata, in  riferimento  agli  artt.  3  e  24  della
 Costituzione,  dal  Tribunale  di Pisa con l'ordinanza del 5 novembre
 1987.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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