N. 550 ORDINANZA 30 novembre - 14 dicembre 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Filiazione - Dichiarazione giudiziale di paternita' o maternita' naturale - Competenza del tribunale dei minori - Questione gia' dichiarata non fondata (sentenza n. 193/1987) e manifestamente infondata (ordinanza n. 395/1987) - Manifesta infondatezza. (R.D. 30 marzo 1942, n. 318, art. 38, primo comma). (Cost., artt. 3, 24 e 102).(GU n.51 del 20-12-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 68 della legge 4 maggio 1983, n.184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), e 38, primo comma, disposizioni di attuazione del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1987 dal Tribunale di Pisa nel procedimento civile tra Rauss Carla e Gagliardi Baldassarre, iscritta al n. 286 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Tribunale di Pisa, con ordinanza del 5 novembre 1987, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' "dell'art. 68 Legge n.184/1983, il quale, modificando il primo comma dell'art. 38 Disp. Att. al Codice Civile, ha attribuito al Tribunale per i Minori i provvedimenti contemplati dall'art. 269 primo comma C.C., con riferimento ai casi riguardanti i minorenni"; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata, perche' gia' dichiarata non fondata con sentenza n.193 del 1987 e manifestamente infondata con ordinanza n. 395 del 1987; Considerato che, in effetti, questioni aventi ad oggetto la norma denunciata - da individuarsi, piu' precisamente, nell'art. 38, primo comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, quale sostituito dall'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184 - sono state dichiarate, in riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione, non fondate con sentenza n. 193 del 1987 e manifestamente infondate con ordinanza n. 395 del 1987 e che l'ordinanza di rimessione, pur sottoponendo per la prima volta al vaglio della Corte il riferimento all'art. 24 della Costituzione, non adduce argomenti diversi rispetto a quelli gia' esaminati nelle precedenti occasioni; Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, primo comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie), quale sostituito dall'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Pisa con l'ordinanza del 5 novembre 1987. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C1307