N. 556 SENTENZA 12 - 20 dicembre 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Reati militari- Status di militare- Cessazione dell'appartenenza alle
 FF.AA. dei sottufficiali e militari di truppa- Materiale consegna del
 foglio di congedo assoluto- Eventuale ritardo- Sottrazione
 dell'imputato al giudice naturale precostituito per legge- Richiamo
 alla sentenza n. 112/1986- Mero adempimento burocratico-
 Irragionevolezza- Illegittimita' costituzionale.
 
 (C.P.M.P., art. 8, n. 2).
 
 (Cost., artt. 3 e 25, primo comma).
(GU n.52 del 27-12-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 8, n. 2, del
 codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa  il  14
 febbraio  1989 dal Tribunale militare di Bari nel procedimento penale
 a carico di Rondinella Luciano,  iscritta  al  n.  252  del  registro
 ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 4 ottobre 1989 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ordinanza  emessa  il  14  febbraio 1989 nel corso del
 procedimento penale a carico  di  Rondinella  Luciano,  il  Tribunale
 militare  di  Bari  ha  sollevato,  in riferimento agli artt. 3 e 25,
 primo comma, della Costituzione, questione di legittimita'  dell'art.
 8,  n.  2,  del codice penale militare di pace, a norma del quale, ai
 fini della configurabilita' di reati  militari,  i  militari  diversi
 dagli  ufficiali cessano di appartenere alle forze armate dal momento
 della consegna all'interessato del foglio di congedo assoluto.
    Quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo non dubita
 che, alla stregua della disposizione denunciata, l'imputato,  benche'
 riformato   in  rassegna  il  31  marzo  1988,  fosse  soggetto  alla
 disciplina e alle leggi militari nel momento del fatto commesso il  9
 aprile 1988, il foglio di concedo assoluto essendo stato trasmesso al
 Comune di Lecce per  la  consegna  all'interessato  soltantto  il  10
 giugno 1988.
    Nel  merito  si  deduce  l'irrazionalita'  di una normativa per la
 quale un soggetto, pur collocatto in congedo assoluto, permane  nello
 status di militare fino alla consegna del foglio relativo, ossia fino
 al compimento  di  una  formalita'  burocratica  che  potrebbe  anche
 tardare  per  motivi  indipendenti  dalla  volonta' dell'interessato,
 facendosi  in  tal  modo  derivare  da  elementi   estemporanei   sia
 l'applicabilita' delle norme penali militari sia la sottoposizione di
 una persona ad un giudice speciale, in violazione del  principio  per
 cui nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale.
    Si denuncia, inoltre, la violazione del principio di eguaglianza a
 causa della disparita' di trattamento riscontrabile fra  coloro  che,
 pur  avendo  commesso  gli  stessi fatti, soggiacciono alle pene piu'
 miti previste dalla legge penale comune per  aver  gia'  ricevuto  la
 consegna  del foglio di congedo e coloro che rimangono sotto l'impero
 della norma speciale poiche' non  ancora  formalmente  estranei  alle
 forze armate.
    Vi sarebbe, pure, disparita' di trattamento con i militari inviati
 in congedo illimitato, riguardo ai quali l'art. 3, primo comma, n. 2,
 del  codice  penale  militare  di  pace  richiede  solo l'adempimento
 (dipendente dalla loro volonta')  della  presentazione  all'autorita'
 competente:  essi,  pertanto,  conseguono  il collocamento in congedo
 mediante un atto proprio.  Risulterebbe,  quindi,  piu'  razionale  e
 giusto  un  sistema  in  cui  la  perdita  dello  status  di militare
 dipendesse dal collocamento in congedo assoluto disposto dal Corpo  o
 dall'Ente  di  appartenenza,  anziche'  dalla  consegna  del relativo
 foglio.
    2.  -  E' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Secondo
 l'Avvocatura dello Stato, trattandosi nella  specie  del  venir  meno
 dello  status di militare in capo a soggetto gia' militare e, quindi,
 inserito nella struttura stessa delle Forze Armate, "appare del tutto
 razionale"  che  costui  rimanga  sottoposto  agli  obblighi  e  alla
 disciplina militare fino all'esito  del  procedimento  amministrativo
 destinato   a   portare   a   conoscenza   degli  organi  militari  e
 dell'interessato la cessazione dell'appartenenza alle  Forze  Armate.
 Se e' vero che appare possibile ipotizzare meccanismi piu' rapidi, e'
 pure vero che il sistema vigente non e'  viziato  da  irrazionalita';
 ne'   le   lamentate   disparita'  di  trattamento  potrebbero  dirsi
 senz'altro  eliminate  con  l'adozione  della   soluzione   proposta,
 dipendendo  le  stesse  dalla  maggiore  o minore celerita' dell'iter
 amministrativo.
    Anche   il  riferimento  al  principio  del  giudice  naturale  si
 rivelerebbe  inconsistente,  non  venendo  meno  il   vincolo   della
 soggezione  al  giudice  prestabilito per chi continua a rivestire lo
 status militare.
                         Considerato in diritto
   1.  - Il Tribunale militare di Bari mette in dubbio la legittimita'
 costituzionale dell'art.8, n. 2, del codice penale militare di  pace,
 in quanto, per i sottufficiali ed i militari di truppa, fa discendere
 la perdita dello status di militare agli effetti della  legge  penale
 militare   dalla   consegna  del  foglio  di  congedo,  anziche'  dal
 collocamento in congedo assoluto disposto dal Corpo  o  dall'Ente  di
 appartenenza.
    2. - La norma oggetto di censura si troverebbe in contrasto, sotto
 diversi profili, con l'art. 3 della Costituzione. Anzitutto,  sarebbe
 irragionevole  collegare  "un  mutamento  cosi' radicale dello status
 militare di un individuo", da cui dipende l'applicabilita'  o  no  di
 una  normativa  penale piu' rigorosa, ad un evento, quale la consegna
 del foglio di congedo, condizionato "da adempimenti burocratici della
 pubblica  amministrazione", fonte di sempre possibili ritardi, se non
 addirittura di omissioni. In  secondo  luogo,  nell'eventualita'  che
 piu'  individui  venissero "collocati in congedo assoluto, ad esempio
 per  inidoneita'  fisica,  in  pari  data  e,   per   tale   ragione,
 contemporaneamente  avviati  ai  rispettivi domicili", la consegna in
 tempi diversi dei fogli di congedo darebbe origine ad una "disparita'
 di   trattamento   davanti   alla  legge".  Un'altra  "disparita'  di
 trattamento" sarebbe, infine, ravvisabile nei confronti dei  militari
 di  truppa inviati in congedo illimitato, rispetto ai quali l'art. 3,
 primo comma, n. 2, prima parte, dello stesso codice  penale  militare
 di pace riconduce l'acquisto della condizione di congedato ad un atto
 dipendente unicamente  dalla  loro  volonta',  cioe'  alla  personale
 "presentazione  all'Autorita'  competente  del  comune  di  residenza
 prescelto".
    Vi  sarebbe,  inoltre,  contrasto con l'art.25, primo comma, della
 Costituzione,  perche',  quando  al   militare   in   congedo   siano
 addebitati,  come nella specie, "fatti costituenti nel contempo reato
 militare e reato comune", la ritardata consegna del foglio di congedo
 assoluto  comporterebbe  la  sottrazione  dell'imputato all'autorita'
 giudiziaria ordinaria, giudice naturale precostituito per legge.
    3.  -  Esaminata sotto il primo dei profili invocati, la questione
 risulta fondata.
    Come  questa  Corte  ha  gia'  avuto  modo  di precisare in ordine
 all'acquisto dello status di militare, la  qualita'  di  appartenente
 alle  Forze Armate "non puo' non implicare l'esistenza di un rapporto
 di attuale soggezione  alla  speciale  potesta'  dell'amministrazione
 militare" (sentenza n. 112 del 1986). Ne consegue che, analogamente a
 quanto si verifica per il momento iniziale (l'iscritto di leva  entra
 a  far  parte  dell'istituzione  delle  Forze  Armate  solamente  con
 l'arruolamento, cioe'  con  l'inserimento  nei  ruoli  militari),  la
 completa  cessazione  della  qualita'  di  militare - nella forma del
 collocamento in  congedo  assoluto,  conseguente  o  a  rassegna  per
 inidoneita'  sopravvenuta  o  a degradazione o, piu' di frequente, al
 raggiungimento del limite di eta' - dovrebbe porsi sempre in  stretta
 coincidenza  con  il  venir meno del rapporto di "attuale soggezione"
 alla potesta' dell'amministrazione militare e, quindi, con  il  reale
 congedamento.
    Cio',  del  resto,  e'  proprio  quanto avviene ad ogni altro fine
 diverso dagli "effetti della legge penale militare", i  soli  cui  si
 riferisce  l'ottica  derogatoria dell'art. 8, n. 2, del codice penale
 militare di pace. Ai fini amministrativi (diritto allo stipendio  per
 i  sottufficiali o alla paga per i militari di truppa, frequentazione
 dei  luoghi  di  vita  militare,  riconsegna  di  quanto   avuto   in
 dotazione), lo status di militare in atto cessa indiscutibilmente nel
 momento del concreto  definitivo  allontanarsi  dell'interessato  dal
 corpo  o  dall'ente  di appartenenza, cioe' nel momento del suo reale
 congedarsi  in  forza  della  determinazione  assunta  dall'autorita'
 competente sulla base del titolo legittimante nella specie il congedo
 assoluto, a  prescindere  dalla  consegna,  concomitante  o  no,  del
 relativo  foglio.  Se, dunque, sul piano degli effetti amministrativi
 la situazione si  presenta  in  questi  termini,  appare  ancor  meno
 ragionevole  che,  ai  piu'  gravosi fini penali, l'appartenenza alle
 Forze Armate possa, come talora accade, protrarsi anche  oltre,  sino
 al  momento  della  consegna  del  foglio  di congedo assoluto per il
 tramite dell'arma dei  carabinieri  oppure,  come  nella  fattispecie
 concreta,  per  il  tramite  del  comune  di  residenza  del militare
 congedato.
    4.  -  Ad  avviso  dell'Avvocatura  Generale dello Stato, la norma
 denunciata troverebbe la sua ratio nell'esigenza  che  la  cessazione
 dello  status  di  militare, prima di diventare efficace in toto, sia
 portata  "a  conoscenza  degli  organi  militari  e  dell'interessato
 stesso". Conseguentemente, questi rimarrebbe sottoposto agli obblighi
 e  alla  disciplina  militare   sino   al   completamento   dell'iter
 amministrativo  volto ad assicurare tale conoscenza. L'Avvocatura non
 nega che "piu' rapidi meccanismi" di  informativa  potrebbero  essere
 prospettati, ma, al di la' della maggiore o minore celerita' di altri
 itinera ipotizzabili, sottolinea che, di  fatto,  le  disparita'  tra
 caso e caso resterebbero comunque ineliminabili.
    Le   osservazioni   cosi'  riassunte  -  pur  cogliendo  l'intento
 ispiratore  della  norma  che  subordina  sempre  alla  consegna  del
 provvedimento  di congedo assoluto l'estinzione di una parte saliente
 degli effetti cui l'appartenenza alle Forze Armate da'  luogo  -  non
 bastano,  pero',  a  giustificare un meccanismo di informativa che di
 per se stesso puo' comportare ritardi piu'  o  meno  rilevanti  nella
 cessazione  dell'appartenenza  alle  Forze  Armate agli effetti della
 legge penale militare. Quando  si  tratta  di  congedo  assoluto,  la
 preoccupazione di subordinare la completa efficacia del provvedimento
 alla  consegna  formale  dell'atto,  non  importa  se  all'interno  o
 all'esterno  dell'ambito  militare,  non puo' prevalere sull'esigenza
 che lo status di militare venga totalmente meno a partire dal momento
 del congedo reale e deve, percio', cederle il passo nella drasticita'
 di un'alternativa che rende impossibili reciproci contemperamenti.
    Ne'  vale richiamare il caso del congedo illimitato o provvisorio,
 cioe' del  "collocamento  fuori  del  servizio  alle  armi".  Qui  il
 coinvolgimento  dell'autorita' competente del comune di residenza del
 militare inviato in congedo e  l'attestazione  dell'avvenuto  di  lui
 ritorno  alla  vita  civile  con  il  visto  del  sindaco - obiettivi
 perseguiti   dal    legislatore    richiedendo    la    presentazione
 dell'interessato  a  tale  autorita' (art. 3, n. 2, del codice penale
 militare di pace) - non hanno solo il generico scopo proprio di  ogni
 tipo  di  informativa, ma anche quello, piu' specifico, di permettere
 un  pronto  reperimento  del  congedato  in  occasione  di  eventuali
 richiami  in servizio. Nulla di simile e' prospettabile una volta che
 sia definitivamente  cessato,  con  il  congedo  assoluto,  qualsiasi
 rapporto di appartenenza alle Forze Armate.
    5.  -  Non  rinvenendosi  altre  specifiche ragioni a sostegno del
 differimento di una parte degli effetti conseguenti  alla  definitiva
 cessazione dell'appartenenza alle Forze Armate per i sottufficiali ed
 i militari di truppa, non puo' consentirsi che la cessazione stessa -
 con   la  sua  incidenza  sui  modi  di  esercizio  di  quei  diritti
 fondamentali  che  il  complesso  di  doveri,  obblighi,   limiti   e
 soggezioni   caratterizzanti   lo   status   di  militare  fortemente
 circoscrive  -  venga  fatta  dipendere   da   eventi   "burocratici"
 successivi  al  tradursi  della  situazione  di  congedo  in concreta
 realta'. Dal momento in cui  il  militare  ritorna  effettivamente  e
 definitivamente  alla  vita civile in forza dell'avvenuta adozione di
 un provvedimento militare di esonero  definitivo  comunque  eseguito,
 non   puo'  esservi  piu'  posto  per  alcuno  degli  effetti  insiti
 nell'appartenenza alle Forze Armate.
    Va,   pertanto,   dichiarata   costituzionalmente  illegittima  la
 previsione di un'informativa, che puo' anche richiedere tempi, piu' o
 meno,  lunghi  di attuazione, quale la consegna del foglio di congedo
 assoluto al sottufficiale o al militare di truppa, cui l'art.  8,  n.
 2,  del  codice penale militare di pace condiziona la piena efficacia
 del congedo stesso. Restano in tal modo assorbite  le  altre  censure
 prospettate dal giudice a quo.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  8, n. 2, del
 codice penale militare di pace, nella parte in cui prevede che,  agli
 effetti della legge penale militare, i sottufficiali ed i militari di
 truppa cessano di appartenere  alle  Forze  Armate  dello  Stato  dal
 momento  della  consegna  a  essi  del  foglio  di  congedo assoluto,
 anziche' dal momento del loro effettivo congedamento.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1989.
                    Il Presidente: CONSO
                    Il Relatore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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