N. 564 ORDINANZA 12 - 20 dicembre 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza - Figli maggiorenni - Studenti universitari
 non ultraventiseienni con reddito proprio - Diritto  alla pensione di
 reversibilita' - Esclusione - Dubbio circa la situazione di fatto -
 Difetto del requisito della rilevanza Richiamo alle sentenze nn.
 300/1983 e 506/1988; ordinanze nn.  142/1985, 76/1987, 595/1987 e
 26/1988 - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 2 febbraio 1973, n. 12, c.d. terzo e settimo comma, n. 3,
 dell'art. 20).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.52 del 27-12-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, dott. Francesco GRECO,
    prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo
 SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio  BALDASSARRE,
 prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI,
 prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale del combinato disposto
 del terzo e del settimo comma, n.  3,  dell'art.  20  della  legge  2
 febbraio   1973,  n.12  (Natura  e  compiti  dell'Ente  nazionale  di
 assistenza  per  gli  agenti  e   rappresentanti   di   commercio   e
 riordinamento  del  trattamento  pensionistico  integrativo  a favore
 degli agenti e rappresentanti di commercio), promosso  con  ordinanza
 emessa il 27 aprile 1989 dal Pretore di Lecce nel procedimento civile
 instaurato   da   Liaci    Paola    e    Liaci    Giampiero    contro
 l'E.N.A.S.A.R.C.O.,  iscritta al n. 348 del registro ordinanze 1989 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  35,  prima
 serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  costituzione  di Liaci Paola e Liaci Giampiero,
 nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Lecce, con ordinanza del 27 aprile
 1989, ha sollevato,  "per  violazione  dei  fondamentali  criteri  di
 equita'  e  razionalita'",  questione  di legittimita' costituzionale
 "del combinato  disposto  del  terzo  e  del  settimo  comma,  n.  3,
 dell'art.  20  della legge 2 febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui
 nega  il  diritto  alla   pensione   di   reversibilita'   ai   figli
 maggiorenni-studenti  universitari  non ultraventiseenni, allorche' a
 qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio";
      che nel giudizio si sono costituite le parti private Liaci Paola
 e  Liaci  Giampiero,  rappresentate  e  difese  dall'avv.   Salvatore
 Cabibbo,  svolgendo deduzioni adesive all'ordinanza di rimessione, ed
 ha spiegato intervento il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,
 chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata  in   via   principale
 inammissibile ed in subordine non fondata;
    Considerato  che,  pur essendosi sollevata la questione in base al
 presupposto  che   i   figli   maggiorenni   frequentino   un   corso
 universitario  e  dispongano  di un reddito insufficiente per il loro
 mantenimento, la  stessa  ordinanza  di  rimessione  afferma  che  le
 anzidette circostanze non sono state provate con certezza;
      che,  nel dubbio circa l'esistenza della situazione di fatto, la
 questione appare proposta in via del  tutto  eventuale  e,  comunque,
 prematuramente, con conseguente difetto del requisito della rilevanza
 (v. sentenze n. 300 del 1983 e n. 506 del 1988; ordinanze n. 142  del
 1985, n. 76 e n. 595 del 1987, n. 26 del 1988);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale del combinato disposto del  terzo  e  del
 settimo  comma, n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12
 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti  e
 rappresentanti   di   commercio   e   riordinamento  del  trattamento
 pensionistico integrativo a favore degli agenti e  rappresentanti  di
 commercio),  sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
 dal Pretore di Lecce con ordinanza del 27 aprile 1989.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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