N. 659 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 novembre 1989
N. 659 Ordinanza emessa il 7 novembre 1989 dal tribunale di Pistoia nel procedimento penale a carico di Milano Anna Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Esercizio di potere discrezionale per le parti non sindacabile dal giudice - Conseguente privazione del potere di determinare la pena - Violazione del principio di soggezione soltanto alla legge. (C.P.P. (disposizioni di attuazione del), art. 248; c.p.p., art. 444, secondo comma). (Cost., art. 101).(GU n.2 del 10-1-1990 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla richiesta di applicazione della pena a norma dell'art. 444 del c.p.p. fatta da Milano Anna, imputata del reato di cui all'art. 71 della legge n. 685/1975, nel corso delle formalita' di apertura del dibattimento, ex art. 248 della disp. att. del c.p.p.; Rilevato che il p.m., concordando sulla richiesta, ha espresso il suo consenso in ordine alla pena di mesi diciotto di reclusione e L. 2.000.000 di multa con la concessione del beneficio della sospensione condizionale; Considerato che ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. questo tribunale, ritenuta corretta la qualificazine giuridica del fatto, la sussistenza della circostanza attenuante prospettata dalle parti, e' vincolato alla determinazione della pena nella misura indicata dalle parti come pena base nonche' alla determinazione della diminuzione della pena stessa per il concorso della circostanza attenuante, cosicche' gli e' preclusa ogni valutazione degli elementi previsti dagli artt. 132 e 133 del c.p. con riferimento sia alla determinazione della pena base sia della misura della diminuzione; Ritenuto che tale preclusione appare in contrasto con il disposto dell'art. 101, secondo comma, della Costituzione, giacche' in tal modo il tribunale viene privato del potere di determinazione della pena adeguata alla gravita' del reato, non in forza di una situazione rigorosamente predeterminata dalla legge, bensi' a causa dell'esercizio di un potere discrezionale attribuito dall'art. 444 del c.p.p. alle parti e, comunque, non sindacabile dal giudice; Rilevato che un profilo d'incostituzionalita' analogo si rinviene nelle motivazioni delle sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale nn. 123/1971 e 120/1984, laddove con riferimento agli artt. 370 del c.p.p. abrogato e 77 della legge n. 689/1981, si e' ritenuto di escludere le dedotte incostituzionalita' sotto il profilo che il citato art. 370 non vincola il g.i., limitandone il libero convincimento, a dare esecuzione immediata e acritica alle decisioni del p.m. ed il citato art. 77 doveva interpretarsi nel senso che il parere del p.m. nella fase del dibattimento non era vincolante; Cosicche', in definitiva, a contrario si deve desumere che una norma, sia essa sostanziale o processuale, appare in contrasto con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione tutte le volte in cui all'esercizio del potere giurisdizionale, soggetto soltanto alla legge, si frapponga, in modo vincolante, l'esercizio di un potere riconosciuto alle parti; Ritenuto, infine, che la questione d'incostituzionalita' sopra sollevata e' rilevante nel caso concreto perche' la pena indicata dalle parti non e' adeguata alla gravita' del reato, a giudizio di questo tribunale;
Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 gennaio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale, sopra prospettata, degli artt. 248 delle disp. att. del c.p.p. e 444, secondo comma, del c.p.p. in relazione all'art. 101, secondo comma, della Costituzione; Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ordinando che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della due Camere del Parlamento. Il presidente: (firma illeggibile) 89C1334