N. 577 SENTENZA 13 - 22 dicembre 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Professionisti - Medici incaricati in servizio presso gli istituti di
 prevenzione e pena - Sospensione cautelare dal servizio - Mancata
 corresponsione degli assegni alimentari Natura "professionale" della
 prestazione medica - Ragionevolezza della scelta legislativa - Non
 fondatezza.
 
 (Legge 9 ottobre 1970, n. 740, art. 27, ultimo comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 36).
(GU n.1 del 3-1-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 27, ultimo
 comma, della legge 9 ottobre 1970 n. 740 (Ordinamento delle categorie
 di  personale  sanitario  addetto agli istituti di prevenzione e pena
 non   appartenenti    ai    ruoli    organici    dell'Amministrazione
 penitenziaria), promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1988 dal
 T.A.R. per la Sicilia,  sezione  staccata  di  Catania,  sul  ricorso
 proposto  da  Guarnera  Francesco  contro  il  Ministero  di Grazia e
 Giustizia,  iscritta  al  n.  332  del  registro  ordinanze  1989   e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 27, prima
 serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intevento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
                           Ritenuto in fatto
    Il  Tribunale  amministrativo  regionale  per la Sicilia - sezione
 staccata  di  Catania,  ha   sollevato   questione   incidentale   di
 legittimita' costituzionale dell'art. 27, ultimo comma, della legge 9
 ottobre 1970, n. 740, che,  in  caso  di  sospensione  cautelare  dal
 servizio,  rende  obbligatoria,  per i medici incaricati che prestano
 servizio presso gli  istituti  di  prevenzione  e  pena,  la  mancata
 corresponsione degli assegni alimentari, senza alcuna valutazione del
 caso concreto, e cio' per preteso contrasto con  gli  artt.  3  e  36
 della Costituzione.
    Osserva il giudice a quo che nella specie vi sarebbe disparita' di
 trattamento tra gli impiegati  civili  dello  Stato,  cui  spetta  la
 corresponsione,  in  caso di sospensione, di un assegno alimentare in
 misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre  agli  assegni
 per  carichi di famiglia (art. 82 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) e
 i medici incaricati, ai quali si applica l'art. 27 sopra  richiamato.
 Il  T.A.R.  per  la  Sicilia  ritiene che la disciplina concernente i
 medici incaricati abbia notevoli  analogie  con  quella  propria  del
 pubblico  impiego, come evidenzia attraverso il richiamo alle sezioni
 II e III della legge 9 ottobre 1970, n. 740, sicche' verrebbe in luce
 una  posizione  di subordinazione, caratterizzata anche dal fatto che
 la retribuzione prevista  e'  strutturata  secondo  schemi  simili  a
 quelli  del  pubblico impiego in senso stretto. Ad avviso del giudice
 remittente la legge avrebbe voluto assicurare  al  medico  incaricato
 una  retribuzione,  anche  se proporzionata alla qualita' e quantita'
 del suo lavoro, comunque sufficiente ad  assicurare  a  se'  ed  alla
 famiglia  una esistenza libera e dignitosa, come puo' evincersi dalle
 componenti (in specie, indennita' integrativa speciale,  aggiunta  di
 famiglia e tredicesima mensilita') della retribuzione stessa. Sarebbe
 percio' irrazionale, ed anche lesiva dell'art. 36 della Costituzione,
 la disposizione portata dall'impugnato art. 27.
    Ha  spiegato  intervento,  per il tramite dell'Avvocatura generale
 dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri ed  ha  chiesto
 che la questione sia dichiarata infondata.
    Ritiene  l'Avvocatura  che,  trattandosi  di  una  convenzione tra
 pubbliche Amministrazioni ed operatori professionali, deve escludersi
 che  sussista un rapporto d'impiego e mancherebbe percio' l'identita'
 delle situazioni poste a raffronto; sarebbe percio' insussistente  la
 lamentata  violazione dell'art. 3 della Costituzione, anche in quanto
 gli specifici obblighi  cui  il  medico  incaricato  e'  soggetto  si
 giustificherebbero  in ragione della peculiarita' della situazione in
 cui viene effettuata la prestazione.
    Quanto   poi   all'art.  36  della  Costituzione,  si  assume  che
 l'interessato svolgeva  altra  attivita'  e  che  pertanto  il  detto
 parametro costituzionale non troverebbe applicazione.
                         Considerato in diritto
    1.  Il  T.A.R.  della Sicilia, sezione staccata di Catania, dubita
 della legittimita' costituzionale dell'art.  27  ultimo  comma  della
 legge 9 ottobre 1970 n. 740 (Ordinamento delle categorie di personale
 sanitario  addetto  agli  istituti  di   prevenzione   e   pena   non
 appartenenti  ai  ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria).
 Tale disposizione prevede che "durante il periodo  della  sospensione
 cautelare" - regolata dai precedenti commi dello stesso art. 27 - "al
 medico incaricato non compete alcun assegno". Essa sarebbe percio' in
 contrasto  con l'art. 3 della Costituzione in quanto darebbe luogo ad
 una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto agli  impiegati
 civili  dello  Stato,  cui  l'art. 82 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3
 concede in caso di sospensione un  assegno  alimentare,  nonche'  con
 l'art. 36 della Costituzione.
    2. La questione non e' fondata.
    A  prescindere  da  ogni valutazione sul complesso della normativa
 che regola il rapporto dei medici incaricati addetti agli istituti di
 prevenzione e pena, e' decisiva la lettura dell'art. 2 della legge n.
 740 del 1970. La norma, al primo comma, definisce espressamente  come
 "professionali"  le  prestazioni  rese  in  seguito  al  conferimento
 dell'incarico e, conseguentemente, stabilisce al secondo comma che  i
 medici  incaricati  non  sono  assoggettati  alle norme relative alla
 incompatibilita' ed al cumulo di impieghi,  e  che  ad  essi  non  si
 applica  alcuna  altra  norma  concernente gli impiegati civili dello
 Stato. Si tratta quindi di un rapporto regolato  dal  legislatore  in
 modo  specifico  ed  autonomo  e tale scelta non puo' essere ritenuta
 irragionevole,  date  le  caratteristiche  particolari  del  rapporto
 stesso.  E'  sufficiente  infatti  la considerazione della disciplina
 diversa ed antitetica in ordine alle incompatibilita'  ed  al  cumulo
 degli  impieghi  per  rendere  le  due  situazioni  assolutamente non
 comparabili.
    In  particolare,  proprio  tenendo  conto  che i medici incaricati
 possono esercitare  liberamente  la  professione  ed  assumere  altri
 impieghi  o incarichi, la disposizione dell'art. 27 ultimo comma, che
 esclude la corresponsione di alcun  assegno  durante  la  sospensione
 cautelare, non appare ne' iniqua ne' irragionevole.
    Le  suesposte  considerazioni  valgono  ad  escludere parimenti la
 sussistenza di un contrasto  con  l'art.  36  della  Costituzione  in
 ordine   al  quale,  peraltro,  il  giudice  a  quo  non  ha  fornito
 motivazione autonoma.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.  27  ultimo  comma  della  legge  9  ottobre  1970  n.  740
 (Ordinamento  delle  categorie  di  personale  sanitario addetto agli
 istituti di prevenzione e pena non  appartenenti  ai  ruoli  organici
 dell'Amministrazione  penitenziaria)  sollevata,  in riferimento agli
 artt. 3 e 36 della Costituzione, dal T.A.R.  della  Sicilia,  sezione
 staccata di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: FERRI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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