N. 580 SENTENZA 13 - 22 dicembre 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Professionisti - Medici convenzionati con il S.S.N. - Limiti alla pignorabilita' degli emolumenti corrisposti - Mancata previsione - Liberta' del professionista sanitario di svolgere ulteriore attivita' privata - Non fondatezza. (C.P.C., art. 545). (Cost., artt. 3 e 53).(GU n.1 del 3-1-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 545 del codice di procedura civile promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa l'11 luglio 1988 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Tomat Milvi e La Cecilia Antonio iscritta al n. 320 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26 prima serie speciale dell'anno 1989; 2) ordinanza emessa il 4 aprile 1989 dal Pretore di Monza nei procedimenti civili riuniti vertenti tra la Banca Credito Romagnolo S.p.A., Bonaccorsi Michelangelo ed altra, iscritta al n. 359 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 prima serie speciale dell'anno 1989; Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri; Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza in data 11 luglio 1988 il Pretore di Roma, in sede di esecuzione per il soddisfacimento di un credito derivante da assegno di mantenimento, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 545 del codice di procedura civile nella parte in cui non prevede alcun limite alla pignorabilita' degli emolumenti corrisposti ai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, nonostante l'assimilabilita' della loro posizione, per il carattere continuativo delle prestazioni, assorbenti la quasi totalita' dell'attivita' lavorativa, a quella dei lavoratori subordinati. 2. - L'intervenuta Avvocatura Generale dello Stato prospetta l'infondatezza della questione rilevando che il lavoro subordinato e quello autonomo integrano situazioni diverse, fra loro non comparabili, e - soprattutto - che la sussistenza dei presupposti sui quali il giudice a quo fonda le proprie osservazioni (vale a dire l'assorbimento pressoche' totale dell'attivita' lavorativa ed il compenso acquisito costituente fonte principale se non esclusiva dell'entrata dei medici convenzionati) e' apoditticamente affermata, posto che, come risulta dal regime di incompatibilita' contenuto negli accordi collettivi nazionali, i medici convenzionati possono svolgere altre attivita' e percepire quindi ulteriori emolumenti. 3. - In data 4 aprile 1989 il Pretore di Monza, in sede di esecuzione sui crediti che il dr. Michelangelo Bonaccorsi vanta nei confronti della U.S.L. n. 66, alla quale e' legato da un rapporto convenzionato, ha sollevato analoga questione di legittimita' dell'art. 545 del codice di procedura civile, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che i limiti di pignorabilita' dei crediti ivi menzionati si estendano anche ai crediti derivanti dai rapporti di lavoro non subordinato di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c. 4. - In ordine alla non manifesta infondatezza della questione, il Pretore di Monza svolge, in sintesi, le seguenti argomentazioni: dal punto di vista processuale l'attuale legislazione in tema di controversie di lavoro (art. 409 del codice di procedura civile) ha ritenuto di assimilare i rapporti di lavoro "subordinato privato" a quello dei "dipendenti degli enti pubblici economici" e dei "dipendenti degli enti pubblici"; nella medesima disciplina sono stati inseriti (art. 409 n. 3 del codice di procedura civile) anche "i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato". Le ragioni di tale scelta normativa sono state autorevolmente indicate nella decisione della Suprema Corte di Cassazione del 25 marzo 1976 n. 1972 che ha individuato la volonta' del legislatore con riferimento a tali rapporti "sul presupposto di una sostanziale assimilazione dei nuovi rapporti a quelli di lavoro subordinato"; dal punto di vista sostanziale vi sono numerosissimi indicatori della disciplina, sia della legge, che della contrattazione collettiva prevista dalla legge (con efficacia normativa erga omnes), che possono far ritenere che tale rapporto, "continuativo e coordinato", possa essere considerato, ai fini delle esigenze che sottendono l'art. 545 del codice di procedura civile (tutela delle esigenze di vita del debitore che si procuri da vivere con la propria attivita' lavorativa personale), analogo a quello del lavoratore "dipendente". 5. - L'intervenuta Avvocatura si limita ad osservare che la circostanza che quel medico possa trovarsi a vivere con i soli proventi della convenzione e' evenienza di mero fatto, inidonea a distinguere la sua posizione da quella di qualsiasi altro medico professionista che, non avendo altre entrate, viva soltanto dei proventi del proprio lavoro. Considerato in diritto 1. - Il Pretore di Roma ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 545 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede alcun limite alla pignorabilita' degli emolumenti corrisposti ai medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, nonostante debba - a suo avviso - ritenersi che la loro posizione, per il carattere continuativo delle prestazioni assorbenti la quasi totalita' dell'attivita' lavorativa, sia assimilabile a quella dei lavoratori subordinati. Questione sostanzialmente identica e' stata sollevata dal Pretore di Monza il quale, in sede di esecuzione sui crediti spettanti ad un sanitario legato da un rapporto a convenzione con una Unita' Sanitaria Locale, dubita della legittimita' del medesimo art. 545, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che i limiti di pignorabilita' ivi indicati si estendano anche ai crediti derivanti dai rapporti di lavoro non subordinato indicati all'art. 409 n. 3 del codice di procedura civile. I relativi giudizi concernono la medesima norma di legge e pongono la medesima questione; possono quindi essere riuniti e decisi con unica sentenza. 2. - La questione non e' fondata. Giova premettere che la responsabilita' patrimoniale del debitore inadempiente, sancita dall'art. 2740 del codice civile, costituisce una norma di ordine generale, rivolta cioe' a tutti, ed e', in linea di principio, illimitata, nel senso che tutti i beni compresi nel patrimonio del debitore costituiscono la garanzia per l'adempimento delle sue obbligazioni e possono quindi essere oggetto di soddisfacimento da parte del creditore. Solo alcuni limiti sono posti dalla legge con riguardo a determinati beni ed a talune situazioni, come nelle ipotesi previste dall'art. 545 del codice di procedura civile, il quale, al fine di non privare il debitore di cio' che e' necessario per la sua esistenza, sottrae in parte all'azione esecutiva i crediti dei prestatori di lavoro in rapporto di lavoro privato, con cio' intendendo pero' stabilire soltanto dei limiti ad un particolare mezzo di esecuzione ma non certo introdurre una deroga al principio della responsabilita' patrimoniale, la quale resta pertanto piena ed illimitata. Ora, mentre tale eccezione non appare irragionevole in rapporto alla situazione dei lavoratori dipendenti, i quali, nella generalita', traggono da una unica fonte, facilmente individuabile ed aggredibile in sede esecutiva, i mezzi ordinari di sostentamento per le necessita' della vita, del tutto differente, e quindi non comparabile agli effetti di cui all'art. 3 della Costituzione, appare la posizione dei medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Costoro, al pari di ogni altro lavoratore autonomo, sono sostanzialmente liberi nelle loro prestazioni professionali e possono quindi svolgere, al di fuori del rapporto di convenzione, ulteriore attivita' privata, come puo' evincersi dall'esame dell'art. 4 del d.P.R. 8 giugno 1987 n. 289 che reca le norme sull'incompatibilita' inserite nell'Accordo Collettivo Nazionale stipulato ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833. Che poi, in talune ipotesi, le prestazioni dei medici convenzionati possano essere tali da assorbire la quasi totalita' della loro attivita' lavorativa, costituisce una circostanza inidonea a distinguere, se non in punto di mero fatto, la posizione di detti lavoratori da quella di ogni altro lavoratore autonomo che viva con i proventi della propria attivita'.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 545 del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Roma e dal Pretore di Monza con le ordinanze in epigrafe indicate. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: FERRI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C1362