N. 585 SENTENZA 13 - 29 dicembre 1989

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia
 autonoma.
 
 Ordinamento giudiziario - Provincia autonoma di Bolzano Magistrati -
 Modificazioni alle piante organiche di alcuni uffici giudiziari della
 provincia - Omessa consultazione della commissione paritetica
 prevista dallo statuto di autonomia Violazione della proporzionale
 etnica - Modificazioni risolventisi tutte in un generale
 potenziamento degli uffici Mancanza di ogni compressione in ordine
 alla "Riserva dei posti gia' inclusi nelle piante organiche" -
 Richiamo alla sentenza n.  79/1989 - Mancanza di interesse -
 Inammissibilita'
 
 (D.P.R. 4 febbraio 1989)
 
 (Stat. spec T.-A.A., Tit.terzo, Norme attuaz.).
(GU n.1 del 3-1-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano
 notificato il 9 giugno 1989, depositato in cancelleria il  15  giugno
 successivo  ed  iscritto  al  n.  10  del  registro ricorsi 1989, per
 conflitto di attribuzione sorto a seguito del d.P.R. 4 febbraio 1989,
 recante "Modificazioni alle piante organiche dei magistrati di alcuni
 uffici giudiziari";
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  24  ottobre  1989  il  Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Uditi  l'Avv.  Sergio  Panunzio  per  la  Provincia  di  Bolzano e
 l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del  Consiglio
 dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  La Provincia Autonoma di Bolzano ha proposto ricorso contro
 la  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   per   ottenere   la
 dichiarazione  che  non  spetta  allo  Stato di modificare la tabella
 della pianta organica degli  uffici  giudiziari  della  Provincia  di
 Bolzano al di fuori della procedura prevista dall'art. 107 del d.P.R.
 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige),
 e,  per conseguenza, annullare in parte qua il decreto del Presidente
 della Repubblica 4 febbraio 1989, recante "Modificazioni alle  piante
 organiche dei magistrati di alcuni uffici giudiziari".
   La   Provincia   ricorrente   osserva   che  il  decreto  impugnato
 sostituisce con tre nuove tabelle le tabelle B , C e D relative  alle
 piante  organiche dei magistrati allegate al d.P.R. 31 dicembre 1966,
 n. 1185, cosi' incidendo sulla materia regolata dal d.P.R. 26  luglio
 1976,   n.   752,   di  attuazione  dello  Statuto  speciale  per  il
 Trentino-Alto Adige, il cui titolo III contiene "Disposizioni per  la
 magistratura".
    Secondo la ricorrente, il decreto impugnato, essendo stato emanato
 senza osservare la procedura che  prescrive  la  consultazione  della
 commissione paritetica di cui all'art. 107 dello Statuto speciale per
 il Trentino-Alto Adige, violerebbe gli artt. 89, 100 e  107  di  tale
 Statuto e gli artt. 33, 34 e la tabella 23 del d.P.R. 26 luglio 1976,
 n. 752.  E  cio'  perche'  l'istituto  della  "proporzionale  etnica"
 previsto  dall'art.  89  dello  Statuto, consistente nella riserva ai
 cittadini appartenenti ai diversi gruppi  linguistici  dei  posti  di
 ruolo  del  personale civile delle amministrazioni dello Stato aventi
 uffici nella Provincia e nella ripartizione dei posti stessi tra  gli
 appartenenti  ai gruppi linguistici in proporzione alla loro entita',
 comporterebbe l'obbligo dello Stato di regolare e riformare i  propri
 uffici  e  servizi,  ivi  compresi  gli  uffici  della  magistratura,
 seguendo il  procedimento  appositamente  istituito  a  tutela  delle
 minoranze linguistiche.
    La  violazione  di  tale procedura e la lesione delle attribuzioni
 provinciali che ne consegue risulterebbe, inoltre, incontestabile per
 il   fatto  che  le  nuove  tabelle  allegate  al  decreto  impugnato
 modificano in modo sostanziale la  disciplina  dei  posti  di  pianta
 organica  degli  uffici  giudiziari  nella  Provincia di Bolzano. E',
 infatti, stato disposto l'inserimento ex  novo  di  cinque  posti  di
 magistrati  del pubblico ministero addetti alla Pretura circondariale
 di Bolzano ed e' stato attribuito un posto di magistrato  di  appello
 in  funzione di consigliere pretore dirigente in luogo di un posto di
 magistrato di tribunale o di uditore in funzione di pretore.
    Un'ulteriore  violazione  del principio della proporzionale etnica
 viene ravvisato nella impossibilita' di applicare ai posti  di  nuova
 istituzione  le regole della ripartizione stabilite dal d.P.R. n. 752
 del 1976; e cio' perche' i nuovi posti, non  essendo  compresi  nella
 tabella  23  allegata a tale decreto, sfuggirebbero alla operativita'
 del rinvio contenuto nell'art. 23 del medesimo testo.
    2.  -  Si  e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   Generale   dello   Stato,
 chiedendo   che   il  ricorso  sia  dichiarato  inammissibile  o,  in
 subordine, infondato.
    Premesso che il decreto impugnato disciplina gli uffici giudiziari
 e le loro dotazioni organiche, materia rigorosamente  riservata  allo
 Stato   dall'art.   110   della   Costituzione,  l'Avvocatura  deduce
 l'inammissibilita' del conflitto, in quanto nella specie  mancherebbe
 una norma costituzionale o statutaria, attributiva di competenze alla
 Provincia, della quale possa  configurarsi  la  violazione.  Inoltre,
 mancherebbe  un  atto dello Stato idoneo ad invadere competenze della
 Provincia.
    Con  riferimento  al  merito  dell'impugnativa, l'Avvocatura dello
 Stato osserva che la tabella 23 allegata d.P.R.  26 luglio  1976,  n.
 752, concerne la ripartizione dei posti tra gli appartenenti alle tre
 diverse etnie e  non  gli  uffici  giudiziari  e  la  loro  dotazione
 organica.
    Segnalata  l'esigenza  di non confondere la dotazione organica con
 la  ripartizione  secondo  le  percentuali   stabilite   e   relative
 modifiche, si conclude che il parere della commissione paritetica, di
 cui all'art. 107 del detto decreto, e' richiesto per la sola modifica
 della  ripartizione  resa  necessaria  dai  risultati  di  censimenti
 successivi a quelli del 1971  ovvero  a  seguito  di  modifica  della
 dotazione  organica  che imponga una nuova assegnazione ai tre gruppi
 linguistici di  un  numero  complessivo  di  magistrati  diverso  dal
 precedente, affinche' risulti costantemente rispettata la percentuale
 etnica.
    A  questo ultimo riguardo si sostiene che il decreto impugnato non
 introduce alcuna "modifica" alla dotazione organica preesistente.  Il
 numero  di  19  pretori  del  circondario  di Bolzano sarebbe rimasto
 invariato, essendosi disposta la semplice sommatoria  degli  organici
 delle  preture  mandamentali,  secondo le prescrizioni della legge 1Œ
 febbraio 1989, n. 30. Circa  l'attribuzione  dei  posti  di  pubblico
 ministero  presso  la  Pretura circondariale di Bolzano, non potrebbe
 neppure parlarsi di "modificazione", trattandosi di un nuovo tipo  di
 ufficio e, quindi, della sua prima dotazione organica.
                         Considerato in diritto
    1.  -  La  Provincia Autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di
 attribuzione nei confronti dello Stato relativamente al  decreto  del
 Presidente  della Repubblica 4 febbraio 1989, recante "Modifiche alle
 piante organiche dei magistrati di alcuni  uffici  giudiziari".  Tale
 decreto  -  "sostituendo  e  modificando la ripartizione dei posti di
 pianta organica" degli uffici giudiziari della Provincia  di  Bolzano
 ("gia'  risultante  non  solo  dalla  tabella  allegata  al d.P.R. 31
 dicembre 1966, n. 1185, ma dalla stessa tabella allegata al d.P.R. 26
 luglio 1976, n. 752") senza osservare la procedura prevista dall'art.
 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, che, a tutela delle  minoranze
 linguistiche,   richiede   la  previa  consultazione  della  speciale
 "commissione paritetica" chiamata ad "esprimere parere  su  tutte  le
 norme  di  attuazione  statutarie" - sarebbe "lesivo delle competenze
 costituzionalmente assegnate  alla  Provincia  Autonoma  di  Bolzano"
 dagli  "artt. 89, 100 e 107 dello Statuto della Regione Trentino-Alto
 Adige e relative norme di attuazione (artt. 33 ss., spec. art.  34  e
 tabella 23, del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752)".
   Pur parlando in generale "dei posti di pianta organica degli uffici
 giudiziari della Provincia di Bolzano", la doglianza della  Provincia
 deve  intendersi  circoscritta  alla sola parte del decreto impugnato
 che concerne la pianta organica  dei  "magistrati  giudicanti  e  del
 pubblico  ministero addetti" alla Pretura di Bolzano (20a linea della
 tabella C allegata al decreto). Si tratta, infatti, dell'unica  parte
 che   introduce  modificazioni  alla  pianta  organica  degli  uffici
 giudiziari della Provincia di Bolzano. L'altra parte  riguardante  la
 Provincia  di  Bolzano  (pianta organica dei "magistrati giudicanti e
 del pubblico ministero addetti" al Tribunale di Bolzano:  20a  alinea
 della  tabella  B  allegata al decreto), benche' richiamata anch'essa
 nel ricorso, non  contiene  alcuna  variazione  rispetto  all'assetto
 situazione  preesistente:  l'organico di quel Tribunale risultava, ed
 ancora risulta, formato da un presidente, tre presidenti di  sezione,
 sedici  giudici,  mentre  l'organico  della  Procura della Repubblica
 presso il Tribunale stesso risultava, ed ancora risulta,  formato  da
 un procuratore e cinque sostituti procuratori della Repubblica.
    2.  -  Per  l'Avvocatura  dello  Stato  il ricorso della Provincia
 Autonoma  di   Bolzano   sarebbe,   prima   ancora   che   infondato,
 inammissibile,  e  cio'  per  due  ordini  di  ragioni:  mancherebbe,
 anzitutto, "una norma costituzionale  o  statutaria,  attributiva  di
 competenze   alla   Provincia,   della  quale  possa,  nella  specie,
 configurarsi la violazione", non avendo "rango costituzionale" l'art.
 34,  secondo  comma, del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, che si assume
 in concreto violato;  mancherebbe,  inoltre,  "un  atto  dello  Stato
 idoneo  ad  invadere  una  pretesa  competenza  della ricorrente", in
 quanto "l'atto che si pretende invasivo  della  sfera  di  competenza
 della Provincia e' un atto amministrativo emanato in forza" dell'art.
 1, quinto comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, che disciplina  il
 procedimento preordinato a stabilire le piante organiche degli uffici
 giudiziari.
    Come giustamente si osserva nella memoria presentata per l'udienza
 dalla difesa della Provincia, nessuna delle due eccezioni puo' essere
 accolta.  Non  la  prima, perche', a parte il fatto che la ricorrente
 lamenta non soltanto la violazione dell'art. 34, secondo  comma,  del
 d.P.R.  26  luglio 1976, n. 752, ma anche la violazione dei princi'pi
 contenuti negli artt. 89, 100 e 107 dello  Statuto  speciale  per  il
 Trentino-Alto  Adige,  le norme di attuazione dello Statuto stesso in
 materie riguardanti la Provincia di Bolzano, integrandone la relativa
 disciplina,  ben  possono  essere assunte a parametro di giudizio nei
 conflitti  di  attribuzione.  Ne'  puo'  essere  accolta  la  seconda
 eccezione,   perche'  l'atto  che  si  pretenderebbe  invasivo  della
 competenza della Provincia e' rappresentato proprio da quel d.P.R.  4
 febbraio  1989, in ordine al quale l'Avvocatura stessa immediatamente
 si preoccupa di negare  l'idoneita'  "ad  invadere",  cosi'  portando
 l'accento sul merito del ricorso.
    3.  -  Ad  avviso  della ricorrente, la lesione delle attribuzioni
 provinciali da parte del  decreto  impugnato  emergerebbe  sotto  tre
 profili, concernenti, rispettivamente: a) l'esigenza formale che ogni
 "modificazione di  una  disciplina  gia'  stabilita  dalle  norme  di
 attuazione  dello  Statuto  T.A.A.  (e  tale  e'  anche la disciplina
 stabilita dalla tabelle allegate ai Decreti delegati recanti le norme
 d'attuazione)"   avvenga   "secondo   le  procedure  inderogabilmente
 previste dallo Statuto (art. 107) per  l'emanazione  delle  norme  di
 attuazione  e  per  le loro successive modificazioni; b) il contenuto
 sostanziale delle variazioni apportate  alla  pianta  organica  degli
 uffici  giudiziari  della Provincia di Bolzano; c) la sottrazione dei
 posti oggetto di tali modifiche alla disciplina della  "proporzionale
 etnica",  in  quanto  non "formalmente ricompresi nella tabella n. 23
 allegata al d.P.R. n. 752/1976".
    4.  - Il primo profilo muove dalla constatazione che l'art. 34 del
 d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 - una volta precisato nel  primo  comma
 che  "la  ripartizione  dei  posti,  alla  data  del 20 gennaio 1972,
 risulta dalla tabella 23 allegata al presente decreto" - dispone  nel
 secondo  che  "Alla modifica della tabella di cui al comma precedente
 resa  necessaria  da  modifiche  dell'organico  e  dai  risultati  di
 successivi  censimenti  generali della popolazione si provvede con la
 procedura prevista dall'art. 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n.  670",
 sentendo, quindi, la commissione paritetica ivi contemplata.
    Le  affermazioni addotte in contrario dall'Avvocatura dello Stato,
 a cominciare da quella, che vorrebbe essere assorbente,  secondo  cui
 le norme statutarie relative alla proporzionale etnica dei magistrati
 riguarderebbero  soltanto  "le  persone",  non   anche   gli   uffici
 giudiziari  e  le loro "dotazioni organiche", non sono condivisibili.
 Un problema  di  ripartizione  dei  posti,  come  e'  quello  oggetto
 dell'art.  34 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, non puo' prescindere
 dalla previa conformazione dell'organico  degli  uffici  interessati.
 Ne'  e'  dato asserire, come fa l'Avvocatura nel seguito dell'atto di
 costituzione per il Presidente del Consiglio dei  ministri,  che  "il
 reale  contenuto normativo della tabella 23 e' quello di stabilire le
 percentuali di distribuzione", mentre "il richiamo della  consistenza
 delle  piante, fatto nella tabella, ha soltanto valore di notizia (il
 titolo parla  di  estratto)  e  non  valore  prescrittivo",  per  cui
 quest'ultimo  involgerebbe  unicamente la seconda parte della stessa,
 la' dove e' scritto che  la  "ripartizione  dei  posti  di  cui  alla
 presente  tabella fra i cittadini appartenenti ai gruppi linguistici,
 italiano,  tedesco  e  ladino,  viene  effettuata,  sulla  base   dei
 risultati  del  censimento del 1971, secondo la seguente percentuale:
 63% al gruppo di lingua tedesca; 33% al gruppo di lingua italiana; 4%
 al gruppo di lingua ladina".
    Un  tale  assunto  contrasta  con  la duplicita' di causali da cui
 possono derivare le modificazioni tabellari, che l'art. 34 del d.P.R.
 26  luglio  1976, n. 752, sottopone alla procedura prevista dall'art.
 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670: nel secondo comma dell'art. 34
 si  parla,  infatti, di modifica della tabella 23 "resa necessaria da
 modifiche dell'organico e  dai  risultati  di  successivi  censimenti
 generali  della popolazione" e, quindi, non solo della modifica "resa
 necessaria dai  risultati  dei  relativi  censimenti  generali  della
 popolazione",   bensi'  anche  della  modifica  "resa  necessaria  da
 modifiche dell'organico".
    La tabella 23 non si limita, dunque, a stabilire le percentuali di
 ripartizione fra i gruppi, ma prima di  tutto  individua  gli  uffici
 giudiziari  della  Provincia  di  Bolzano  ed  il numero dei posti di
 pianta organica da ripartire, senza che il suo contenuto possa essere
 suddiviso  in  una  parte  meramente  "notiziale"  ed  in  una  parte
 "precettiva", come puntualizza la memoria  presentata  per  l'udienza
 dalla  difesa della Provincia Autonoma, ulteriormente osservando che,
 proprio a voler distinguere, "si dovrebbe semmai ritenere che  valore
 notiziale  lo  ha  soltanto  la  parte  relativa  alle percentuali di
 ripartizione. Tali percentuali, infatti, non sono il  frutto  di  una
 determinazione  delle  pubbliche  autorita',  ma  sono la conseguenza
 automatica dei risultati del censimento".
    Ancor  meno  sostenibile e' la tesi avanzata dall'Avvocatura dello
 Stato circa la natura della tabella 23, nel senso che  le  sue  sorti
 sarebbero  autonome  rispetto  a  quelle  delle altre, piu' generali,
 tabelle concernenti le  piante  organiche  dei  magistrati,  per  cui
 l'adeguamento  di  essa  -  da  effettuare,  prima  o  poi,  ai sensi
 dell'art. 34, secondo comma, del d.P.R. 26  luglio  1976,  n.  752  -
 dovrebbe   seguire,   non  accompagnare  la  corrispondente  modifica
 apportata alle piante organiche stabilite a livello nazionale con  il
 d.P.R. 31 dicembre 1966, n. 1165, e successive varianti. Ad escludere
 ogni  possibilita'  di   differenziazione   contenutistica   dell'una
 rispetto alle altre ed a rendere, quindi, del tutto inutile un parere
 espresso, soltanto  successivamente  all'approvazione  delle  tabelle
 generali, dalla commissione paritetica di cui all'art. 107 del d.P.R.
 31 agosto 1972, n.  670,  basta  notare  come  la  tabella  23  rechi
 l'intestazione "Ministero di Grazia e Giustizia Estratto delle piante
 organiche dei magistrati stabilite con decreto del  Presidente  della
 Repubblica  31  dicembre  1966,  n. 1165 e successive varianti" ed il
 sottotitolo "Circondario del  Tribunale  di  Bolzano".  Un  estratto,
 dunque;   cioe',   una   parte   tratta,   per  la  sua  specificita'
 territoriale, da piante organiche piu' ampie, riguardanti anche altri
 circondari. Del resto, il fatto che nel titolo della tabella si parli
 di estratto era gia' stato sottolineato dalla stessa Avvocatura dello
 Stato,  sia  pur  per  trarne  argomento a sostegno del qui confutato
 valore meramente notiziale  della  parte  ripetitiva  della  tabella,
 anziche' per ribadirne il valore precettivo.
    5.  -  Una  volta chiarito che, in quanto estratto di altre piante
 organiche, la tabella 23 e' da  intendersi  virtualmente  e,  quindi,
 sostanzialmente  coinvolta dai mutamenti apportati alle piu' generali
 tabelle dalle quali e' tratta, viene a  perdere  rilevanza  anche  il
 terzo  argomento  addotto  dalla  Provincia  Autonoma  di  Bolzano  a
 sostegno della sua impugnativa: quello in  base  a  cui  i  mutamenti
 previsti  dal  d.P.R.  4  febbraio  1989,  in  quanto non formalmente
 ricompresi  nella  tabella  23,  sfuggirebbero   all'istituto   della
 proporzionale   etnica.   L'applicabilita'   di  questo  fondamentale
 principio, costituzionalmente tutelato e normativamente regolato, e',
 invece,  da  ritenersi,  in  ogni  caso - comunque avvenga, cioe', la
 ripartizione dei posti - fuori discussione  all'atto  della  concreta
 assegnazione personale degli stessi, magistrato per magistrato.
    6.  - Rimane, invece, da verificare l'incidenza del secondo ordine
 di considerazioni poste a base del ricorso della Provincia  Autonoma:
 le  considerazioni,  cioe',  volte  a rimarcare la natura sostanziale
 delle modifiche apportate dal decreto impugnato alla "disciplina  dei
 posti  di  pianta organica degli uffici giudiziari della Provincia di
 Bolzano gia' stabilita dalla tabella 23 allegata al d.P.R. n.  752/76
 (e  dalle  tabelle  allegate  al  d.P.R.  n.  1185/1966)".  In quanto
 costituite, per un verso, dall'inserimento ex novo di cinque posti di
 magistrati  del pubblico ministero addetti alla Pretura circondariale
 di  Bolzano  e,  per  l'altro  verso,  dalla   variante   qualitativa
 introdotta  nei  posti dei magistrati giudicanti addetti alla Pretura
 circondariale di Bolzano attraverso  l'istituzione  di  un  posto  di
 magistrato  d'appello  in funzione di consigliere pretore dirigente e
 la corrispondente soppressione di un posto di magistrato di tribunale
 o  di  uditore in funzione di pretore, tali modificazioni hanno tutte
 una  consistenza  innegabile,  sempre,  pero',  nel   senso   di   un
 potenziamento  degli  uffici. Un potenziamento, per di piu', dovuto a
 scelte  non  meramente  discrezionali,  ma   strettamente   collegate
 all'attuazione,  non  tanto  e  non  solo (come si limita a ricordare
 l'ultima memoria difensiva per la Provincia) dell'art. 1 della  legge
 3 febbraio 1989, n. 32, che ha aumentato l'organico complessivo della
 magistratura,  quanto  e  soprattutto  all'attuazione  di  precedenti
 leggi,  che  hanno  reso  necessario  quell'aumento in relazione alle
 generali esigenze collegate all'entrata in vigore del nuovo codice di
 procedura penale.
    Ma - una volta riscontrato che le modificazioni si risolvono tutte
 in un potenziamento degli uffici della  Provincia  di  Bolzano,  alla
 stregua  di  criteri uniformemente adottati per ogni ufficio analogo,
 senza il verificarsi di compressione alcuna in ordine alla  "riserva"
 dei   posti   gia'   inclusi   nelle  relative  piante  organiche,  e
 riconosciuto, al tempo stesso, che il  fondamentale  principio  della
 proporzionale  etnica  rimane  salvaguardato,  dovendosene verificare
 scrupolosamente il rispetto in sede di concreta copertura  dei  posti
 in  questione  -  il  conflitto  viene  a risultare inammissibile per
 mancanza di interesse (sentenza n. 79 del 1989).
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibile  il  conflitto  sollevato  dalla  Provincia
 Autonoma di Bolzano con il ricorso in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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